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Danno da cose in custodia: tra imprevedibilità e inevitabilità dell'insidia

In tema di responsabilità, non è ancora chiaro chi debba risarcire il danno provocato da cause impreviste. Può essere il caso dell’attraversamento di una strada da parte di un animale o le cadute causate da buche o scarsa cura di un luogo privato; un caso specifico possono essere anche gli scivoloni causati dai pavimenti bagnati non opportunamente segnalati in luoghi pubblici o privati. In molte occasioni i giudici hanno riconosciuto la responsabilità dell’ente pubblico o privato, ma non sempre si riesce a giungere a tale conclusione, in quanto spesso si tiene conto del comportamento della vittima.
Secondo l’art. 2051 c.c. «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Vale a dire che i custodi del bene – siano essi enti pubblici, enti privati a cui viene affidata la gestione di aree di pubblico servizio o anche persone giuridiche o fisiche con controllo di zone accessibili dal pubblico – sono ritenuti responsabili di danni provocati da insidie non avvisabili e non prevedibili. Per stabilire la responsabilità del custode, quindi, bisogna provare la presenza o meno di caso fortuito, ovvero «un evento naturale o ad esso assimilato, indipendente dalla volontà umana che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza. Possono considerarsi nel caso fortuito, gli eventi straordinari ed imprevedibili che vengono in rilievo quale causa di esclusione della colpevolezza, sia in relazione alla responsabilità contrattuale sia a quella extracontrattuale» (fonte).
Per quanto riguarda gli enti pubblici, però, l’obbligo di mantenimento in sicurezza delle strade concorre con l’obbligo per il cittadino di prestare la dovuta attenzione. È il caso della sentenza di Cassazione n. 2481/2018, in cui si è stabilito che «a fronte di un pericolo, l’utente della strada è tenuto a un uso prudente e secondo le cautele normalmente attese e prevedibili»; in questo senso un eventuale ostacolo va aggirato, «facendo quando possibile percorsi alternativi».
L’ente può anche essere assolto dall’obbligo di cura quando il pericolo sia dovuto a un evento imprevedibile e non evitabile; è il caso delle precipitazioni atmosferiche, che però comportano ulteriori indagini sul piano scientifico-statistico (Cassazione, ordinanza n. 2482/2018).
Quando, invece, il danno sia determinato da incuria o dal ritardo di intervento per la rimozione dello stato di pericolo, il custode deve rispondere per negligenza. Un esempio è senz’altro l’ordinanza 2477/2018, con la quale la Cassazione ha ritenuto l’Anas responsabile dei danni causati da una mucca, non tempestivamente allontanata, situata in ingresso di carreggiata.
La vera difficoltà sta quando entra in gioco il principio di solidarietà (basato sull’art. 2, Costituzione), il quale prevede l’adozione di condotte idonee in base alla reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile. È il caso dell’ordinanza di Cassazione n. 2483/2018, trovatasi a giudicare la condotta imprudente di una bambina caduta in un burrone rispetto alla responsabilità da custodia del Comune; causa di tale evento è stata giudicata essere la condotta imprudente del danneggiato.
Tale punto di equilibrio è il vero ago su cui ogni volta bisogna identificare la responsabilità tra custode e danneggiato. Quanto è imprevedibile l’insidia? Quanto, invece, evitabile?
 
 

Fonte: IlSole24Ore
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