CivileCommenti a SentenzeNews giuridiche

Commento a sentenza: Tribunale di Pisa, n. 236/2018

La sentenza n. 236/2018 del Tribunale di Pisa ha oggetto la contestazione della revoca al decreto ingiuntivo quale compenso per l’incarico di amministratore di condominio.
In particolare è richiesto il pagamento del compenso percentuale spettante all’amministratore di condominio per lavori straordinari, oltre al compenso per la convocazione e tenuta di tre assemblee straordinarie.
Per quale motivo il giudice di Pace aveva ravvisato gli estremi della revoca del contestato decreto ingiuntivo? Semplicemente non aveva ritenuto provato il credito per la maggior somma richiesta in pagamento dall’odierno appellante.
Non dello stesso avviso il giudice di primo grado, il quale ha, invece, ritenuto fondate le pretese attoree; prima di approfondire l’iter logico che l’ha condotto in questa direzione, è necessario capire quali norme vengano utilizzate in tema di rapporti tra amministratore condominiale e condominio.
Le disposizioni da utilizzare in materia sono quelle del mandato, ossia quel contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra, ex art. 1703 codice civile.
Ne deriva, quindi, che il contratto intercorrente tra le parti sia presumibilmente oneroso; inoltre non è contestato che l’importo ordinario, secondo quanto risulta dal tariffario dei compensi dello studio in questione, sia stato interamente pagato dal condominio.
Ciò che si contesta è il compenso dell’1% spettante sui lavori straordinari posti in essere per la pratica di recupero IRPEF, al fine di fruire delle detrazioni fiscali per lavori straordinari sulle parti in comune a favore del condominio.
A questo punto urge evidenziare come il diritto al compenso si basi sull’approvazione dei lavori da parte dell’assemblea; tale voce straordinaria è stata computata nella contabilità allegata alla delibera assembleare di cui si discute, anche se non è indicata come compenso spettante all’ amministratore. È tuttavia evidente che anche tale voce sia contemplabile all’interno del compenso spettante, essendo prevista nel tariffario approvato dal condominio, all’atto della nomina dell’amministratore, ed essendo specificamente approvata dall’assemblea.
Ne deriva che debba essere riconosciuto l’ulteriore compenso all’amministratore condominiale, rovesciando quanto disposto in precedenza dal Giudice di Pace.

dott. Michel Simion

Leggi la sentenza integrale su

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button