Diritto di famiglia

MASSIMA PORDENONE 129/2016 DEL 24.02.2016, PRES. EST. G. APPIERTO

DIVORZIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO – IMPROPONIBILITA’ – RICONCILIAZIONE (Cod. civ. art.157)
La cessazione degli effetti della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non consiste nel mero ripristino della situazione quo ante o della sola convivenza, ma nella ricostruzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita.
Ai sensi dell’art. 157 cc, la riconciliazione successiva al provvedimento di omologa (o declaratorio) della separazione consensuale o giudiziale), determina la cessazione degli effetti della precedente separazione con caducazione del provvedimento di omologa, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale propria della vita coniugale.
La nuova e stabile convivenza, il nuovo progetto economico adottato di ristrutturazione della casa familiare, la gestione condivisa della quotidianità caratterizzata anche da attrazione reciproca e dalle piccole, ma significative attenzioni dovute al coniuge amato, la condivisione finanche del tempo libero e la comune frequentazione di parenti ed amici, rappresentano, a parere del Collegio, condotte oggettive convergenti, non equivoche, incompatibili con lo stato di separazione, indicative di un ripristino del consorzio familiare sul piano spirituale e materiale ed idonee a rendere del tutto irrilevanti eventuali elementi psicologici permeati di soggettività, come evocati dall’attore.
 
La giurisprudenza
Conformi
Cass. civ. 28655/13.

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