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Litisconsorzio necessario: il valore di una confessione giudiziale

Commento a sentenza: Tribunale di Treviso, n. 205/2016 del 27.09.2018
 
Il Tribunale di Treviso nel rigettare la domanda attorea di risarcimento del danno ha affrontato il tema del valore probatorio della confessione giudiziale in caso di litisconsorzio necessario processuale.
Nel caso di specie l’attore lamentava di aver riportato gravi lesioni personali in conseguenza dello scontro accidentale occorso con il convenuto su una pista da sci, chiedendogli il risarcimento di tutti i danni subiti, avendo quest’ultimo riconosciuto e ammesso la propria esclusiva responsabilità nel sinistro.
Il convenuto ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa della propria Assicurazione, la quale tuttavia ha resistito alla domanda proposta nei suoi confronti rilevando come l’attore sia stato vittima di una caduta accidentale avvenuta solo ed esclusivamente per propria responsabilità, nonché eccependo l’inopponibilità nei suoi confronti della confessione giudiziale del proprio assicurato, dichiarazione tuttalpiù rilevante nel rapporto interno tra attore e convenuto.
Il Giudice ha ritenuto infondata la domanda principale (nel cui rigetto rimane assorbita la chiamata in garanzia) non essendo provata nell’an la responsabilità del convenuto. In particolare alla sua confessione giudiziale non può essere attribuita l’efficacia di prova legale di cui all’art. 2733, co. 2 c.c., ricorrendo nel caso di specie un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, figura di creazione giurisprudenziale, da ricondurre per analogia alla previsione di cui all’art. 2733, co. 3 c.c. che ritiene liberamente apprezzabile dal giudice la confessione che provenga dal litisconsorte necessario.
Si ha litisconsorzio necessario processuale quando la necessità di pluralità di parti non discende dal tipo di rapporto sostanziale e di azione fatta valere nel processo, ma da vicende del processo. Nel caso di specie si tratterebbe appunto di litisconsorzio necessario processuale poiché, nonostante l’autonomia sostanziale tra i due rapporti (danneggiante-danneggiato e danneggiante-proprio assicuratore, quest’ultimo chiamato in causa a titolo di garanzia impropria), le due cause, originariamente scindibili, diventano inscindibili relativamente alla dipendenza di causa, imponendo pertanto una decisione unitaria sulla responsabilità del danneggiante assicurato, onde evitare un possibile contrasto tra giudicati (cfr. Cass. civ., n. 8458/2004).

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Veronica Foroni

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Verona, tesi "Il consenso informato ai trattamenti sanitari nei soggetti incapaci tra esigenze di protezione della salute e tutela dell'autodeterminazione", relatore Prof. Riccardo Omodei Salè (110/110). Frequento la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi di Trento e Verona. Praticante avvocato e tirocinante presso Tribunale di Verona - III sez. civile (magistrato referente dott. Massimo Vaccari). Appassionata di biodiritto e bioetica, mi interesso dei temi di diritto civile relativi a persone e famiglia (in particolare della tutela dei soggetti incapaci).

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