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Mediazione: la condizione di procedibilità

  • Per l’avveramento della condizione di procedibilità non è sufficiente la partecipazione del difensore dell’istante.
  • La parte deve comparire personalmente di fronte al mediatore, cui è demandata la gestione del conflitto.
  • La presenza del procuratore speciale è ammissibile, purché giustificata da specifiche motivazioni (per esempio: lontananza, malattia).

Il Tribunale si allinea esplicitamente con la giurisprudenza “largamente prevalente”, affermando che «per l’avveramento della condizione di procedibilità di cui all’art.5 D.Lvo 28/2010 non è sufficiente la semplice proposizione della domanda di mediazione alla quale non segua effettivamente la presenza e la partecipazione almeno della parte istante davanti al mediatore» (per tutti Tribunale Roma ord.22.8.2012 dott. Moriconí e più di recente e a seguito dell’intervento della Corte costituzionale, Tribunale Firenze ord. 26.11.2014, Tribunale Vasto, sent.9.32015 est. Pasquale, Tribunale Pavia ord.18.5.2015 dott. Marzocchi).
Conseguentemente, «se ne fa discendere l’inidoneità della comparizione dei soli difensori, in assenza delle parti (o quantomeno della parte invitante), sul presupposto che gli stessi, secondo il disposto normativo sono deputati solamente ad “assistere” la parte, la cui necessaria presenza è invece giustificata dalla necessità di “riattivare la comunicazione tra le parti. .. nella mediazione è fondamentale che le parti siano presenti di persona-essendo fondamentale la percezione delle emozioni nei conflitti e lo sviluppo di rapporti empatici ed è pertanto indispensabile un contatto diretto tra il mediatore e le parti in conflitto».
«In altre parole si ritiene necessario ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità un approccio fattivo e non meramente formalistico, dimostrativo di una volontà reale di effettuare il percorso di mediazione, con le conseguenze che negativamente ne discendono ove risultino, in sede di verbale di mediazione, dichiarazioni aprioristiche non volersi sottoporre sic et simpliciter al procedimento in questione (si legga in tal senso Trib.Rimini, ordinanza 16.7.2014 per cui costituisce motivo di invalidità della mediazione il mero rifiuto di iniziare la procedura dopo l’illustrazione da parte del mediatore della semplice funzione e modalità di svolgimento della mediazione medesima)».
Il Tribunale ammette la possibilità che la parte si avvalga di un procuratore speciale. Questa soluzione «tien conto da un lato della necessità che determinati soggetti (incapaci, persone giuridiche, etc, ma anche semplicemente persone ammalate o lontane etc.) non restino esclusi dalla procedura, dall’altro del fatto che, ove l’ordinamento ha previsto diritti personalissimi non suscettibili di rappresentanza processuale- come in materia di diritto di famiglia o penale – lo ha detto esplicitamente». La sostituzione, peraltro, appare riservata a chi sia impossibilitato a comparire da un impedimento che non sia di natura temporanea (cosa che invece imporrebbe il rinvio a nuovo incontro, cfr: Trib. Vasto ord. Del 6.12.2016).

avv. Loredana Lupano

Leggi il testo integrale – Tribunale di Alessandria, sentenza n. 1085/2016

 

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