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Condominio e passo carrabile – Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 795/2018, giudice Celentano

CONDOMINIO – MARCIAPIEDE – CANONE – VARCO A RASO
Se l’accesso al parco condominiale è caratterizzato da un’interruzione del marciapiede, sebbene sia rappresentato da un varco a raso, risulta esistente un passo carrabile soggetto a canone,  a nulla rilevando né che il cancello condominiale sia stato realizzato in posizione arretrata rispetto al confine tra la proprietà pubblica e quella privata, né che il Condominio abbia scelto di posizionare il varco al medesimo livello, e quindi a raso, della strada

CASSAZIONE 16913/2007
DIRITTI REALI – PASSO CARRABILE A RASO – PROPRIETÀ – CANONE
Non sono tassabili gli accessi diretti sulla pubblica strada, nel cui alveo ricadono i passi carrabili “a raso”, mentre sono soggetti a tassazione quegli accessi in cui si frapponga un manufatto di qualsiasi natura.

DECRETO LEGISLATIVO 507/1993, ARTICOLO 44: «I passi carrabili sono quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiede o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’ accesso dei veicoli alla proprietà privata».

TESTO INTEGRALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Napoli
Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)

nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Celentano – Presidente
dott. Fulvio Dacomo – Consigliere
dott. Michelangelo Petruzziello – Consigliere
relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo civile d’appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 11.5.2015 e contraddistinta dal n. 7060/2015, iscritto al n. 5282/2015 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: occupazione di spazi ed aree pubbliche

TRA

Condominio P., in San Giorgio a Cremano, alla U.. F. n. 13 (cf: ), in persona dell’amministratore pro tempore avv. F. F., rappresentato e difeso dall’avv. A. Franco (cf: ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in P., alla C. n. 30

APPELLANTE

Comune di San Giorgio a Cremano (cf: ), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti A. C. (cf: ) e L. C. (cf: ), elettivamente domiciliate presso la Casa Comunale in San Giorgio a Cremano, alla P. V. n.10

APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 20.1.2012 presso il Giudice di Pace di B. il Condominio P. proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento d’ufficio e irrogazione sanzione prot. n. 40126, emesso dal Comune di San Giorgio a Cremano il 21.11.2011 e notificato il 30.12.11, che aveva determinato in 1.290,00 – di cui 930,00 per canone non versato ed 279,00 per sanzione – il canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico mediante passo carrabile avente estensione di mq 12. Il Condominio contestava la legittimità dell’avviso deducendo che l’occupazione di suolo pubblico era insussistente perché il cancello d’ingresso condominiale era “a filo” ed insisteva su suolo di proprietà dello stesso; sosteneva l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione irrogata. Dichiaratosi incompetente per materia il Giudice di Pace adito, il giudizio era riassunto innanzi al Tribunale di Napoli, che con la sentenza indicata in epigrafe rigettava l’opposizione.
2. Contro questa pronuncia il Condominio P. proponeva appello con atto notificato il 16.11.2015, censurandola con tre motivi.
Il Comune, già costituito nei precedenti giudizi, ha resistito al gravame, chiedendo condannarsi l’appellante al pagamento delle spese del doppio grado.
3. L’impugnazione svolge le seguenti doglianze. Con il primo motivo si lamenta che la sentenza impugnata ha erroneamente escluso che il varco carrabile sarebbe “a raso”, ritenendo che per la sua realizzazione sarebbe stata apportata una modifica del piano stradale, modifica rappresentata dall’interruzione del marciapiede. L’appellante evidenzia che alla proprietà condominiale risulta adiacente un’area di proprietà aliena sulla quale insiste una chiesa, e che solo dopo quest’area il Comune aveva realizzato un marciapiede. Sicché, l’interruzione del marciapiede comunale è insussistente, come attestato anche da perizia giurata; in applicazione dell’art. 44 d. lgs. 507/93 il varco condominiale, costituendo accesso a “raso”, è esente dall’obbligo di pagamento del canone per occupazione di suolo pubblico. Con il secondo motivo il Condominio si duole dell’omesso esame delle eccezioni sollevate e dell’errata valutazione del motivo di opposizione con cui era stato dedotto che l’estensione del passo carrabile è inferiore al limite minimo previsto dal Regolamento comunale per la soggezione alla COSAP. Secondo l’appellante, il Tribunale ha fatto propria l’errata rappresentazione, attuata anche mediante fotografie, secondo la quale la larghezza dell’intero passo carrabile sarebbe superiore a una superficie di 4 metri lineari, e conseguentemente non esentabile a termini dell’art. 8, punto 12, del regolamento COSAP. La perizia giurata depositata dal Condominio dimostra, invece, che l’effettiva larghezza del passo carrabile è pari a metri 3, 13. Il terzo motivo lamenta l’omessa valutazione delle numerose decisioni favorevoli al Condominio rese dal Giudice di Pace per le pregresse annualità. Nessuno degli esposti motivi ha pregio.
L’art. 44 d.lgs. n. 507/1993 definisce passi carrabili “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiede o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”. Secondo la Suprema Corte, sulla base di questa disposizione devono ritenersi esclusi dalla tassazione gli accessi “a filo” con il manto stradale o cosiddetti “a raso”, e quindi gli accessi consistenti in portoni o cancelli che si aprono direttamente sulla pubblica strada; sono, viceversa, soggetti a tassazione le occupazioni finalizzate alla realizzazione dell’accesso mediante opere visibili, dirette a facilitare l’accesso medesimo. Quest’esegesi “si fonda sulla previsione testuale di manufatti “costruiti” (del citato art. 44, comma 4, d. I…. 507/93); in sintesi, proprio per non gravare con imposizione tributaria l’esercizio del diritto di accesso alla proprietà privata, non sono tassabili gli accessi diretti sulla pubblica strada, mentre sono soggetti a tassazione quegli accessi in cui si frapponga un manufatto di qualsiasi natura” (Cass. n. 16913 del 2007). In attuazione di questo principio normativo l’art. 8, comma 1, Regolamento Co-sap del Comune di San Giorgio a Cremano, esclude dal pagamento del canone tutti gli accessi “a raso” che si aprono sulla pubblica strada. Ma questa disposizione regolamentare risulta ovviamente applicabile a condizione che non sussista nessuno degli ulteriori interventi od opere atte a configurare la nozione di passo carrabile e. art. 44 d. I…. n. 507 del 1993, avendo la Suprema Corte puntualizzato – in un caso, affatto speculare a quello in esame, caratterizzato dall’esistenza di “un semplice accesso sulla strada senza modificare il piano stradale” che “il ricorso è manifestamente fondato perché a norma del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 44, comma 4, costituisce presupposto per l’origine della T. non solo la modifica del piano stradale, come ritiene la C.T.R., ma anche “gli appositi intervalli lasciati nei marciapiede .. intesi a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”perché il dislivello – o comunque l’interruzione – del marciapiede in corrispondenza del passo carrabile, identifica, in modo visibile e permanente, la porzione di area pubblica sottratta alla destinazione pedonale – ed infatti, sia per il previgente codice della strada (D. n. 393 del 1959, art.2) sia per quello vigente (D. Lgs. n. 285 del 1992, art. 3, n. 33) il marciapiede è “parte della strada, rialzata – esterna alla carreggiata, ha aggiunto il vigente codice – o altrimenti destina alla esclusiva viabilità veicolare dei proprietari dell’immobile, a cui perciò è consentito di accedervi attraverso il passo posto a livello della strada, sì che si configura l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” che, a norma del D.Lgs. n.507 del 1993, art. 38, comma 1, costituisce l’oggetto della tassa” (così Cass. n. 4293 del 2007). Nel caso in esame, l’accesso al Parco condominiale, sebbene rappresentato da un varco “a raso” (e ciò perché l’intersezione tra la pubblica strada ed il piano carrabile sia del varco medesimo che dell’area condominiale privata posta al di là di esso è priva di rampe e collega direttamente i relativi livelli intersecantisi in modo complanare), è caratterizzato da un’interruzione del marciapiede, il che consente di per sé solo di affermare l’esistenza di un passo carrabile soggetto al canone richiesto dal Comune, a nulla rilevando né che il cancello condominiale sia stato realizzato in posizione arretrata rispetto al confine tra la proprietà pubblica e quella privata, né che il Condominio abbia scelto di posizionare il varco al medesimo livello (e quindi “a raso”) della strada. La circostanza che – come risulta con evidenza dalla documentazione fotografica e dalle stesse concordi deduzioni delle parti – sia stata realizzata l’interruzione del marciapiede integra una modifica del piano stradale finalizzata a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata del Parco, e rende ineluttabile la qualificazione del varco – siccome realizzato mediante una modifica della strada pubblica – in termini di passo carrabile assoggettato al pagamento del canone per occupazione di suolo pubblico.
Quanto al secondo motivo di appello, a dimostrarne l’infondatezza basta la considerazione che il Condominio commisura lo spazio pubblico oggetto di occupazione alla lunghezza del cancello d’ingresso al parco (che misurerebbe, secondo le sue asserzioni, mt. 3, 13), mentre trascura che – proprio a causa della realizzazione del cancello in posizione arretrata rispetto al confine con la proprietà pubblica – questo dato numerico riguarda la misura lineare del suo suolo privato. Viceversa, ben più lunga è la misura dell’interruzione del marciapiede, che invece identifica la porzione di suolo pubblico (l’area di sedime del marciapiede, per l’appunto) destinata a consentire l’accesso alla sua proprietà privata, e che è stata misurata dagli incaricati del Comune in mt. 12, e che, data la mancata realizzazione di opere visibili atte a separare l’accesso al Parco da quello alla contigua chiesa, deve ritenersi destinata ad integrale uso del Condominio appellante. Ad ulteriore conferma, va anche ricordato che l’art. 5, comma 4, del Regolamento comunale prevede che “la superficie è determinata dalla larghezza del passo misurata in metri lineari, calcolata considerando il fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso”, fronte che è rappresentato dall’intera lunghezza del confine tra il suolo pubblico e quello privato, risultata ben superiore ai mt. 4 lineari al di sotto dei quali è prevista l’esenzione, e che – anche tenuto conto dell’interruzione effettiva del suolo pubblico – è risultata pari a mt. 12. Quanto al terzo motivo, deve rilevarsi che dei precedenti favorevoli, ottenuti dal Condominio innanzi al Giudice di Pace di B., non è attestata l’efficacia di giudicato.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza. Quanto a quelle del primo grado di giudizio, per le quali il Tribunale aveva disposto la compensazione, deve osservarsi che la richiesta del Comune di condanna al pagamento anche delle stesse integra, in sostanza, un appello incidentale, che, benché formulato nel rispetto del termine e. art. 334 c.p.c., non può reputarsi accoglibile, non essendo stato avanzato mediante la rituale articolazione di un motivo di gravame conforme alle prescrizioni di cui all’art. 342 c.p.c. Deve darsi anche atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 nei confronti di entrambe le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Condominio P., in San Giorgio a Cremano, alla U.. F. n. 13 nei confronti del Comune di San Giorgio a Cremano e su quello incidentalmente proposto da quest’ultimo avverso la sentenza indicata in epigrafe: a) rigetta l’appello del Condominio e dichiara inammissibile l’appello incidentale del Comune e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata; b) condanna il Condominio al pagamento delle spese del grado in favore del Comune, che liquida in 1.300,00 per compenso, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15%; c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambe le parti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelli dovuti per gli appelli da loro rispettivamente proposti.
Così deciso in Napoli, il 02.01.2018.

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