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Legge fallimentare: cosa prevede la nuova norma

«Una riforma epocale». Queste le parole pronunciate dal ministro Orlando durante il suo intervento in Senato per conferirento al Governo la delega in tema di Riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. Testo già approvato alla Camera in data 4 febbraio, ma che trova il via libera del Senato mercoledì 11 ottobre con 172 voti favorevoli e 34 contrari.
Il testo va a rivedere la precedente normativa riguardante il fallimento, secondo il ministro «un meccanismo distorto che ha macinato in questi anni molte risorse sia imprenditoriali sia di beni materiali». Una revisione che è anche finalizzato a non sprecare più capacità imprenditoriali, spiega Orlando, visto che «si può essere buoni imprenditori e aver avuto una prima esperienza imprenditoriale non felice».
Di seguito, le misure previste dalla nuova norma:
ABBANDONO DEL FALLIMENTO
Viene abbandonata la tradizionale espressione “fallimento”, sostituita da una più semplificata “procedura di liquidazione giudiziale dei beni”, nella quale si innesta una possibile soluzione concordataria e viene prevista la completa liberazione dei debiti, entro un tempo massimo di 3 anni dall’apertura della procedura. Ciò vuole contribuire a porre fine alle conseguenze che seguono alla dichiarazione del fallimento da parte dell’imprenditore, che vanno dalla stigmatizzazione sociale all’incapacità di far fronte ai propri debiti, e che incidono negativamente sulle possibilità di avviare una nuova attività, nascondendo il fatto che la crisi o l’insolvenza sono evenienze fisiologiche nel ciclo di un’impresa, da prevenire ed eventualmente regolare al meglio, ma non da esorcizzare.
MISURE DI SOSTEGNO PER LA RISTRUTTURAZIONE PRECOCE DELLE IMPRESE IN CRISI
Viene introdotta una fase preventiva e stragiudiziale, intesa come strumento di sostegno all’impresa, affidata ad un organismo pubblico e volta ad anticipare l’emersione della crisi. Diretta preliminarmente a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell’imprenditore e destinata a risolversi, all’occorrenza, in un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi, puntando al raggiungimento dell’accordo con tutti o parte dei creditori. L’intento è quello di affidare la composizione della crisi ad un unico organismo costituito su base provinciale presso la Camera di commercio.
GIUDICE SPECIALIZZATO PER LE PROCEDURE CONCORSUALI
I Tribunali delle imprese saranno competenti per le procedure di maggiori dimensioni, mentre la trattazione delle altre procedure d’insolvenza verranno ripartite tra un numero ridotto di Tribunali, dotati di una pianta organica adeguata e scelti in base a parametri oggettivi.
RAZIONALIZZAZIONE DELL’ISTITUTO DEL CONCORDATO PREVENTIVO
È stato circoscritto l’istituto all’ipotesi del cd. concordato in continuità: quando cioè, versando l’impresa in situazioni di crisi o anche di vera e propria insolvenza – ma reversibile – la proposta valga a garantire la continuità aziendale (con adeguato mantenimento dei livelli occupazionali) e ad assicurare nel tempo una migliore soddisfazione dei creditori. Ciò perché si è rilevato che trattasi di strumento processuale molto complesso – infatti solo una bassa percentuale di concordati si definisce con l’esecuzione di quanto proposto dal debitore ai creditori; inoltre il concordato costa: emerge infatti dagli studi che comporta uscite superiori al 30% dell’attivo, mentre quelle del fallimento sono contenute nella misura del 5%.
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE PIÙ EFFICACI
Il debitore potrà chiedere, con l’omologazione del Tribunale, che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche alla minoranza di creditori che non hanno aderito all’accordo stesso, purché al medesimo abbiano però aderito i titolari di crediti finanziari, pari almeno al 75% dell’ammontare complessivo. Viene così favorito un processo decisionale più rapido e impedita la “dittatura dei cd. creditori di minoranza”.
IL SISTEMA COMMON: UN CIRCUITO ECONOMICO INTEGRATO DELLE PROCEDURE CONCORSUALE
Il sistema Common consiste nella creazione di un market place unico nazionale per tutti i beni posti in vendita dalle procedure concorsuali ed esecutive, diretto a renderli  negoziabili non solo a fronte di denaro corrente ma anche con appositi titoli, che incorporano un diritto speciale attribuito ai creditori delle procedure dei quali sia certificata la concreta possibilità di soddisfazione, da parte di un organismo terzo, a un valore minimo prudenziale, a fronte di una garanzia formata dagli attivi più facilmente vendibili e di valore durevole.
MISURE PER LA CRISI E L’INSOLVENZA DEI GRUPPI DI IMPRESE
Viene introdotta la possibilità di consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell’insolvenza delle plurime imprese del gruppo, individuando se possibile un unico tribunale. Sarà possibile proporre un unico ricorso sia per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell’intero gruppo, sia per l’ammissione di tutte le imprese del gruppo alla procedura di concordato preventivo. Viene colmata così una grave lacuna della precedente legge fallimentare.
SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER L’ACCESSO AL CREDITO
Vengono introdotte misure che rendono più facile per le imprese, soprattutto di piccole dimensioni, l’accesso al credito e consentite forme di garanzia che non impongono la perdita del possesso del bene concesso in garanzia: l’imprenditore potrà continuare a impiegare l’asset nel processo produttivo oppure disporne con trasferimento della prelazione sul corrispettivo ricavato e potrà anche concedere la garanzia su beni non attuali e determinati ma futuri e determinabili (p. es. il contenuto del magazzino).
CONTROLLI SOCIETARI PIÙ EFFICACI
Si estende il controllo giudiziale ex art. 2409 cc anche alle società a responsabilità limitata e vengono ridotti i requisiti dimensionali, ricorrendo i quali le SRL devono dotarsi di un organo di controllo, anche monocratico.
TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE
È previsto che tutti gli atti che abbiano come effetto o finalità il trasferimento di immobili da costruire, vengano conclusi – a pena di nullità – per atto pubblico o scrittura privata autenticata, assicurando in tal modo il controllo di legittimità dell’atto da parte del notaio dinanzi al quale si stipula. Ciò per evitare quanto accade frequentemente, cioè la sistematica violazione da parte dei costruttori di fornire al momento della conclusione del contratto anche preliminare, la fideiussione a garanzia dell’acquirente nonché la polizza assicurativa.

Fonte giustizia.it
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