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Commento a sentenza: Tribunale di Trieste, n. 164/2018

Nella sentenza n. 164/2018 del Tribunale di Trieste oggetto della controversia è il risarcimento del danno richiesto da un motociclista per un incidente occorsogli a un semaforo stradale; in particolare egli asserisce di aver dovuto frenare improvvisamente per evitare di investire un cane che, senza guinzaglio, attraversava liberamente la strada.
Dopo alcune indagini è stato rilevato che il cane era un volpino di colore rosso, che veniva spesso lasciato scorrazzare libero dal proprio padrone.
È giocoforza rilevare che, al di là della discutibile condotta del proprietario del cane, che oltre a non curarsi del suo animale lo lasciava costantemente libero di girovagare, arrecando pericolo non solo per sé ma anche per gli altri, è giocoforza ritenere che vi siano gli estremi per invocare la responsabilità per danno cagionato da animali.
Dall’art. 2052 del codice civile si può facilmente desumere come la responsabilità del padrone si configuri sia laddove l’animale sia sotto la sua custodia, sia laddove egli sia sfuggito e smarrito, proprio come avvenuto nel caso di specie. L’unica possibilità di sottrarsi al risarcimento del danno è la prova del caso fortuito, ossia, citando le parole della sentenza n. 9037/2010 della Cassazione, «un elemento estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale».
Nulla di tutto questo viene posto in essere dal padrone del cane, che viene condannato a risarcire le spese di riparazione del motociclo e quelle di soccorso stradale.

dott. Michel Simion

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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