Commenti a SentenzeNews giuridiche

Commento a sentenza: Tribunale di Vicenza, n. 194/2018

Nel caso di specie una società ha proposto opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione emessa dalla convenuta, in merito a violazioni del trasporto di animali su strada. In particolare ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento opposto, di annullare totalmente o parzialmente l’ordinanza d’ingiunzione per cui è causa. Di contro il convenuto ribadisce la fondatezza dell’accertamento eseguito.
Tirando le somme, sussistono 3 punti controversi:

  1. circa la scorrettezza del codice identificativo riportato nel marchio auricolare di uno degli animali;
  2. circa la regolare registrazione, presso l’anagrafe bovina, degli animali;
  3. circa la carenza di illuminazione all’interno del mezzo utilizzato per il trasporto.

A seguito dell’istruttoria il Tribunale rigetta la domanda attorea. Le ragioni giuridiche addotte sono le seguenti e si articolano su due piani (la legislazione nazionale e quella comunitaria).
Con il D. Lgs. n. 151/2007 Il Governo ha attuato la delega contenuta nella legge comunitaria per il 2004 dettando una disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1/2005, concernente la protezione degli animali durante il trasporto, il cui obiettivo, ex art. 3 di tale regolamento, è non esporre gli animali a lesioni o a sofferenze inutili e assicurare condizioni conformi alle loro esigenze di benessere. A tal fine il regolamento individua tutti gli operatori e le rispettive responsabilità, introduce modalità più severe di autorizzazione e di controllo e prevede norme più restrittive per quanto riguarda il trasporto su lunghi percorsi e i veicoli utilizzati per tale trasporto.
Entrando nel dettaglio è possibile dire che:

  1. l’art. 5 del D. Lgs. 151/2007 punisce l’irregolare compilazione dei certificati sanitari o dei documenti di trasporto riguardo all’origine e proprietà degli animali; il luogo, la data e l’ora di partenza; il luogo di destinazione e il destinatario; il numero dei capi; la durata prevista del viaggio. Nel caso di specie è pacifico che il trasportatore non avesse il documento di provenienza e destinazione di uno dei quattro bovini trasportati. Del resto, la normativa sul trasporto degli animali punisce la condotta “formale” in sé del non avere durante il trasporto quel tipo di documentazione richiesta. Non assume pertanto rilievo alcuno, al fine di andare esente da responsabilità, il fatto che il soggetto fosse in regola a livello “sostanziale” (avendo cioè semplicemente altrove la documentazione prescritta);
  2. ai sensi dell’art. 3 II D. Lgs. 58/2004 non resta che ravvisare la violazione. È infatti stato riscontrato che il vitellino non fosse trasportato col passaporto; inoltre non è contestato che l’animale avesse 17 giorni di vita e che quindi trovi applicazione anche l’art. 4, comma 5, del D.M. 31/1/2002 , che consente la movimentazione dei vitelli al di sotto del mese di vita solo se correttamente identificati e accompagnati dalla cedola identificativa e dalla dichiarazione di provenienza;
  3. infine la normativa in questione prescrive che il mezzo di trasporto sia fornito di una illuminazione sufficiente per l’ispezione e la cura degli animali durante il trasporto; l’escussione testimoniale ha dato atto che il mezzo fosse dotato di illuminazione interna. In tal senso un teste ha affermato essere stata presente sul veicolo una lampada, mentre un altro teste ha riferito di aver solo visto un interruttore vicino alla porta e, quindi, ha presunto esservi una lampada all’interno. Gli stessi, tuttavia, non hanno potuto dire se al momento del controllo la lampada fosse funzionante, né tanto meno se la stessa si accendesse solo in orario notturno. Elemento quest’ultimo che, comunque, non sarebbe in linea con quanto prescritto dalla normativa richiamata, che appunto, non prevede un sistema di illuminazione solo notturno.

Esaminati i seguenti punti e riscontrate molteplici violazioni, all’attore non resta che pagare quanto prescritto dal decreto ingiuntivo.

Giulia Magagnotti

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button