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L’effettività della mediazione

Al mediatore il compito di verificare l’eventuale sussistenza di concreti impedimenti all’effettivo esperimento della procedura

Tribunale di Piacenza
Ordinanza 27 febbraio 2018
Giudice: Giorgia Demaldè

 
L’esperimento della procedura di mediazione non è rimesso alla volontà delle parti. Il Tribunale di Piacenza con ordinanza del 27.02.2018 ha per la prima volta confermato l’orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Siracusa 30.03.2016, Tribunale di Firenze 16.02.2016, Tribunale di Firenze 15.10.2015 n. 3497, Tribunale di Roma 23.02.2017 e Tribunale di Pavia 29.06.2016, secondo cui «il mediatore, durante il primo incontro, non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti in ordine all’opportunità di dare inizio alla mediazione», ma ha «il compito di verificare l’eventuale sussistenza di concreti impedimenti all’effettivo esperimento della procedura» poiché «se così non fosse non si tratterebbe, nella sostanza, di mediazione obbligatoria, bensì facoltativa e rimessa al mero arbitrio delle parti».
La partecipazione delle parti alla mediazione deve quindi essere improntata a uno spirito di correttezza e buona fede, che si estrinseca nel rendere edotto il mediatore dei motivi di carattere oggettivo e aventi rilevanza giuridica che impediscono l’effettivo esperimento della procedura.
Un atteggiamento semplicemente evitante non è possibile anche in relazione alle conseguenze giuridiche del contegno tenuto dalle parti durante la procedura.
Il primo incontro non può quindi limitarsi a una riunione avente un mero contenuto informativo, nel quale le parti e i loro avvocati possano esprimere una volontà di adesione o non adesione alla mediazione, ma è necessario che le parti tentino effettivamente la mediazione.
La riservatezza che assiste la procedura riguarda, infatti, il merito e i contenuti espressi dalle parti in relazione all’oggetto della domanda di mediazione, ma non può riguardare il comportamento tenuto dalle parti in mediazione e le motivazioni espresse in sede di primo incontro per non proseguire nella mediazione.
Se non esisteranno, quindi, motivi di carattere oggettivo e aventi rilievo giuridico che rappresentino specifici impedimenti all’effettivo svolgersi del procedimento, il mediatore avrà il dovere di farlo rilevare nel verbale di primo incontro, per permettere al Giudicante di conoscere quale sia stato l’atteggiamento delle parti e loro consulenti, perché possa legittimamente concedere un termine al fine di presentare la domanda di avvio della mediazione, come deciso nell’ordinanza in commento dal Giudice, e possa così concretamente verificare che sia stata correttamente assolta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Maria Paola Tagliaferri

 

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