Il condominio e le infiltrazioni
Nella sentenza n. 20034/2018 del Tribunale di Bologna, la parte attrice conviene in giudizio un condominio; essa esponeva che le autorimesse di sua proprietà erano coperte da giardino pensile condominiale fortemente ammalorato e che le stesse presentavano diffusa umidità ascendente e cospicue infiltrazioni ma, nonostante ciò, il condominio non approvava le opere di manutenzione necessarie.
Il condominio in questione, d’altro canto, rigetta le richieste di messa in ripristino dei luoghi e di rifusione delle spese sostenute dalla parte attrice, asserendo di aver già predisposto gli scavi necessari e il lavoro di ripristino localizzato.
Il giudice accoglie la domanda.
Relativamente alla situazione di umidità ed infiltrativa, sulla persistenza di tale situazione e sulla derivazione di tale condizione da inidonea impermeabilizzazione, la CTU ha infatti elencato tre criticità in relazione ai lavori eseguiti dal condominio del caso di specie:
- i lavori di rispristino dell’impermeabilizzazione non solo hanno avuto un’estensione limitata in termine di scavo ma anche inadeguata, essendo predisposta in modo locale e non globale;
- le infiltrazioni attive erano ancora presenti al momento della perizia infiltrazioni nell’autorimessa, poiché «la CTU ha rilevato, aprendo la scatola di derivazione elettrica presente a soffitto del corsello condominiale, in corrispondenza del lato sinistro del portone dell’autorimessa, la presenza di calcare, con formazione proveniente dalla lenta percolazione dello stato di calcestruzzo e dalla successiva evaporazione dell’ acqua infiltrata»;
- non sono stati eseguiti lavori di rispristino interni alle autorimesse.
Preso atto che «l’eziologia delle infiltrazioni e la difficoltà per la stessa diffusione comporta la previsione di un intervento esteso a tutta la superficie coperta» la condanna del Condominio, al rispristino a regola d’arte dell’impermeabilizzazione sovrastante l’autorimessa, è consequenziale.
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