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I Giudici della Suprema Corte, sulla scorta di alcuni motivi di ricorso, ne approfittano per chiarire molteplici aspetti dell’attività del CTU nel processo civile, facendo proprie alcune precedenti interpretazioni della Corte ed enunciando principi cardine particolarmente significativi, che possono essere riassunti come segue:
1. Sui poteri discrezionali del Giudice del merito: rientra nei poteri del Magistrato di merito la valutazione dell’opportunità di nominare un Consulente tecnico d’ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il CTU, ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini, nominando altri consulenti; (Cass. Civ. 9461/2010)
2. Sui poteri del CTU nell’espletamento del mandato:
Il CTU nominato può:
a) chiedere informazioni a terzi ed alle parti, per l’accertamento dei fatti collegati con l’oggetto dell’incarico senza preventiva autorizzazione del Magistrato ed in tali casi, nel verbalizzare tali informazioni, ha la qualità di Pubblico Ufficiale; (Cass. Civ. 15411/2004)
b) attingere da terzi notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali quando ciò sia necessario per portare a termine il compito affidatogli, avendo l’onere di portare a conoscenza delle parti tali fonti per permetterne il controllo preventivo; (Cass. Civ. 1901/2010)
c) avvalersi dell’opera di esperti specializzati, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del Giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell’accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione di necessità svolta successivamente dal Magistrato.
(Cass. Civ. 16471/2009)
da Avv. Francesco Cerotto, Studio Legale Cerotto
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