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Il padre si sbarazza dei beni: risarcimento per i figli

Corte di Cassazione – ordinanza n. 20246/2022, sez. Prima Civile

Il padre che volontariamente si sottrae al mantenimento deve risarcire i figli. Non importa che i figli abbiano mantenuto un buon tenore di vita grazie alla madre, ciò che conta è il mancato rispetto delle statuizioni giudiziarie.
È quanto si evince dall’ordinanza di Cassazione n. 20246/2022.

Il caso

Al momento della separazione, il Tribunale rigetta le domande reciproche di addebito della separazione. I quattro minori si affidano alla madre alla quale si assegna la casa coniugale. Oltre al diritto di visita del padre, il Tribunale dà il via a un percorso di sostegno alla genitorialità da parte dei servizi sociali e a un sostegno psicologico per i minori.
Per quanto riguarda la parte economica, si stabilisce un mantenimento di 6.000 € mensili per i figli e si ammonisce il padre al rispetto della decisione con condanna a risarcire 5.000 € a figlio da corrispondere alla madre.

In appello si modifica parzialmente la decisione: il padre deve versare 1.200 euro di mantenimento alla ex moglie e 4.800 euro per i figli, oltre a farsi carico del 60% delle spese straordinarie; inoltre, si stabilisce che le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere prese da entrambi i genitori.
Nel corso del giudizio, però, emerge che la condizione economica del padre è cambiata per via di diversi debiti. In più viene provato che il padre ha sottratto risorse e beni al nucleo familiare così da far pesare la separazione sui figli e sulla moglie.
Tali termini non sono idonei per revocare la condanna per risarcimento danni (art. 709 ter c.p.c.) decisa in primo grado. Il padre, infatti, si è reso volontariamente inadempiente, privando così i figli del tenore di vita goduto prima della separazione.

Il ricorso in Cassazione: il risarcimento è dovuto

Arrivato a questo punto, il padre decide di fare ricorso in Cassazione contestando la sentenza della Corte d’Appello.
Tra i motivi si legge che il mancato mantenimento non avrebbe in alcun modo danneggiato il tenore di vita dei figli, che anzi si è mantenuto tale grazie alla madre. Il danno da risarcire, quindi, non esisterebbe.

Rigettando il ricorso del padre e quello incidentale della madre, la Corte ribadisce il seguente principio: “Le misure sanzionatorie previste dall’articolo 709 ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento”. In aggiunta, il fatto di non aver rispettato le prescrizioni del giudice giustifica la condanna.

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