Sentenze

Tribunale di Treviso, Sez. III CIvile – Sentenza n. 375/2016 del 15.2.2016 (Dott. E. Merlo)

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile Ex Sezione Distaccata di Montebelluna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena Merlo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta a ruolo al n. XXXXXXXX/2006 R.G., promossa con atto di citazione

da

G. D. B., con l’Avv. P. L., giusta procura a margine della comparsa di costituzione in data 16.9.2015, con domicilio eletto presso la Cancelleria del Tribunale di Treviso

– parte attrice

contro

G. D. B., con l’Avv. S. A. e l’Avv. M. B., giusta procura a margine della comparsa di risposta, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. B. in Montebelluna

– parte convenuta

OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
Conclusioni di parte attrice:
2. di INSISTERE per l’ammissione delle proprie istanze istruttorie già ritualmente avanzate e precisate, in nome e per conto della Sig.ra D. B. G., nelle cause riunite RG XXXXXXXX/06 e XXXX/07,
3. di RINUNCIARE alla propria domanda ex art. 2932 c.c. ritualmente avanzata nella causa civile RG XXXXXXXXX/06, poiché, viste le conclusioni assunte dal CTU con la perizia depositata il 25.10.2010, integrata il 15.05.2014, l’assetto divisionale programmato dalle parti col preliminare del 5 aprile 2002 non può più considerarsi equo e per l’effetto rispondente all’originario intendimento delle parti,
4. di CHIEDERE che venga dichiarata la CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE in relazione alla propria domanda n. 2) (ndr. demolizione delle tettoie e di un box prefabbricato) ritualmente avanzata nella causa civile RG XXXXXXXXX/06, visto che il CTU d’atto nella sua perizia integrativa del 15.05.2014, che gli abusi in questione sono stati eliminati,
5. di NON OPPORSI all’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto preliminare del 5 aprile 2002 per mancato verificarsi della condizione contrattuale di cui all’art. 5 punto 8), proposta in via principale dalla convenuta D. B. G. con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.03.06, depositata nel giudizio RG XXXXXXXX/06,
6. di RICONOSCERE la sussistenza della servitù di passaggio posta sui M.N. 11 – 323 che inizia dalla strada pubblica Via Maglio e si sviluppa verso ovest fino al M.N. 328 per la lunghezza di mt. 37 ed una larghezza variabile dei mt. 480, ai mt. 350, ai mt. 280, ai mt. 2.00, individuata dal CTU a pag. 6 della perizia depositata il 25.10.2010,
7. di INSISTERE per l’accoglimento delle restanti domande di merito (ndr. le domande nn. 3 e 4 di cui alla causa RG XXXXXXXX/06 e quella di cui alla causa RG XXXX/07) già ritualmente avanzate e precisate, in nome e per conto della Sig.ra D. B. G., nelle cause riunite R.G. n. XXXXXXXX/06 e XXXX/07.
Salvezze illimitate
Conclusioni di parte convenuta:
-nel merito e riconvenzionalmente: dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare 5 aprile 2002, per il mancato verificarsi della condizione di cui al punto 5) nr. 8 del citato contratto così come meglio descritta in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via subordinata e salvo gravame: nell’ipotesi di mancato accoglimento della conclusione principale, darsi atto che i fondi assegnati alla convenuta nel citato contratto godono di servitù, di passaggio sul fondo appartenente a parte attrice, per destinazione del padre di famiglia, per usucapione, e comunque per statuizione contrattuale, sia a piedi che con ogni altro mezzo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari

MOTIVAZIONI
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