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Corte di Cassazione: l'impresa, tra estorsione e autoriciclaggio

La Seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 25979/2018, ha preso un’interessante decisione per quanto riguarda i datori di lavoro che, costringendo i dipendenti ad accettare buste paga più basse, entrano in conflitto con i termini stabiliti dal contratto di lavoro. Secondo i giudici, i reati di cui devono rispondere sia l’imprenditore sia la società, sulla base del decreto 231 del 2001, sono quelli di estorsione e autoriciclaggio.
Per quanto riguarda il caso in esame, i giudici si sono trovati a confermare la seguente misura cautelare: sequestro finalizzato alla confisca a carico dei vertici di una srl.
Inutili le obbiezioni mosse dalla difesa, la quale aveva contestato la configurabilità del reato di autoriciclaggio, in quanto il Codice penale, art. 468 ter.1, punisce le attività d’impiego, sostituzione e trasferimento di beni o altre utilità poste in essere dallo stesso autore del delitto presupposto che ostacolano la ricostruzione della matrice illegale. Necessario, secondo il codice, che la condotta dell’imputato presenti un elevato tasso di dissimulazione, ovvero tutte quelle «condotte di sostituzione che avvengano attraverso la reimmissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita finalizzate a conseguire un concreto effetto dissimulatorio che sostanzia il quid pluris che differenzia la condotta di godimento personale, insuscettibile di sanzione, dall’occultamento del profitto illecito penalmente rilevante».
Tale presupposto si concretizza nella condotta tenuta dall’impresa con rastrellamenti di liquidità, il mancato versamento delle quattordicesime, anticipi non versati e molto altro ancora; il tutto veniva redistribuito in nero ai venditori della società, così da assicurargli benefit aggiuntivi. Una vera e propria estorsione ai danni dei lavoratori. In questo modo, dei fondi illeciti veniva reimmessi nel circuito aziendale eludendone l’origine. In poche parole: autoriciclaggio, ovvero una condotta che non prevede l’obbligatorio trasferimento a terzi dei fondi illeciti «in quanto l’eventuale coinvolgimento di un soggetto “prestanome” impedisce di ricomprendere tale ulteriore condotta in quelle operazioni idonee a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni indicate nel predetto articolo 648-ter1 e riferibili al solo soggetto agente del reato di autoriciclaggio».
Un monito niente male per gli imprenditori convinti di poter fare peste e corna sulla pelle dei lavoratori.

 

Fonte: IlSole24Ore
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