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Legal Newbie – Disciplina della cassa forense e contribuzione avvocati

Un avvocato, come qualsiasi altro lavoratore autonomo che esercita la propria attività professionale, è tenuto a iscriversi a una Cassa di previdenza.

In questo articolo cercheremo di analizzare i vari aspetti salienti che riguardano l’iscrizione, gli obblighi che devono rispettare avvocati e praticanti, ed eventuali agevolazioni o esoneri nel versamento dei contributi.

Qual è la Cassa previdenziale riservata agli avvocati?

Tutte le prestazioni previdenziali a favore degli avvocati vengono erogate dalla Cassa nazionale forense. Nasce nel 1952 come ente pubblico e viene privatizzata nel 1995 trasformandosi in una Fondazione di diritto privato. Ogni avvocato italiano iscritto all’Albo professionale è obbligato ad assicurasi presso l’ente e potrà ricevere le seguenti prestazioni previdenziali:

  • pensione di vecchiaia calcolata con metodo retributivo;
  • pensione di vecchiaia retributiva anticipata;
  • pensione di vecchiaia calcolata con sistema contributivo;
  • pensione di anzianità;
  • pensione di invalidità;
  • pensione di inabilità;
  • pensione di reversibilità;
  • pensione indiretta.

Tali trattamenti previdenziali sono assicurati agli avvocati che hanno esercitato la professione con continuità e spettano anche ai loro superstiti. La Cassa forense, tra le altre funzioni, si occupa di erogare le prestazioni assistenziali, non solo agli iscritti, ma anche ai loro coniugi e gestisce le diverse forme di previdenza integrativa.

Ricordiamo che la Cassa forense gode di un’autonomia regolamentare e gestionale. Tuttavia, è sottoposta all’azione di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dal Ministero della Giustizia e dal Ministero delle economie e delle finanze.

Iscrizione automatica degli avvocati alla Cassa forense

Abbiamo già anticipato come ogni avvocato abbia l’obbligo di iscrizione presso la Cassa forense. In realtà si tratta di un adempimento che scatta in automatico grazie alla disciplina introdotta dalla legge n. 247/2012. Tale normativa ha previsto l’automatica e contestuale iscrizione di qualsiasi avvocato italiano regolarmente iscritto all’Albo di categoria.

Successivamente, la stessa Cassa forense ha provveduto a emanare (il 31 gennaio 2014) un Regolamento (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2014) con cui si ribadisce l’obbligo di iscrizione per tutti i professionisti inseriti nell’ordine degli avvocati.

In pratica, quando un soggetto si iscrive presso il competente Albo professionale, la Cassa provvede automaticamente a inserire il nominativo e ad avvisare l’avvocato con opportuna comunicazione. Da sottolineare come rimanga facoltativa l’iscrizione per tutti coloro che risultano iscritti al Registro speciale dei praticanti avvocati.

Prima della suddetta legge, l’obbligo di iscrizione alla Cassa forense era subordinato al raggiungimento di determinati livelli di reddito, in assenza dei quali scattava invece l’obbligo di iscrizione presso la Gestione separata INPS. L’introduzione dell’iscrizione automatica alla Cassa forense nell’esatto momento in cui un avvocato è inserito nell’Albo professionale, ha portato alla nascita di una serie di interessanti agevolazioni in favore dei neo iscritti. Vediamo nello specifico di cosa si tratta, analizzando prima gli obblighi richiesti.

Obblighi per gli iscritti

Il primo obbligo è rappresentato dall’invio della comunicazione dei redditi all’Ente entro e non oltre il 30 settembre dell’anno in corso. Il modello 5 deve essere presentato sfruttando i servizi telematici messi a disposizione sul sito istituzionale (www.cassaforense.it). L’iscritto dovrà indicare il reddito professionale netto ai fini IRPEF e il volume d’affari IVA dichiarato tramite il modello Unico dell’anno precedente.

Altro adempimento spettante a ogni iscritto è versare il contributo minimo soggettivo, con importo variabile di anno in anno e il contributo integrativo. Il primo, per il 2018, è pari a 2.815,00 euro a cui, eventualmente, applicare le agevolazioni previste come vedremo a breve.

Il secondo si calcola sulla base del volume d’affari IVA dichiarato ed è una quota fissa nell’ordine del 4%. Il Regolamento prevede un contributo integrativo minimo di 710 euro (sempre salvo agevolazioni) che, tuttavia, è stato sospeso in via temporanea per gli anni dal 2018 al 2022.

In caso di maternità è previsto uno speciale contributo da versare a favore delle donne avvocato. Per l’anno 2019 l’importo deve essere approvato dai Ministeri vigilanti. Giusto per una completa informazione ricordiamo che l’indennità è pari all’80% del reddito professionale IRPEF netto generato nel secondo anno precedente al verificarsi dell’evento.

In ogni caso è prevista un’indennità minima stabilita secondo le tabelle INPS vigenti al momento del parto ed equivalente a una cifra di 4.958,70 euro lordi per il 2017. L’indennità massima invece non può superare di 5 volte quella minima, raggiungendo il valore di 24.793,50 euro lordi per il 2017.

Iscrizione retrodatata

Il sopracitato Regolamento del 2014 contiene l’art.3 che stabilisce come un iscritto alla Cassa possa richiedere la retrodatazione degli anni di praticantato. Una domanda che dev’essere presentata entro 6 mesi dall’iscrizione e può riguardare un massimo di 5 anni. Il soggetto dovrà procedere al versamento in un’unica soluzione dei contributi relativi agli anni di praticantato, sempre entro 6 mesi dalla data di iscrizione alla Cassa. In alternativa ha la possibilità di chiedere la rateizzazione in 3 anni.

Un’ulteriore opportunità spetta ai professionisti iscritti all’Albo degli avvocati con almeno 40 anni di età al momento dell’iscrizione alla Cassa forense. Possono ottenere, attraverso un’istanza, che l’iscrizione venga considerata anteriore al compimento del 40° anno di età. Questo ai soli fini per il calcolo della pensione di invalidità, inabilità, indiretta e per ottenere l’anzianità minima indispensabile per conseguire la pensione di vecchiaia. È bene fare attenzione che l’istanza sia presentata non oltre i 6 mesi dalla data dell’iscrizione, inoltre, sarà necessario versare una speciale contribuzione costituita dal doppio dei contributi minimi sia soggettivi che integrativi.

Per i praticanti l’iscrizione alla Cassa forense è facoltativa

Abbiamo già anticipato come tutti coloro che sono iscritti presso il Registro dei praticanti avvocati e in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza, possono decidere in modo facoltativo di inscriversi o meno alla Cassa forense.

Il richiedente può inviare la domanda che verrà presa in esame e approvata dalla Giunta esecutiva. Il periodo di assistenza previdenziale riguarda anche tutti gli anni del tirocinio professionale, partendo da quello in cui è stata conseguita la Laurea.

Tuttavia, il regolamento prevede l’esclusione di tutti gli anni in cui il praticante abbia svolto tirocinio per più di sei mesi e contestualmente a un’attività di lavoro subordinato. In queste situazioni il soggetto è tenuto al versamento dei contributi pregressi con possibilità di rateizzazione in tre anni.

Le agevolazione previste dalla Cassa forense

Come promesso è giunto il momento di affrontare l’argomento delle agevolazioni. Tali benefici si applicano al periodo iniziale d’iscrizione alla Cassa e riguardano, in particolare, il contributo minimo soggettivo che subisce una riduzione pari alla metà per tutti i primi 6 anni. Ciò è però subordinato a una condizione: la data di iscrizione alla Cassa deve essere anteriore rispetto al compimento del 35° anno di età del richiedente.

Il contributo minimo integrativo è, invece, non dovuto sia per il periodo di praticantato, che per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa forense. Il requisito richiesto è la costanza da parte del professionista nell’iscrizione all’Albo degli avvocati.

L’agevolazione prosegue anche per i successivi 4 anni, con un contributo minimo integrativo ridotto della metà: anche in questo caso l’iscrizione alla Cassa dev’essere avvenuta prima del compimento del 35° anno di età. Il contributo integrativo, nella misura del 4% del volume di affari IVA dichiarato dall’iscritto, non è soggetto ad alcun sconto e va sempre interamente versato.

Un’altra agevolazione di una certa rilevanza riguarda sempre il contributo soggettivo minimo sulla base del reddito IRPEF percepito dal professionista iscritto alla Cassa. La normativa vigente stabilisce che per i primi otto anni di iscrizione (anche non consecutivi), il soggetto con un reddito inferiore ai 10.300,00 euro ha la facoltà di versare tale contributo nella misura pari alla metà rispetto alla cifra dovuta.

C’è, però, da sottolineare come ai fini previdenziali verrà riconosciuto solo un periodo di 6 mesi anziché l’intera annualità. È importante precisare che la copertura assicurativa viene comunque garantita per l’intero anno solare.

Esonero temporaneo del pagamento dei contributi

In riferimento alla legge n.247/2012 e in particolare all’art.21 comma 7, un iscritto alla Cassa ha facoltà di richiedere l’esonero del pagamento dei contributi minimi soggettivi e integrativi. La richiesta può essere fatta una sola volta durante l’intero arco della vita professionale, riferita a un solo anno solare e con il riconoscimento dell’intera annualità per la contribuzione ai fini del calcolo pensionistico.

Solo in caso di maternità oppure di adozione, il soggetto può richiedere l’esonero per eventi successivi e fino a un massimo di tre anni. La domanda dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2019 ed esclusivamente mediante procedura online sul sito istituzionale ufficiale.

I casi previsti dalle legge sopra citata per richiedere l’esonero temporaneo dei contributi minimi soggettivi e integrativi riguarda:

  • avvocati donne in maternità e per i successivi due anni di vita del nascituro;
  • in caso di adozione per i successivi due anni a partire dal momento in cui si verifica l’adozione stessa;
  • avvocati separati oppure vedovi che hanno ricevuto in affidamento esclusivo i figli;
  • avvocati in grado di dimostrare di essere affetti o di aver contratto una grave malattia che ha compromesso o ridotto la possibilità di lavoro;
  • avvocati che svolgono assistenza in modo continuativo del coniuge affetto da malattia. In queste situazioni si deve accertare che tale patologia provochi una totale mancanza di autosufficienza.

In merito alle agevolazioni è bene precisare alcuni punti. Innanzitutto è necessario che, al momento dell’evento, l’iscrizione alla Cassa forense sia in atto da almeno tre anni senza interruzioni. L’esonero temporaneo riguarda i soli contributi minimi soggettivi e integrativi dell’anno di riferimento, mentre rimane l’obbligo di pagamento dei contributi in autoliquidazione in base al reddito effettivo dichiarato al Fisco e al volume di affari prodotto.

È bene che l’avvocato mediti con attenzione il momento in cui presentare l’istanza e, possibilmente, scelga l’anno in cui redditi e volumi d’affari siano pari a zero o di importo minimo, in modo da ottenere la validità ai fini previdenziali senza versare alcuna contribuzione.

Contributi deducibili degli avvocati

I contributi previdenziali e assistenziali versati obbligatoriamente nella cassa professionale di riferimento sono integralmente deducibili. Questo è ciò che stabilisce il DPR 917 del 1986. Per gli avvocati inscritti alla Cassa forense i contributi deducibili sono rappresentati da quello soggettivo versato dal professionista e quello di maternità versato nel periodo di imposta di riferimento.

Il contributo integrativo, rappresentato dalla maggiorazione del 4% addebitata in fattura, non è quasi mai deducibile. È un onere che rimane a carico dell’assistito anche se materialmente viene versato dal professionista, con l’unica possibilità di poterlo dedurre qualora l’avvocato non sia in grado di recuperarlo dal cliente.

Omar Cecchelani

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Omar Cecchelani

Imprenditore dal 1998 mi occupo di amministrazione contabile e fiscale di piccole e medie imprese. Sono co-autore del Blog Business Boom per il quale curo la parte dedicata al Fisco e contabilità. Gestisco il sito "amministrazioneaziendale.com" e il più famoso "pagaremenotasse.com", un blog in cui illustro i metodi per ridurre sensibilmente il carico fiscale di tutte le categorie di contribuenti dall'imprenditore al lavoratore subordinato. Collaboro, inoltre, con la redazione di "AvvocatoFlash" e "Commercialista Online" per i quali scrivo articoli dedicati a Fisco e Finanza. Sono autore dei libri "25 idee per rendere vincente la tua impresa" e "Pagare Meno Tasse".

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