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Commento a sentenza: Tribunale di Treviso, n. r.g. 3671/2019

Sentenza gentilmente segnalata dal giudice Alessandra Pesci.
 
Con una recentissima pronuncia il Tribunale di Treviso, nell’accogliere la domanda attorea, ha disposto la revoca dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale (ritenendo sussistessero i presupposti richiesti dall’art. 2901 c.c. per l’azione revocatoria) e ha negato la sospensione del procedimento chiesta ex art. 295 c.p.c. dai convenuti.
La Banca creditrice aveva esperito l’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai garanti del debitore principale inadempiente e avente a oggetto tutti i beni immobili dei disponenti; in particolare trattavasi di un atto dispositivo del patrimonio a titolo gratuito successivo al sorgere del credito e, come tale, necessitante della prova dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 2901 c.c., vale a dire dell’eventus damni e del consilium fraudis.
Prova ritenuta raggiunta dal giudicante posto che con l’atto revocando si era preclusa alla Banca la possibilità di aggredire i beni assoggettati al vincolo di destinazione (a maggior ragione in una situazione, come quella del caso di specie, dove non figuravano altri beni aggredibili) e vi erano fondate ragioni per ritenere che i debitori fossero ben consapevoli di arrecare un pregiudizio agli interessi della creditrice con il loro atto dispositivo.
Primo profilo giuridico di rilievo della vicenda in esame è quello della nullità di contratti o negozi conclusi “a valle” di intese illecite poiché in violazione della normativa antitrust, principio questo ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione (ord. n. 229810 del 12/12/2017).
Tale questione si intrecciava con quella per cui era causa avendo i convenuti eccepito la nullità delle fideiussioni prestate per violazione della normativa antitrust; tuttavia il giudice ha ritenuto che tali fideiussioni fossero invece pienamente valide ed efficaci, non essendo state poste in essere dalla Banca in esecuzione di un’intesa collusiva volta a realizzare “a monte” una restrizione della libertà di concorrenza, lesiva della possibilità per il fideiussore di scegliere tra prodotti bancari in regime di concorrenza. Anche bene, i convenuti non avevano allegato e provato l’estensione all’intero contratto degli effetti della nullità delle clausole contrattuali a loro dire illecite (ex art. 1419, co. 1 c.c., la nullità di singole clausole contrattuali importa la nullità dell’intero contratto solo se i contraenti provano che non lo avrebbero concluso senza la parte del contratto colpita da nullità). Ad abundantiam si aggiunge come tali clausole fossero poi relative solo alla fase esecutiva del contratto e, pertanto, detti profili di nullità non sarebbero potuti risultare incompatibili con l’an dell’obbligazione fideiussoria.
Ciò chiarito, si evidenzia il secondo profilo giuridico di notevole rilevanza della vicenda qui in esame: il giudice non ha disposto la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., accogliendo sul punto l’orientamento della Suprema Corte secondo il quale l’azione revocatoria non va sospesa quando il credito da tutelare sia oggetto di contestazione in un separato giudizio, poiché la sussistenza di un credito litigioso non comporta il rischio di un conflitto tra giudicati.
Invero l’attività di accertamento svolta incidenter tantum dal giudice investito della cognizione dell’azione revocatoria ordinaria in merito al credito oggetto di contestazione è finalizzata solo a ottenere l’inefficacia dell’atto pregiudizievole alle ragioni del creditore rappresentato, nel caso di specie, dalla costituzione del fondo patrimoniale.
La cognizione del giudice sul credito contestato svolta in via incidentale nell’ambito del giudizio radicato con l’azione revocatoria ordinaria non può infatti costituire titolo per procedere all’esecuzione nei confronti del terzo.
La Suprema Corte di Cassazione afferma pertanto che per poter procedere all’esecuzione il creditore deve poter disporre di un titolo esecutivo sull’esistenza del credito che può procurarsi soltanto nel procedimento relativo al credito e non in quello riguardante l’azione revocatoria ordinaria nella quale la cognizione del giudice sull’esistenza del credito è appunto soltanto incidentale (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 18 maggio 2004, n. 9440; Cass. civ., Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5246; Cass. civ., 12 luglio 2013, n. 17257).

Leggi il testo integrale – Tribunale di Treviso, n. r.g. 3671/2019

dott.ssa Veronica Foroni

 

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Veronica Foroni

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Verona, tesi "Il consenso informato ai trattamenti sanitari nei soggetti incapaci tra esigenze di protezione della salute e tutela dell'autodeterminazione", relatore Prof. Riccardo Omodei Salè (110/110). Frequento la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi di Trento e Verona. Praticante avvocato e tirocinante presso Tribunale di Verona - III sez. civile (magistrato referente dott. Massimo Vaccari). Appassionata di biodiritto e bioetica, mi interesso dei temi di diritto civile relativi a persone e famiglia (in particolare della tutela dei soggetti incapaci).

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