Diritto di famigliaNews giuridiche

Divorzio: la fama dell’ex marito non è motivo sufficiente per mantenerne il cognome

Corte di Cassazione – ordinanza n. 654/2022, sez. Sesta Civile

Si può conservare il cognome dell’ex coniuge solo nel caso in cui sussista un interesse meritevole di tutela, non certo perché si tratta di un cognome di un certo spessore.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 654/2022, confermando la bocciatura in appello della richiesta di una donna che dopo il divorzio voleva mantenere il cognome del marito medico (e famoso).

Il caso

In sede di Cassazione, la donna sosteneva che il mancato accoglimento della richiesta è una violazione dell’art. 5 della Legge sul divorzio n. 898/1970. Benché dopo 25 anni di matrimonio la donna fosse conosciuta con il cognome del marito, la Corte d’appello aveva infatti ignorato l’interesse della stessa nel mantenimento.

I giudici di Cassazione, però, hanno ritenuto il ricorso illegittimo. Si è voluto, così, dare seguito all’orientamento che vede l’aggiunta del cognome del coniuge al proprio come pratica legata alla durata del coniugio. È vero che l’art. 5 permette di conservare il cognome del marito, ma questa è comunque un’ipotesi straordinaria e rimessa alla discrezionalità del giudice.

Nel caso in questione, non avendo prove che delineassero un interesse diverso dall’identificazione con la notorietà del marito, si è esclusa la sussistenza di un interesse meritevole alla conservazione del cognome.

itf dispositivi demo
Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button