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Foto su Facebook: si possono utilizzare come prove

La sentenza n. 91/2020 del Tribunale di Verona, sezione civile, è interessante per due aspetti:

  1. si ribadisce il fatto che le percosse sono violazioni così gravi da costituire, anche nel caso avvenissero una sola volta, l’addebito della separazione al colpevole (v: Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 22/03/2017, n. 7388; Cass. civ. Sez. I Sent., 16/05/2013, n. 11981 );
  2. il calcolo delle entrate totali di parte resistente trova conferma grazie a delle foto pubblicate su Facebook e ammesse come prove.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Ernesto D’Amico – Presidente
dott. Lara Ghermandi – Giudice Relatore
dott. Raffaella Marzocca – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6239/2015

avente ad oggetto: Separazione giudiziale

promossa da:

I. P., con il patrocinio dell’avv. del S. G. e dell’avv. P. L. come da mandato difensivo in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona, 15.

RICORRENTE

contro

C. del L. con il patrocinio dell’avv. M. A. come da mandato difensivo in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Via G. G., 9

RESISTENTE

con l’intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO

CONCLUSIONI

Conclusioni di parte ricorrente:
In via principale, nel merito
1) Pronunciarsi l’addebito della separazione in capo al sig. D.;

2) affidarsi i figli G., maggiorenne ma con certificazione ex legge 5 febbraio 1992 n. 104, e M. ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Il sig. D. potrà tenere con sé M. e G. un pomeriggio ogni settimana, il mercoledì, da fine scuole alle ore 21.30, quando li riaccompagnerà a casa dalla madre, e un fine settimana alternato con la madre, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, quando li riaccompagnerà a casa dalla madre.
I genitori trascorreranno con i figli le festività di Pasqua, Pasquetta, Natale, Capodanno, alternando di anno in anno Pasqua con Pasquetta e la settimana di vacanza scolastica a cavallo del Natale con la settimana di vacanza scolastica a cavallo del Capodanno.
Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà stare in via esclusiva con i figli due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi entro il maggio precedente.
Prendersi atto che i figli maggiorenni, non economicamente autosufficienti, A. ed E. convivono con la madre;

3) assegnarsi l’abitazione coniugale sita in Verona, X, n. 53, alla sig. ra P., che l’abiterà con i figli;

4) confermarsi a carico del sig. D. l’obbligo di versare, entro il 5 di ogni mese, alla signora P. (disoccupata) euro 200,00 mensili quale contributo per il di lei mantenimento, nonché 800,00 quale contributo per il mantenimento dei figli, per un totale di complessivi euro 1.000,00, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione Istat annuale, confermandosi altresì il pagamento diretto da parte del datore di lavoro ex art. 156 c.c., nonché porre a carico del padre il 50% delle spese accessorie come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona del 07.03.2014.

In ogni caso 5) Con vittoria di spesa e compensi di causa oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva al 22% e CPA al 4% come per legge.

In via Istruttoria 6) Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione ed articolazione dei mezzi istruttori che si riterranno opportuni, anche in considerazione del comportamento processuale di controparte.

Conclusioni di parte resistente:
Voglia l’Ill. mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, previo ogni necessario accertamento e per i motivi di cui in narrativa, così giudicare:

Nel merito:
1. pronunciarsi la separazione personale dei coniugi D. C. e P. I., disponendo per le annotazioni relative sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Pozzuoli (NA);

2. i figli minori G., E. e M. vengono affidati congiuntamente ai genitori e vivranno prevalentemente con la madre.
Il padre potrà tenerli con sé a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 14: 00 alla domenica alle ore 21: 30 ed il martedì pomeriggio dalle ore 15: 30 alle ore 21: 30, quando li riaccompagnerà a casa dalla madre. Nella settimana in cui il padre non avrà con sé i figli per il fine settimana, li terrà per due pomeriggi (martedì e giovedì) dalle ore 15: 30 alle ore 21: 30. I figli trascorreranno con il padre una settimana nel periodo delle festività natalizie, comprensiva del Capodanno mentre il N. lo trascorreranno con la madre; nel periodo pasquale, tre giorni con il padre, alternando la Pasqua con la Pasquetta (i figli trascorreranno la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l’altro, in alternanza, di anno in anno); durante l’estate, due settimane – anche non consecutive – con il padre, da comunicarsi entro il maggio precedente.

3. la casa familiare, sita in Verona, X n. 53, viene assegnata alla Sig. ra P. I. che l’abiterà con i figli minori e con il figlio A., maggiorenne. La Sig. ra P. I. si impegna ad attivarsi per il cambio di intestazione delle utenze, tutte intestate al Sig. D. C..

4. Il Sig. D. C. corrisponderà alla Sig. ra P. I., quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma di euro 400,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese. Lo stesso verserà inoltre il 50% delle spese straordinarie di natura medica e scolastica, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Verona.

In ogni caso: Vittoria di spese, spese e onorari.

Conclusioni del PM: Visto, nulla oppone.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I. P. ha adito il Tribunale di Verona per ottenere la separazione personale dal marito C. d., con il quale aveva contratto matrimonio in Pozzuoli (NA ) , il 19.06.1995, con addebito al medesimo e per ottenere altresì l’accoglimento delle ulteriori conclusioni di cui al ricorso, anche nell’interesse della prole.

Si è costituito in giudizio il resistente, aderendo alla domanda di separazione, contestando quanto esposto dalla moglie in ricorso, chiedendo il rigetto della domanda d’addebito e l’accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.

All’udienza del 02.10.2015 le parti comparivano personalmente avanti al Presidente, che all’esito, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, nominava il Giudice Istruttore e fissava udienza ex art. 183 c.p.c. Con sentenza non definitiva n. 2682/2016 questo Tribunale dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi I. P. e C. D., disponendo la rimessione della causa sul ruolo, con separata ordinanza, per l’istruzione e trattazione delle ulteriori domande. Esaurita la fase istruttoria, la causa viene ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe. Va in primo luogo esaminata la domanda d’addebito formulata dalla ricorrente, domanda che, alla luce delle risultanze acquisite, deve essere accolta.

I. P. ha chiesto l’addebito della separazione al coniuge allegando che la convivenza coniugale sarebbe divenuta intollerabile a causa di comportamenti aggressivi e violenti messi in atto dal D.; comportamenti per i quali la ricorrente aveva sporto denuncia già nell’ottobre 2014, ritirandola poi nel dicembre dello stesso anno a seguito delle rassicurazioni del consorte. Ha soggiunto la P. che nonostante tali rassicurazioni si erano verificati altri episodi aggressivi, a seguito dei quali il resistente aveva lasciato la casa familiare.

Quanto allegato dalla ricorrente trova riscontro nelle risultanze di causa.

La teste E. S., pur non avendo assistito personalmente agli episodi di aggressione ai danni della ricorrente – dei quali ha avuto notizia per esserle stati raccontati dalla ricorrente stessa – ha però dichiarato di aver avuto modo di vedere personalmente le escoriazioni sul viso della P. e di avere in una occasione accompagnato quest’ultima e il figlio E., entrambi con segni sul viso e sul collo, all’ospedale di Negrar. Ha confermato episodi di percosse del resistente ai danni della moglie anche il figlio delle parti A. D.. Escusso come teste, il ragazzo ha dichiarato che ci sono stati più episodi, precisando che nascevano da questioni banali e che poi si passava alle mani. Si trattava, in particolare di qualche schiaffo, dato dal resistente alla moglie, o di spinte. Ha soggiunto il giovane di avere preso sberle anche lui e che per separarli si metteva fisicamente in mezzo a loro. Ha inoltre dichiarato di confermare l’episodio di cui al cap. 12 della memoria ex art. 183 co VI, n. 2 c.p.c. di parte ricorrente, in occasione del quale la P. venne colpita alla fronte – secondo quanto dichiarato dal teste per fatalità – con un bicchiere nonché l’episodio di percosse ai danni della ricorrente occorso in data 06.10.2014 di cui al cap. 17 della stessa memoria, episodio quest’ultimo riferitogli dalla madre e da un terzo.

Sono state inoltre depositate in atti copia della querela sporta dalla P. nei confronti del coniuge avanti ai Carabinieri della Stazione di Parona V. in data 08.10.2014 e della successiva integrazione in data 09.10.2014 (v: doc. 15 ric. ) , poi rimesse in data 21.10.2014 (v: doc.25 ric. ) , copia di svariati verbali di Pronto Soccorso dai quali talora emergono lesioni traumatiche o ferite attribuite dalla ricorrente a percosse del marito o a violenza (docc. 16-23, 29 ) , copia di Annotazioni di P.G. e di verbali di sommarie informazioni assunte dai Carabinieri in relazione alla notizia di reato di cui all’art. 572 c.p. -Maltrattamenti in Famiglia- a carico del resistente (v: doc. 31-39 ric ) , nonché, infine, copia del dispositivo della sentenza di condanna emessa nei confronti del D. dal Tribunale di Verona il 26.02.2018 per tale reato (v: doc. 1 allegato alla nota di deposito del 29.03.2018). Considerato che, per ribadita giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia della separazione, ma anche la dichiarazione di addebitabilità all’autore, senza che peraltro rilevi la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (v: Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 22/03/2017, n. 7388; Cass. civ. Sez. I Sent., 16/05/2013, n. 11981 ) , ricorrono indubbiamente, alla luce delle risultanze di causa, i presupposti per l’accoglimento della domanda di addebito formulata dalla ricorrente.

Risulta poi in atti che dall’unione delle parti sono nati i figli: A. d., a N., il X; G. D., a Verona, il X; E. d., a Verona, il X M. d., a Verona, il XX Quanto ai figli A. ed E., entrambi già maggiorenni, nulla deve disporsi in ordine al loro affidamento, collocamento e frequentazione con i genitori.

Statuizioni che devono essere adottate per la figlia M., ancora minorenne, relativamente alla quale deve essere disposto l’affidamento ad entrambi i genitori con collocamento presso l’abitazione materna, come richiesto dalle parti stesse.

Non sono infatti emersi elementi per ritenere l’affidamento condiviso contrario agli interessi della minore, che, alla luce di quanto si ricava dagli atti di causa, continua a frequentare regolarmente il padre e nei confronti della quale non sono stati nemmeno allegati episodi di maltrattamento.

Quanto poi alla frequentazione padre-figlia, il resistente potrà vedere e tenere con sé M.: – a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alle ore 21 della domenica successiva; – un pomeriggio infrasettimanale dall’uscita da scuola alle ore 21,00 quando la riaccompagnerà dalla madre; – 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno; – sette giorni durante le vacanze natalizie alternando la settimana dal 23 al 30 dicembre a quella dal 31 dicembre al 6 gennaio; – tre giorni a Pasqua, in modo che la figlia trascorra con il padre e la madre alternativamente il N. o la Pasqua.

Il tutto fatto salvo diverso accordo fra i genitori, nel rispetto delle prioritarie esigenze della minore.

Quanto al figlio G., al quale risulta riconosciuta invalidità con connotazione di gravità ex L.104/92 (v: doc.7) ric., deve ritenersi, in punto affidamento, che con il raggiungimento della maggiore età debbano essere attivate le forme di protezione previste dall’ordinamento ed in quel contesto accertato il grado di capacità di autodeterminazione del giovane.

Si condivide dunque l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’equiparazione fra minore e figlio maggiorenne portatore di handicap di cui all’art. 337 septies deve essere intesa con riferimento alle statuizioni di natura patrimoniale.

Deve comunque prendersi atto dell’accordo delle parti in ordine al collocamento del figlio G. presso la madre.

Vanno poi rimessi allo stato all’accordo padre-figlio tempi e modalità di frequentazione del ragazzo con il padre non risultando provato che la sua capacità decisionale sia compromessa in misura rilevante.

Per effetto del collocamento della figlia minore presso l’abitazione materna deve altresì disporsi l’assegnazione alla ricorrente I. P. della Casa coniugale, condotta in locazione con A., con i relativi arredi e corredi.

Restano dunque da esaminare le questioni di natura economica.

Quanto alla situazione economico-patrimoniale di parte ricorrente va osservato che la P. non risulta avere stabile occupazione né regolari entrate da attività lavorativa. Risultano infatti documentati solo modesti compensi con buoni lavoro per prestazioni di lavoro occasionale.

Risulta peraltro documentato in atti che alla P. è stata riconosciuta invalidità nella misura del 70% (v: doc. 6 ric ) , con conseguente limitazione della sua concreta possibilità di reperimento di adeguato impiego.

La ricorrente risulta poi chiamata al pagamento del canone di locazione dell’alloggio A., dell’importo documentato di 508, 80 annuali (v: doc. Il ric.). Va peraltro rilevato che risulta in essere un debito con A. per morosità pregresse, che appaiono derivanti da discrepanze fra i redditi dichiarati dal D. e quelli accertati dall’A. e dai conseguenti riflessi sulla quantificazione del canone di locazione dovuto (v: docc. 12 e 13 ric.). Deve invece ritenersi ormai venuto meno l’esborso mensile a carico della ricorrente per il debito con Equitalia (v: doc. 41 ric.). Quanto invece alla situazione economica del resistente, risulta dalla documentazione prodotta in atti che egli ha percepito, nell’anno d’imposta 2013, un reddito da lavoro dipendente di 11.862,00, nell’anno d’imposta 2014, un reddito di 11.802, 47 (v: CU2015) nell’anno d’imposta 2017, un reddito di 13.129, 96 (v: CU 2018 ) , nell’anno d’imposta 2018, un reddito di 11.856, 39 (v: CU2019 ) , sicché il suo reddito da lavoro dipendente può essere stimato nella somma mensile di circa 998,00 mensili. sulla scorta delle risultanze di causa deve tuttavia ritenersi che oltre al detto reddito il resistente goda di ulteriori entrate. Dalla deposizione del teste A. D., figlio delle parti, risulta confermato che il resistente, oltre al proprio lavoro, svolge un’ulteriore attività in collaborazione con un medico odontoiatra in Croazia, occupandosi del trasporto, alloggio e prima visita dei pazienti.

Attività che trova del resto riscontro nelle fotografie e nella pagina Facebook depositate da parte ricorrente (v: doc. 44-45 e 46 ric.) – nelle quali C. d. risulta indicato come referente in Italia del Centro dentistico croato – nonché nelle dichiarazioni della teste S., che oltre a dichiarare che di averne avuto notizia dalla P., ha riferito di avere lei stessa avuto modo di vedere su Facebook delle foto e degli annunci postati dal D. e segnatamente foto di una macchina con la pubblicità sulla fiancata dello Studio odontoiatrico croato e degli appartamenti Va poi rilevato che risultano erogati al resistente gli assegni familiari.

Quanto agli esborsi a carico del d., deve osservarsi risulta venuto meno nel 2018 l’esborso per finanziamento e che non risultano esborsi per canone di locazione.

Va peraltro osservato che il rapporto locatizio tramite Air bnb (v: doc. 14 ) , aveva scadenza al 31.12.2016 e che non risultano prodotti ulteriori contratti di locazione.

In considerazione della sperequazione della situazione economica delle parti, come risultante da quanto sopra esposto, può essere senz’altro riconosciuto l’assegno di mantenimento in favore della ricorrente I. P., per l’importo di 200,00 mensili già stabilito in sede di adozione dei provvedimenti presidenziali, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge, con rivalutazione dall’anno successivo al deposito del ricorso.

Quanto poi alla contribuzione paterna al mantenimento della prole, va preliminarmente osservato che i figli G. e A. possono dirsi ormai economicamente autosufficienti. Va invero osservato che l’importo mensile della pensione erogata al figlio G., come ricavabile dall’estratto conto 31.12.2011 (v: doc. 56 ) , risulta di 1.102, Il, sicché può ritenersi che il giovane non necessiti del sostegno economico paterno.

Relativamente poi al figlio A., che al tempo dell’adozione dei provvedimenti presidenziali aveva solo iniziato ad affacciarsi nel mondo del lavoro, risulta dal CU 2019 depositato dalla difesa di parte ricorrente (v: doc. 54) che nell’anno d’imposta 2018 ha percepito un reddito di 21.589, 35, con un reddito medio mensile stimabile in circa 1.426,00 euro netti. Il che induce a ritenere che anch’egli non necessiti più del sostegno economico dei genitori.

Deve invece porsi a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli E., maggiorenne ma incontestatamente ancora non autosufficiente, e M., minorenne, contributo che, alla luce della situazione economico patrimoniale delle parti come delineata in corso di causa e delle aumentate esigenze economiche dei due ragazzi con la crescita si stima congruo quantificare nell’importo di 200,00 mensili per ciascun figlio e dunque nella complessiva somma di 400,00 mensili. Tenuto conto che trattasi di cifra determinata in considerazione delle esigenze dei figli al tempo della decisione, va disposto che su tale importo sia computata la rivalutazione annuale ISTAT con rivalutazione dall’anno successivo alla pubblicazione della sentenza.

Stante la condotta inadempiente tenuta dal resistente prima dell’adozione del provvedimento ex art. 156 c.c. di cui all’ordinanza in data 25 maggio 2016 va altresì confermato tale provvedimento.

Vanno poi poste a carico dei genitori al 50% le spese straordinarie ed accessorie da sostenere per il figli E. e M., come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, dettagliato in dispositivo.

La prevalente soccombenza del resistente induce a porre a suo carico le spese di lite, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto che con sentenza non definitiva n. 2682/2016 questo Tribunale ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi I. P. e C. D.

1) Addebita la separazione al resistente C. d.;

2) Affida la figlia minore M. ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l’abitazione materna;

3) Assegna per l’effetto alla ricorrente I. P. la casa coniugale, con i relativi arredi e corredi;

4) Dispone che il resistente C. d. possa vedere e tenere con sé la figlia minore: – a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alle ore 21 della domenica successiva; – un pomeriggio infrasettimanale dall’uscita da scuola alle ore 21,00 quando lai riaccompagnerà dalla madre; – 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno; – sette giorni durante le vacanze natalizie alternando la settimana dal 23 al 30 dicembre a quella dal 31 dicembre al 6 gennaio; – tre giorni a Pasqua, in modo che la figlia trascorra con il padre e la madre alternativamente il N. o la Pasqua.
Il tutto fatto salvo diverso accordo fra i genitori, nel rispetto delle prioritarie esigenze della minore.

5) Pone a carico di C. d. l’obbligo di versare alla ricorrente I. P., entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contribuzione al mantenimento della stessa, la somma di 200,00, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, con rivalutazione dall’anno successivo al deposito del ricorso;

6) Pone a carico di C. d. l’obbligo di versare alla ricorrente I. P., entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli E. e M., la somma di 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, con rivalutazione dall’anno successivo alla pubblicazione della sentenza.

7) Conferma il provvedimento ex art. 156 c.c. di cui all’ordinanza in data 25 maggio 2016;

8) Pone a carico delle parti al 50% le spese straordinarie ed accessorie da sostenere per i figli E. e M., come da Protocollo famiglia del Tribunale di Verona, Sezione Terza, paragrafo 2, di seguito riportate : i) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche; ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante; II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici; III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici; libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno; gite scolastiche senza pernottamento; costi per il trasporto pubblico; nonché la retta dell’asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell’importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali; IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari; costi relativi a corsi di Specializzazione; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private; V ) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l’abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di 1000,00 da ripartirsi equamente; l’acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato; centro ricreativo estivo; attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura; viaggi e vacanze senza i genitori.
Con la precisazione che nel caso delle spese accessorie da concordare, di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo ), il genitore che ritenga necessaria od utile la spesa comunicherà la propria proposta all’altro; questi, nel caso in cui non sia d’accordo con la spesa o con l’attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa; il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta; in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all’interesse della minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca e tempestiva informazione.
Il rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni dalla esibizione delle relative pezze giustificative.

9) condanna il resistente C. d. alla rifusione delle spese di lite a favore di I. P., spese che liquida in euro 5000,00 per competenze professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2020

dott. Ernesto D’Amico – Presidente
dott. Lara Ghermandi – Giudice Relatore

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