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Condotta e licenziamento disciplinare – Tribunale di Vicenza, sentenza n. 184/2019, giudice Campo

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza di lavoro n. 184/2019, ha analizzato l’opposizione presentata dalla T. spa nei confronti dell’ordinanza emessa il 27.05.2017 con cui era stato dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare nei confronti di T.A.

La contestazione disciplinare (data 25.02.2016) da cui è nato il caso riportava, come motivazioni, accusava il ricorrente di aver tenuto le seguenti condotte:

  • attivazione di due account Skype «utilizzati per uno scambio di messaggi con una collega di lavoro durante l’orario di lavoro»;
  • utilizzo del computer aziendale «per visitare siti internet con contenuti extralavorativi sempre durante l’orario di lavoro, provocando l’attacco al computer aziendale di 300 malware»;
  • installazione di «una cartella personale contenente materiale personale (foto, documenti, curriculum e anche materiale pornografico)»;
  • creazione di una cartella «contenente la duplicazione di documenti aziendali peraltro già presenti nel server e accessibili dal computer dell’ufficio».

La somma di tutto ciò aveva portato al licenziamento di T.A., motivando il tutto con la violazione del regolamento sull’utilizzo del computer aziendale.

Nonostante tutto, il ricorrente era riuscito a ottenere dall’ordinanza qui contestata la reintegrazione nel posto di lavoro – in base alle tutele previste dall’art. 18 comma 4 l. 300/1970 – sostenendo che:

  • l’acquisizione dei dati dal computer aziendale fosse avvenuta in violazione del regolamento aziendale del 01.02.2016 e della delibera n. 12/2007 del Garanta per la protezione dei dati personali;
  • i fatti contestati non sussistessero e la «violazione del principio di proporzionalità con la sanzione irrogata»;
  • gli account Skype fossero utilizzati per finalità lavorativa e per contatti con i clienti;
  • la navigazione su siti extralavorativi ha riguardato un periodo di soli tre giorni, ma senza alcuna indicazione su orari e tempi;
  • la contestazione riguardante la creazione di una cartella contenente materiale extralavorativo fosse irrilevante dal punto di vista disciplinare, come anche la creazione di una cartella aggiuntiva in cui fosse presente materiale già presente sul server aziendale.

Opponendosi all’ordinanza, l’azienda ritiene «atomistica e non complessiva» la lettura dei fatti contestati. L’assenza di precedenti, poi, non può essere un fattore rilevante, considerando la natura dolosa dei fatti contestati e la «sussistenza di un danno in re ipsa, per il tempo sottratto alla prestazione lavorativa». Inoltre, il regolamento aziendale aveva già vietato nel 2011 l’utilizzo di chat line, inserendo nel 2016 Skype tra i software vietati sui computer aziendali; e, in aggiunta a questo punto, si sottolinea il fatto che il ricorrente destinasse almeno due ore ogni giorno all’utilizzo di chat e navigazione su siti extralavorativi.

Nonostante tutto il Tribunale di Vicenza ha confermato l’ordinanza già adottata, condannando la società opponente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite.
Scopri tutti i dettagli leggendo il testo integrale della sentenza.


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di VICENZA
Settore delle controversie di lavoro e di assistenza e previdenza sociale

In persona del giudice dottor Gaetano Campo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie iscritta al n. 886/2017 del Registro Generale e promossa da

T. SPA rappresentato e difeso dall’avv. B. G. M.

Ricorrente

nei confronti di

A. T. rappresentato e difeso dall’avv. C. A.

Resistente

Oggetto: Opposizione L. 92/2012 cd. Legge Fornero Causa discussa all’udienza del 3-10-2018.

Conclusioni formulate dalle parti come in atti.

Motivi della decisione

T. s.p.a. propone opposizione all’ordinanza del Tribunale di Vicenza, emessa in data 27-5-2017, con cui è stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al signor A. T. Il licenziamento è stato intimato a seguito della contestazione disciplinare del 25-2-2016, con cui è stato contestato al ricorrente di aver attivato due account Skype, utilizzati per uno scambio di messaggi con una collega di lavoro durante l’orario di lavoro, di aver utilizzato il computer aziendale per visitare siti internet con contenuti extralavorativi sempre durante l’orario di lavoro, provocando l’attacco al computer aziendale di 300 malware, di aver installato sul computer dell’ufficio una cartella personale contenente materiale personale (foto, documenti, curriculum e anche materiale pornografico ), di aver creato una cartella contenente la duplicazione di documenti aziendali peraltro già presenti nel server e accessibili dal computer dell’ufficio.

Il ricorrente, con il ricorso che dato inizio alla fase sommaria del procedimento, ha impugnato il licenziamento per diversi ordini di ragioni. Anzitutto egli ha sostenuto l’illegittimità dell’acquisizione dei dati dal computer in dotazione, avvenuta in violazione del regolamento aziendale del 1-2-2016 e della delibera n. 13/2007 del Garante per la protezione dei dati personali. In secondo luogo ha contestato la stessa sussistenza dei fatti contestati e, in ogni caso, la violazione del principio di proporzionalità con la sanzione irrogata; quanto all’utilizzazione degli account Skype, ha sostenuto che essi sono stati utilizzati per finalità lavorativa e per contatti con alcuni clienti, ha evidenziato che la contestazione relativa alla navigazione su siti extralavorativi riguardava solo tre giorni, senza alcuna indicazione sugli orari e tempi ed ha sostenuto l’irrilevanza disciplinare della creazione della cartella personale e l’utilizzazione per finalità lavorative della cartella contenente documenti aziendali L’ordinanza opposta ha ritenuto l’illegittimità del licenziamento ed ha applicato le tutele di cui all’art. 18 comma 4 l. 300/1970, condannando la società resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed a corrispondergli un’indennità risarcitoria pari a due mensilità della retribuzione globale di fatto.

L’ordinanza ha preso le mosse dall’ammissione da parte del ricorrente dell’attivazione dei due account Skype e della loro utilizzazione per uno scambio di messaggi con una collega di lavoro e, in due occasioni, con altri soggetti, della creazione di una cartella contenente dati extralavorativi e documenti lavorativi. L’ordinanza ha quindi messo in evidenza la sostanziale ammissione dei fatti contestati ed ha ritenuto l’illegittimità del licenziamento sotto il profilo del difetto di proporzionalità tra i fatti e la sanzione applicata. Nella valutazione di questo requisito, l’ordinanza ha valorizzato la condotta lavorativa del ricorrente dall’assunzione, avvenuta nel 2011, sottolineando come la prestazione lavorativa e il suo comportamento siano stati apprezzati dal datore di lavoro (cfr. il richiamo ai punti 4, 4 bis e 4 ter della memoria di costituzione). Nell’esaminare il contenuto delle contestazioni, l’ordinanza mette in evidenza come al ricorrente sia stata contestata l’attivazione dei due account Skype e non l’installazione del software e sottolinea come l’attivazione degli account induca a ritenere che il software fosse già stato installato, mentre ha ritenuto non chiaro il regolamento interno, nella parte in cui vieta l’utilizzazione di messaggeria personale.

L’ordinanza ha quindi ritenuto non provata l’entità delle conversazioni intrattenute dal ricorrente, con conseguente carenza di prova in ordine alla gravità della condotta. Ha quindi ritenuto di modesta gravità la navigazione internet su siti extralavorativi, avvenuta nel corso di tre giornate, ha ritenuto l’inesistenza di danni dall’archiviazione di documenti personali.

La società opponente contesta anzitutto la lettura a suo dire atomistica e non complessiva dei fatti contestati da parte dell’ordinanza. Contesta poi la valutazione in punto a tardività delle contestazioni non contenuta nella lettera di addebito; evidenzia, in proposito, di essersi limitata a quantificare il tempo trascorso dal ricorrente in attività extralavorative, senza modificare i fatti oggetto della contestazione disciplinare. Sostiene l’irrilevanza dell’assenza di precedenti disciplinari, in considerazione della natura dolosa degli addebiti e la sussistenza di un danno in re ipsa, per il tempo sottratto alla prestazione lavorativa. La società resistente sostiene inoltre che già il regolamento aziendale del 2011 ha vietato l’uso di chat line e che quello del 2016 ha espressamente vietato l’utilizzazione di Skype anche per i personal computer. Nel merito, ha ribadito che il ricorrente ha utilizzato almeno due ore al giorno per dedicarsi alla chat e alla navigazione su siti extralavorativi e non ha contestato la creazione delle due cartelle e dell’esistenza di malware nel computer. Le risultanze processuali portano a condividere le considerazioni svolte nell’ordinanza opposta, sia pure con alcune precisazioni che, tuttavia, non modificano la decisione adottata.

Va anzitutto considerato che il ricorrente non ha contestato l’attivazione e l’uso di due account Skype, precisando tuttavia di averli utilizzati non solo per conversazioni personali, ma anche per ragioni lavorative. Egli ha inoltre ammesso di aver navigato su siti internet, in parte per motivi extralavorativi (cfr. doc. 23 prodotto dalla società ricorrente, in cui il ricorrente riferisce all’attività lavorativa la navigazione solo su alcuni dei siti in questione). Il ricorrente contesta che i malware rinvenuti nel proprio computer siano riconducibili alla navigazione internet. Non contesta la creazione e il contenuto delle due cartelle denominate “A.” E “Lavoro”, contenenti rispettivamente documenti personali, compreso materiale pornografico, e documenti di lavoro, ma ne contesta la rilevanza disciplinare.

Le ammissioni del ricorrente rendono superfluo un ulteriore approfondimento istruttorio.

In merito alla quantificazione del tempo utilizzato per attività extralavorative, non si condivide la valutazione della società opponente in merito alla tardività del rilievo. Va infatti considerato che l’aspetto “tempo” trascorso in queste attività non rappresenta una mera precisazione della contestazione disciplinare, ma costituisce uno dei fatti costitutivi della giusta causa legittimante il recesso, come emerge chiaramente dal tenore della contestazione disciplinare, che sottolinea proprio l’aspetto relativo al tempo lavorativo dedicato a queste attività. Infatti, non è irrilevante stabilire l’entità del tempo dedicato a queste attività extralavorative, proprio per verificare se l’inadempimento del ricorrente rivesta quei caratteri di gravità, tali da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro, di cui all’art. 2119 c.c. In questa prospettiva, nella lettera di contestazione non vi è alcuna precisazione in ordine all’entità del tempo sottratto dal ricorrente allo svolgimento della prestazione lavorativa, tale da portare a ritenere perfezionata la fattispecie di cui all’art. 2119 c.c. Va infatti ritenuto che un inadempimento vi è stato, tenendo presente le prescrizioni contenute nel regolamento del 2011 e in quello entrato in vigore il 1-2-2016 (cfr. doc. 6 e 7 allegati al ricorso in opposizione). I regolamenti vietano l’utilizzazione di sistemi di messaggistica e quello del 2016 vieta specificamente l’utilizzazione di messaggeria personale, richiamando proprio questo programma di messaggistica, su qualunque dispositivo aziendale.

L’assenza di autorizzazione all’utilizzazione di questi account e la loro utilizzazione, almeno in parte, per comunicazioni di carattere personale (cfr. doc. 33 allegato al ricorso in opposizione), costituiscono indubbiamente un inadempimento del ricorrente.

Allo stesso modo, va considerato come inadempimento dell’obbligazione di prestazione dell’attività lavorativa la navigazione in orario di lavoro per visitare siti internet per ragioni di carattere personale.

Diversamente deve argomentarsi per la creazione delle due cartelle. In particolare, la creazione di una cartella contenente documenti personali non risulta aver inciso sullo svolgimento dell’attività lavorativa, né ha provocato conseguenze negative sull’attività aziendale, dal momento che non vi è prova che i malware rinvenuti nel computer del lavoratore siano conseguenza della Navigazione per motivi extralavorativi.

Allo stesso modo, non emerge la rilevanza disciplinare della creazione di una cartella contenente documenti aziendali. In proposito, va considerato che la società opponente non contesta la pertinenza di questi documenti con l’attività lavorativa del ricorrente, ma evidenzia l’assenza di ragioni di una loro detenzione in una cartella, essendo già presenti sui server aziendali. Le ragioni della contestazione sembrano fondarsi sul pericolo di un possibile trafugamento di questi documenti, tuttavia da un lato non vi è prova che questa fosse l’intenzione del ricorrente al momento dell’archiviazione, dal momento che egli ha anzi fornito spiegazioni del tutto logiche sull’archiviazione dei documenti nella cartella (cfr. doc. 23 prodotto dall’opponente ), e dall’altro non vi è prova dell’esistenza di direttive o regolamenti interni che stabilissero il divieto di questa modalità di archiviazione.

sulla base di queste considerazioni e qualificate come inadempimenti esclusivamente le condotte di utilizzazione di parte dell’orario di lavoro per attività extralavorative, occorre verificare se queste condotte integrino la nozione di giusta causa.

A questo proposito, va considerato da un lato che la contestazione disciplinare colloca in un preciso arco temporale l’utilizzazione degli account e la navigazione internet, ma non fornisce alcun elemento dal quale desumere l’entità del tempo trascorso. In questo senso, si condividono le considerazioni svolte a pag. 3 e 4 dell’ordinanza opposta in merito alla carenza di prova circa l’entità dell’inadempimento.

In questo quadro, è senz’altro da condividere la valutazione contenuta nell’ordinanza opposta riguardo al corretto inquadramento della vicenda nella disciplina dettata dal CCNL in materia disciplinare, laddove il “furto del tempo” viene ricondotta all’utilizzazione abusiva di beni e risorse aziendali, sanzionata dall’art. 9 con sanzione conservativa. La fattispecie che più si avvicina ai fatti contestati è costituita dall’abbandono del posto di lavoro, di cui all’art. 10 lettera e), che tuttavia, riveste le caratteristiche della giusta causa solo se si accompagni al pregiudizio per l’incolumità delle persona o della sicurezza degli impianti, situazione questa certamente estranea alla vicenda in esame.

Le considerazioni che precedono portano quindi a ritenere l’infondatezza dell’opposizione.

Va dichiarata l’inammissibilità della domanda del signor T. diretta al riconoscimento di differenze retributive, trattandosi di domanda estranea alla previsione dell’art. 1 comma 48 l. 92/2012, anche in considerazione della natura unitaria del procedimento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei valori medi ci cui al DM 55/2014, compreso il contributo unificato della prima fase, come richiesto dall’opposto.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa, A. Respinge l’opposizione e conferma l’ordinanza opposta; B. Condanna la società opponente alla rifusione in favore dell’opposto delle spese di lite che liquida 3.090,00 per la fase di studio, 1.145,00 per la fase introduttiva, 2.790,00 per la fase decisoria ed 259,00 per esborsi della fase sommaria, oltre al rimborso forfetario di cui all’art. 2 DM 10 marzo n. 2014 n.55 e a CPA e IVA; Vicenza, 26-4-2019.

Il giudice del lavoro
dr. Gaetano Campo


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