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ILLEGITTIMITA’ ISCRIZIONE D’UFFICIO ALLA GESTIONE SPECIALE

ILLEGITTIMITA’ ISCRIZIONE D’UFFICIO ALLA GESTIONE SPECIALE COMMERCIANTI INPS IN QUANTO ATTIVITA’ SVOLTA IN MODO IRREGOLARE PER MOTIVI DI SALUTE

Principi del diritto

Il principio consolidato nel diritto stabilisce che, ai fini della valutazione della legittimità dell’iscrizione di un soggetto nella gestione di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali ex art. 1 comma 203 della legge n. 662/1996, il giudice deve accertare due requisiti: la partecipazione personale dell’amministratore al lavoro aziendale e lo svolgimento dell’attività operativa in cui si manifesta l’oggetto dell’impresa con carattere di abitualità e prevalenza.

La giurisprudenza di merito, con riferimento a casi simili, ha affermato che la distinzione tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore si basa sul fatto che l’attività amministrativa riguarda la gestione, l’impulso e la rappresentanza finalizzata all’esecuzione del contratto di società, mentre l’attività lavorativa è strettamente operativa, contribuendo con l’opera dei soci e degli altri lavoratori alla realizzazione concreta dell’attività d’impresa, sia essa esecutiva, materiale, organizzativa o direttiva.

Nel caso specifico, la Corte Territoriale ha ritenuto corretta l’iscrizione nella gestione commerciante di un amministratore che ha dichiarato di non occuparsi delle vendite del negozio, essere presente solo alcuni giorni la settimana per verifiche, occuparsi di operazioni di trasmissione di dati ai fornitori, gestire rapporti con banche e commercialisti, sottoscrivere contratti con dipendenti e non svolgere altre attività. L’applicazione di tali principi al caso in esame evidenzia che la situazione è diversa da quella precedentemente descritta.

Sentenza

Il Tribunale ha emesso una sentenza in risposta a un ricorso nel quale il sig. F.XXX contesta un avviso di addebito. La documentazione medica attesta che F.XXX era affetto da gravi patologie. Durante il periodo in cui l’attività della società T.XXXXXX, consistente nel noleggio di sci e biciclette, era attiva, diversi dipendenti stagionali erano impiegati, come confermato da un testimone.

La testimonianza chiave è stata fornita da O.XXX A.XX K.XXXXXX, impiegata per due o tre stagioni invernali a partire dal dicembre 2016. La testimone ha dichiarato di non aver mai visto F.XXX in negozio durante il suo impiego e ha elencato altri dipendenti presenti in diverse stagioni.

Il Tribunale conclude che, sulla base di questa testimonianza e in assenza di ulteriori indagini da parte dell’Istituto, l’onere probatorio del convenuto non è stato soddisfatto. Anche le dichiarazioni errate nel quadro S delle dichiarazioni dei redditi sono state corrette successivamente da F.XXX, dimostrando che non svolgeva un’attività prevalente all’interno della società.

Il Tribunale ritiene che manchino i requisiti di abitualità e prevalenza previsti dalla legge, e quindi, il ricorso di F.XXX viene accolto, annullando l’avviso di addebito. Le spese legali sono a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, dott. Luca Fadda, prende le seguenti decisioni:

  • Accoglie il ricorso e dichiara l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione di F.XXX G.XXXXXXXX alla “gestione commercianti” per il periodo gennaio 2016 – dicembre 2018.
  • Annulla l’avviso di addebito n. 305 2022 00005683 57.
  • Condanna l’INPS a rimborsare le spese legali sostenute da F.XXX G.XXXXXXXX, stabilite in euro 1.312,00 per compensi e euro 43,00 per spese, oltre agli accessori come previsto dalla legge.

Cos’ pronunciato il 10/1/2024 ad Aosta.

Link alla sentenza

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2024/01/sent-3-24-Aosta-1.pdf

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