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L’assegno di divorzio va riconosciuto anche in presenza di attività lavorativa quando la retribuzione è insufficiente ad assicurare una esistenza dignitosa alla richiedente

28 GEN 2020 – VENEZIA
Corte di Appello di Venezia – III° Sez. Civile – 26 novembre 2019, n. 5324/2019 – Cons. rel. G. Sanfratello

ASSEGNO DIVORZILE – RIGETTO – SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA – RETRIBUZIONE INSUFFICIENTE – NATURA ASSISTENZIALE E PEREQUATIVA DELL’ASSEGNO – ACCOGLIMENTO

L’assegno divorzile va riconosciuto anche in presenza di svolgimento di attività lavorativa confacente alle attitudini della richiedente, qualora la retribuzione non sia sufficiente ad assicurare alla stessa il soddisfacimento delle più elementari esigenze di vita.

[Nel caso di specie, la Corte di Appello, in linea con gli insegnamenti espressi dalla Suprema Corte con la nota sentenza a SS.UU. n.1872/2018, pur condividendo le argomentazioni sostenute dal Tribunale in merito alla capacità lavorativa della ricorrente, ha accolto l’appello, riconoscendo all’appellante un assegno di € 700,00 mensili, somma ritenuta adeguata ad integrare il reddito della stessa, gravata altresì dal mutuo sulla casa coniugale e dal mantenimento dei tre figli non ancora economicamente autosufficienti.]

Conformi Cass. Civ. 13415/2019; Cass. Civ. 11178/2019

Massima a cura dell’avv. Marcella Tabacchi

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