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Misura della diligenza richiesta alla banca nella rilevazione della falsificazione della firma

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Assegno con firma di traenza falsa: Misura della diligenza richiesta alla banca nella rilevazione della falsificazione ed espletamento della Consulenza Grafotecnica.

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza del 20 marzo 2014, n. 6515.

«Nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza – la quale presenti, nella specie, -un tracciato assolutamente piatto? È la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell’accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell’attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell’art. 1176 cod. civ.. Ne consegue che spetta al giudice del merito valutare la rispondenza al predetto paradigma della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto e caso per caso, il grado di esigibilità della diligenza stessa; verifica che, di regola, verrà a svolgersi in base ad un apprezzamento rivolto a verificare se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell’assegno da parte dell’impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche».

La Suprema Corte affronta la problematica relativa alla diligenza della banca e dei suoi dipendenti nella rilevazione della falsificazione di assegni con firme di traenza poi rivelatesi false, valorizzando implicitamente l’ausilio della Consulenza grafotecnica da parte dei Tribunali.

Sul punto, la Corte di Cassazione sottolinea che: «È riservato al giudice del merito la valutazione in ordine alla rilevanza della falsificazione dell’assegno, nel suo peculiare atteggiarsi, e quale sia, in concreto, il tipo di riscontro che ne rilevi l’esistenza. Ed è in siffatta prospettiva che, di regola, l’accertamento di fatto avrà di mira se il falso possa, o meno, essere oggetto di riscontro attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, da parte dell’impiegato addetto, siccome dotato di competenza teorica-tecnica comune, ovvero in forza di mezzi e strumenti, presenti sui normali canali del mercato di consumo, che ne consentano agevolmente la rilevazione stessa (quand’anche si tratti di assenza di autografia della firma rivelabile in base al tracciato scolpito sul supporto cartaceo) o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo».

Un’indagine, questa, che, dunque, non potrà non calibrare prudentemente la specifica tipologia di falsificazione dell’assegno, in concreto rilevante, con la condotta esigibile, in quel dato momento storico e in quel particolare contesto, dalla banca, la quale non è tenuta, a tal fine, a predisporre mezzi e risorse straordinari o, comunque, eccedenti la portata tipica dell’attività esercitata e della prestazione resa, dovendo però attrezzarsi in forza di cautele attuali ed adeguate, che possono essere agevolmente apprestate secondo il profilo tecnico della diligenza ad essa richiesta.

La sentenza conferma la tendenza dei Giudici Ordinari a richiedere l’intervento del Consulente Grafotecnico al fine di far chiarezza tra falso rilevabile dalla banca dall’operatore di sportello (tenuto conto della diligenza dell’accorto banchiere richiesta ex art. 1176 c.c.), ovvero falsificazione attraverso tecnologie sofisticate e di difficile reperimento, tenuto conto che ormai da tempo la Suprema Corte ha stabilito che l’Ente Creditizio non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 04.10.2011, n. 20292)

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Di Francesco Cerotto, Avvocato del Foro di Perugia e Grafologo Giudiziario

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Francesco Cerotto

Avvocato in Perugia e Grafologo giudiziario. Referente Regionale Umbria dell?A.GRA.GI. (Associazione Grafologi Giudiziari); Iscritto all?albo dei CTU (Grafologo - Grafologia Peritale) presso il Tribunale di Perugia, svolge la professione in qualit? di CTU o CTP presso tutti i Tribunali del territorio nazionale.

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