Penale

Guida in stato di ebbrezza: Test dell'etilometro nullo

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Test dell’etilometro nullo se il conducente non viene avvertito della facoltà di farsi assistere da un legale. Nullità rilevabile sino alla deliberazione della sentenza di I° grado.

Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 5396 del 29/01/2015 (dep. 05/02/2015)

La questione della quale sono investite le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale trae spunto da un’eccezione di nullità ex art. 178, comma 1, lett. C), c.p.p., sollevata dal legale di un conducente sottoposto ad «alcooltest» da parte della polizia giudiziaria. Nel caso di specie, la polizia giudiziaria aveva omesso qualsiasi avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore, in relazione allo svolgimento di un atto urgente e indifferibile, quale la sottoposizione all’esame alcoolimetrico.

Rilevato il contrasto giurisprudenziale sul punto, alle Sezioni Unite della Corte Suprema Penale veniva richiesta la risoluzione delle seguenti questioni di diritto:

  • Se la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente del veicolo della facoltà di farsi assistere da un difensore prima di essere sottoposto all’esame alcoolimetrico sia deducibile dal diretto interessato, ovvero, solo dal suo difensore;
  • Se tale nullità sia deducibile esclusivamente prima del compimento dell’atto, ovvero, anche successivamente all’espletamento dell’esame;

Sul primo punto, la Suprema Corte ritiene che, per poter eccepire una nullità occorre avere contezza del vizio; e quando la legge prescrive che si dia avviso di una qualche facoltà (come nel caso di specie), ciò viene previsto proprio perché si presume che il soggetto destinatario di esso (il guidatore) possa ignorarla. Ragion per cui, nel caso di specie, l’indagato non «assisteva» all’atto nullo, perché non era a conoscenza della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, essendo irrilevanti conoscenze accidentali di ciò che la legge consentiva.

Per fugare ogni dubbio, su chi sia il soggetto deputato a sollevare l’eccezione di nullità per mancato avvertimento all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l’esame alcoolimetrico, le Sezioni Unite precisano che «per “parte” sulla quale grava l’onere di eccepire una qualsiasi nullità deve intendersi solo il difensore (o il pubblico ministero), e non l’indagato di persona (né altra parte privata), che è soggetto che non ha, o potrebbe solo accidentalmente avere, conoscenze tecnico-processuali idonee ad apprezzare una violazione della legge processuale. (cfr. Sentenze nr. 120 del 2002 e 162 del 1975, relative proprio a censurati casi di non deducibilità di nullità conseguente alla mancata attivazione dell’imputato di persona). L’ordinamento processuale si fonda infatti sulla necessaria assistenza di un difensore nel corso del procedimento, e privilegia la difesa tecnica rispetto all’autodifesa, la quale non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano all’imprescindibile apporto di un esperto di diritto abilitato alla professione legale.»

Ciò posto, la Suprema Corte esclude che una qualsiasi nullità debba essere eccepita – a pena di decadenza – personalmente dal soggetto indagato o imputato, poiché si presume che tale soggetto non abbia le conoscenze tecniche per apprezzare che l’atto o il mancato atto sia non rispettoso delle regole processuali.

Quanto alla seconda valutazione richiesta, una volta stabilito che la nullità dovuta al mancato avvertimento può essere eccepita solo dal difensore, le Sezioni Unite precisano che «la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. Att. Cod. Proc. Pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2 secondo periodo Cod. Proc. Penl, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.»

Di – Francesco Cerotto, Avvocato del Foro di Perugia e Grafologo Giudiziario

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Francesco Cerotto

Avvocato in Perugia e Grafologo giudiziario. Referente Regionale Umbria dell?A.GRA.GI. (Associazione Grafologi Giudiziari); Iscritto all?albo dei CTU (Grafologo - Grafologia Peritale) presso il Tribunale di Perugia, svolge la professione in qualit? di CTU o CTP presso tutti i Tribunali del territorio nazionale.

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