CivileDiritto della privacyNews giuridiche

Diritto all’oblio: è giusto che la Ue limiti la deindicizzazione?

Novità per quanto riguarda il diritto dell’Unione e il diritto all’oblio, ovvero il diritto alla non diffusione di precedenti pregiudizievoli dell’onore di una persona, sempre nel caso in cui il soggetto non rientri in particolari fatti di cronaca.
Il caso in esame riguarda la decisione presa in data 21 maggio 2015 dalla CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés, trad. Commissione nazionale per l’informatica e le libertà), con la quale si accoglieva la richiesta di una persona fisica diretta all’eliminazione di link riguardanti la sua persona dagli elenchi dei risultati di Google.
Il motore di ricerca, dalla sua, ha dato un seguito limitato alla cosa, eliminando i link che comparivano a partire da domini corrispondenti a varianti locali (appartenenti ai Stati membri dell’Unione) del proprio motore di ricerca. Inoltre, la CNIL non ha accettato la proposta di “blocco geografico” proposta da Google, il che si tradurrebbe nell’impossibilità di accedere a determinate informazioni a partire dagli indirizzi IP presenti in un dato Paese.
Ritenendo inadatto il provvedimento, la CNIL ha sanzionato il motore di ricerca per 100mila euro. Non si è fatto attendere il ricorso di Google, appellatosi al Consiglio di Stato francese per chiedere l’annullamento della delibera; quest’ultimo si è poi rivolto alla Corte di giustizia europea.
L’avvocato Maciej Szpunar, nelle sue conclusioni, ha esordito dicendo che nelle disposizioni del diritto comunitario applicabili al caso in esame (Direttiva 95/46/CE) non esiste alcuna regolazione territoriale per quanto riguarda la deindicizzazione delle informazioni. In base a ciò, non è sbagliata una differenziazione geografica basata sull’origine della ricerca, essendo le ricerche provenienti dai paesi extra-UE non sottoposto al diritto europeo; e ciò non dovrebbe cambiare, secondo l’avvocato.
Se la deindicizzazione dei dati avvenisse a livello mondiale, aggiunge l’avvocato, il legislatore non sarebbe in grado di garantire il diritto all’informazione nei luoghi in cui, per diversa legislatura, questo presenti delle variazioni. Il diritto a ricevere informazioni, infatti, può variare di Paese in Paese.
Per quest’ultimo motivo, Szpunar chiede alla Corte di dichiarare che « il gestore di un motore di ricerca non è tenuto, allorché accoglie una richiesta di deindicizzazione, di effettuare tale deindicizzazione su tutti i nomi di dominio del suo motore affinché, indipendentemente dal luogo a partire dal quale è effettuata la ricerca in base al nome del richiedente, i link controversi non compaiano più»1, sottolineando che « una volta che sia stato accertato il diritto a una deindicizzazione all’interno dell’Unione, il gestore di un motore di ricerca deve adottare tutte le misure a sua disposizione per garantire una deindicizzazione efficace e completa, a livello del territorio dell’Unione europea, incluso mediante la cosiddetta tecnica del «blocco geografico» a partire da un indirizzo IP che è reputato essere ubicato all’interno di uno Stato degli Stati membri, e ciò indipendentemente dal nome di dominio utilizzato dall’utente Internet che effettua la ricerca»2.
Il caso, nonostante le conclusioni dell’avvocato, rimane aperto.
 

1 curia.europa.eu
2 curia.europa.eu
Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

emanuelesecco

Dottore in Editoria e Giornalismo. Appassionato di scrittura, editoria (elettronica e digitale), social media, musica, cinema e libri. Viaggio il più possibile, ma Budapest è sempre nel cuore.

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button