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Ici & Chiesa: la Corte di Giustizia Ue torna su un'altra causa

Si attende la sentenza definitiva per quanto riguarda l’impugnazione ad opera della Commissione Ue di alcune decisioni prese dal Tribunale dell’Unione europea riguardanti l’esenzione dal pagamento dell’Ici (o tassa equivalente) per immobili quali scuole o strutture ricettive di vario genere di cui usufruisce la Chiesa. La decisione spetterà alla Corte di Giustizia dell’Unione.
L’intera vicenda ha inizio nel 2010, quando la Commissione ha rivolto il suo sguardo verso le politiche italiane riguardo la Chiesa e le esenzioni dedicate. Il mancato versamento dell’imposta, originariamente, riguardava solo gli enti che svolgevano attività assistenziali, didattiche, culturali, previdenziali, sanitarie, ricettive, ricettive e sportive o tutte le altre attività di natura religiosa o culturale. La modifica che ha fatto storcere il naso della Commissione, attuata in Italia nel 2006, consentiva di estendere l’esenzione a tutti gli immobili in cui si svolge attività «di natura non esclusivamente commerciale». Secondo la Commissione si tratta di aiuto di Stato, in quanto si va a fornire un vantaggio al beneficiario (a scapito di chi non può usufruirne).
L’introduzione dell’Imu, dal 1° gennaio 2012, tranquillizzò gli animi in Commissione. La nuova imposta rispettava alla lettera le norme Ue in materia di aiuti di Stato, in quanto si limita l’esenzione ai soli enti non commerciali nei cui immobili si svolgono attività non economiche.
Rimaneva, però, aperta la questione riguardanti gli “aiuti” concessi dal 2006 al 2011. Tuttavia, non si chiese allo Stato italiano il recupero di tali somme, in quanto era stata dimostrata la loro irrecuperabilità: non si poteva determinare quale porzione dell’immobile di proprietà dell’ente non commerciale fosse stata utilizzata esclusivamente per attività non commerciali. Un’impossibilità che, però, va a legittimare la situazione di disparità di trattamento lamentata dalla Commissione a partire dalle modifiche introdotte nel 2006.
Si tenga conto anche dell’articolo 149, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi (cosa che la Commissione Ue ha già fatto): «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche» (i commi 1 e 2 prevedono la casistica per la quale un ente perde la qualifica di ente non commerciale).
Compito della Corte di Giustizia, ora, non è decidere sulla legittimità o meno delle esenzioni d’imposta, piuttosto dovrà esaminare e stabilire l’ammissibilità o meno dei ricorsi volti all’annullamento delle decisioni della Commissione. Quest’ultima, infatti, il 15 settembre 2016 si è trovata ad impugnare la decisione presa dal Tribunale dell’Ue nei riguardi di un ricorso fatto dalla scuola Montessori nei suo confronti.
 

Fonte: IlSole24Ore
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emanuelesecco

Dottore in Editoria e Giornalismo. Appassionato di scrittura, editoria (elettronica e digitale), social media, musica, cinema e libri. Viaggio il più possibile, ma Budapest è sempre nel cuore.

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