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Divieto di plurime contestazioni cautelari: vale anche per il processo di estradizione?

Corte di Cassazione – sentenza n. 36577/2022, sez. Sesta Penale

Corte di Cassazione – sentenza n. 36577 del 27/09/2022, sez. Sesta Penale
Presidente: O. Villoni
Relatore: G. De Amicis
Materia: Estradizione per l’estero

PLURIME RICHIESTE DI ESTRADIZIONE PROCESSUALE IN RELAZIONE AL MEDESIMO FATTO – DIVIETO EX ART. 297, COMMA 3, COD. PROC. PEN. – APPLICABILITÀ – RAGIONI – FATTISPECIE

«La Sesta Sezione penale ha affermato che, in assenza di specifica normativa convenzionale o di diritto interno, il divieto ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. di plurime contestazioni cautelari con applicazione della medesima misura coercitiva per “uno stesso fatto” è applicabile anche al processo di estradizione per l’estero, in ragione del generale richiamo operato dall’art. 714, comma 2, cod. proc. pen. alle disposizioni del titolo I del libro IV del codice di rito. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato la cessazione di efficacia della misura custodiale disposta nei confronti di un estradando che aveva già sofferto il periodo massimo di custodia nel corso di altra procedura estradizionale instaurata, per i medesimi fatti, a seguito di una precedente domanda).»

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