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Legal Newbie – Avvocato/Abogado. Cosa cambia per lo Stato italiano e come convertire il titolo

Dati del Censis alla mano, l’Italia è uno di paesi con il più alto numero di avvocati in rapporto alla densità demografica. Basti pensare che dal 1995 al 2017 gli iscritti all’Ordine sono cresciuti del 192%, triplicandosi e raggiungendo la considerevole cifra di 243mila professionisti: in pratica, quattro legali ogni mille abitanti.

Nonostante il settore possa sembrare intasato, ogni anno sono molti i giovani che decidono di intraprendere la carriera forense. C’è però da dire che oggigiorno conseguire il titolo di avvocato nel nostro Paese non è affatto un’impresa così semplice come si potrebbe invece immaginare visto l’alto numero di professionisti presenti.

Forse pochi sanno che moltissimi aspiranti legali decidono di emigrare in Spagna per raggiungere la qualifica di “abogado”, per poi tornare in patria e procedere con l’iter burocratico per ottenere la validazione del titolo. Non si tratta di una procedura inconsueta, basti pensare, infatti, che oltre l’80% degli iscritti al Registro degli avvocati stabiliti ha sostenuto l’esame in terra iberica.

Cosa spinge un giovane laureando a trasferirsi in Spagna? La motivazione sta tutta nella facilità con cui si ottiene il titolo. In pratica, il percorso per raggiungere l’abilitazione dura all’incirca un anno e comporta la frequentazione di un Master en Abogacia presso una qualsiasi facoltà di giurisprudenza di un’università ubicata sul territorio spagnolo. L’aspirante avvocato dovrà sostenere un esame finale e al suo superamento otterrà il titolo di abogado. Per dare un’idea sulla severità della prova d’esame è sufficiente sapere che la percentuale dei candidati ritenuti abili a esercitare la professione forense raggiunge l’80%, contro un misero 35% dei più rigidi criteri di valutazione italiani.

C’è però un piccolo problema: il titolo spagnolo non permette di esercitare la professione nel nostro Paese. All’abogado non rimane che seguire un preciso iter burocratico che prevede l’iscrizione al Registro degli avvocati stabiliti e, solo dopo tre anni di lunga attesa, potrà vedere validato il titolo. Esiste un’alternativa decisamente più rapida che consente all’interessato di richiedere formalmente di poter sostenere una prova attitudinale presso il Consiglio Nazionale Forense (CNF): superando l’esame si otterrà l’immediata iscrizione all’Albo ordinario degli avvocati.

Vediamo quindi di capire quali sono le possibilità che ha l’abogado di ottenere la validazione in Italia ed esercitare la professione, nonché analizzare le esatte procedure da seguire.

Percorso per ottenere la validazione del titolo conseguito in Spagna

Come abbiamo detto, tutti coloro che hanno frequentato un Master de Acceso a la Abogacia presso un’università spagnola e superato la prova d’esame finale, ottengono il tanto sospirato titolo di abogado e di conseguenza hanno pieno diritto di esercitare la professione forense in tutto il territorio iberico.

Ciò nonostante, sono ben pochi gli abogados con cittadinanza italiana che decidono di rimanere in Spagna per aprire un loro studio o cercare lavoro presso uno studio già avviato. La maggior parte degli avvocati decide di tornare in patria per svolgere la professione. Tuttavia, questo non è possibile visto che la legge professionale forense italiana non riconosce pienamente il titolo spagnolo.

Dinnanzi all’abogado si profilano due possibili scenari per ottenere la validazione del titolo ed esercitare la professione di avvocato anche in Italia:

  • procedura lunga con iscrizione nel Registro degli avvocati stabiliti;
  • procedura rapida sostenendo una prova attitudinale presso il Consiglio Nazionale Forense.

Validare il titolo di abogado attraverso il Registro degli avvocati stabiliti

Questa soluzione è in assoluto la più gettonata per il semplice motivo che, nonostante un percorso molto più lungo, è quella che offre la quasi assoluta certezza di raggiungere l’obiettivo. L’attesa per ottenere la validazione del titolo di abogado richiede fino a 3 anni di tempo.

Il primo passo che deve compiere l’interessato è iscriversi presso il Registro degli avvocati stabiliti. Tale Registro è una sezione speciale dell’Albo ordinario che permette l’esercizio nel nostro Paese della professione forense anche a un cittadino con residenza in uno Stato membro dell’Unione Europea, sempre che abbia ottenuto l’abilitazione all’avvocatura nel suo paese d’origine.

Si tratta teoricamente di una norma con la finalità di tutelare il cittadino straniero desideroso di svolgere la professione di avvocato in Italia pur non avendo sostenuto l’esame di abilitazione nel nostro Paese. In realtà, se andiamo ad analizzare i dati del Registro degli avvocati stabiliti, ci accorgiamo che di iscritti stranieri ce ne sono ben pochi: il 92% sono cittadini italiani e di questi l’83% ha conseguito il titolo in Spagna mentre il 4% in Romania (Stati rappresentano le due destinazioni preferite).

È opportuno essere a conoscenza che l’abogado iscritto al Registro degli avvocati stabiliti deve rispettare una serie di limitazioni e regole:

  • non può in alcun caso utilizzare il titolo di avvocato in Italia, ma esclusivamente quello conseguito in Spagna o in qualsiasi altro paese europeo in cui ha ottenuto l’abilitazione professionale. Va oltremodo precisato che il titolo avvocato non si può impiegare nemmeno nella sua forma abbreviata e neppure all’interno di atti, lettere, carte intestate e indirizzi mail o di posta certificata. Inoltre, la qualifica di stabilito deve sempre essere ben chiara senza utilizzare abbreviazioni;
  • può svolgere l’attività stragiudiziale senza particolari limitazioni, mentre per le prestazioni giudiziali deve agire d’intesa con un avvocato iscritto all’Albo ordinario. È importante che l’intesa risulti da scrittura privata autenticata con dichiarazione di entrambe le parti dinnanzi al giudice ed effettuata anteriormente rispetto al primo atto di difesa dell’assistito;
  • per poter esercitare di fronte alla Corte di Cassazione, oppure altre giurisdizioni superiori, l’avvocato stabilito deve dimostrare di aver svolto la professione forense per un minimo di 12 anni nel Paese d’origine;
  • completo rispetto di ogni norma legislativa, professionale e deontologica secondo quanto previsto dall’ordinamento italiano;
  • dovrà sottostare al potere disciplinare del Consiglio forense a cui appartiene.

Solo dopo una lunga attesa di 3 anni, l’abogado potrà richiedere l’iscrizione all’interno dell’Albo ordinario e finalmente esercitare la professione forense in piena autonomia come un qualsiasi collega avvocato italiano.

Come validare il titolo di abogado con la prova attitudinale presso il CNF

L’alternativa alla procedura appena descritta è decisamente molto più rapida ma anche quella con maggiori difficoltà. Infatti, consiste nel superamento di una prova attitudinale tenuta presso il Consiglio Nazionale Forense. In realtà, la prova è doppia dovendo affrontare prima un esame scritto e poi uno orale. La prova si svolge due sole volte all’anno e qualora venisse superata dà diritto all’immediata iscrizione all’Albo ordinario con conseguente qualifica di avvocato e possibilità di esercitare la professione forense in Italia come meglio si crede.

L’iter burocratico da seguire è molto semplice: l’abogado dovrà inviare la richiesta di ammissione all’esame attitudinale compilando lo specifico modulo online visitando il sito ufficiale del CNF (www.consiglionazionaleforense.it). È bene informarsi su quali siano i termini ultimi per poter presentare la domanda che sono direttamente collegati alle date scelte dal CNF.

La richiesta verrà valutata da una commissione che ha tempo 60 giorni dal suo ricevimento per riunirsi su convocazione del Presidente e stabilire il calendario delle prove attitudinali. Una volta fissate le due date verranno comunicate agli interessati tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato nel modulo di ammissione.

La prova ha luogo presso la sede del Consiglio Nazionale Forense, si svolge in lingua italiana mentre le materie d’esame sono rimesse alla discrezionalità della commissione. L’esame scritto consiste nello sviluppare degli elaborati su al massimo tre delle materie indicate nel decreto di riconoscimento (una sola risulta a scelta del candidato).

La prova orale invece si svolge avendo come argomento non più di 5 materie tra quelle indicate dal suddetto decreto di riconoscimento. Se il candidato si presenterà con adeguata preparazione e supererà la prova attitudinale, potrà finalmente fregiarsi del titolo di avvocato anche in Italia ed esercitare la professione come tutti i suoi colleghi.

Omar Cecchelani

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