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Divorzio e riduzione assegno di mantenimento per i figli: vanno considerate le esigenze dei figli e non l’incrementato reddito del genitore collocatario

Tribunale di Belluno – Sentenza n. 529/2018 del 29/10/2018 (Dott. Umberto Giacomelli)

DIVORZIO – REDDITO MADRE INCREMENTATO – REDDITO PADRE INVARIATO – RICHIESTA RIDUZIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI – RIGETTO – ACCRESCIUTE ESIGENZE ECONOMICHE DEI FIGLI – AUMENTO ASSEGNO MANTENIMENTO (artt. 147, 316 bis, 337 ter c.c.)

Nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenuto ad anni di distanza dalla separazione, non può essere accolta la richiesta del genitore non collocatario di riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli in ragione delle incrementate condizioni reddituali del genitore collocatario.
Vale il contrario: l’intervenuto accrescimento medio tempore delle necessità e dei bisogni dei figli comporta l’aumento dell’assegno.
Il miglioramento delle condizioni economiche del genitore collocatario può venire valorizzato nel senso che non viene disposto un sensibile aumento dell’assegno posto a carico dell’altro genitore, nonostante le accresciute esigenze della prole, potendo le parti contribuire in maniera sostanzialmente paritaria al mantenimento dei figli.

Massima a cura dell’avv. Valentina Mazzucco

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