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Commento a sentenza: Tribunale di Bologna, n. 20200/2018

La sentenza n. 20200/2018 del Tribunale di Bologna ha come oggetto la donazione di un cane. In particolare, si discute relativamente alla mancata fornitura, insieme agli altri documenti regolarmente forniti, del libretto genealogico, cosiddetto pedigree.
Se da un lato vi è la ricorrente che richiede la consegna di quanto dovuto, nonché un cospicuo risarcimento del danno, dall’altro canto il convenuto asserisce la custodia temporanea, in luogo della donazione, richiedendo la riconsegna dell’animale.
Di primo acchito potrebbe sdegnare che un cane sia trattato più come un pacco postale che come un essere vivente d’affezione; d’altro canto, vedendo le miserie relative alla custodia dei figli minori, in seguito alle separazioni coniugali, non si può storcere troppo il naso. Più che immorale, la questione pare pleonastica.
Addentrandoci ora nella vicenda legale, tale controversia va ricondotta nell’alveo delle donazioni di modico valore, ossia quell’atto di liberalità che non incide in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.
È sicuramente mendace la pretesa di parte convenuta, la quale si è mobilitata per la restituzione dell’animale solo in seguito alla richiesta di parte attorea, senza nulla pretendere anteriormente.
Acclarato che la figura di riferimento è la donazione, va evidenziato come la specie sia quella del modico valore, in quanto «è massima di comune esperienza che la donazione di un cagnolino possa avvenire senza il ricorso ad alcuna forma solenne, così come appare del tutto verosimile che, nell’ambito di buoni rapporti di cortesia e amicizia, l’educatore del corso cinofilo abbia ceduto alla signora, già proprietaria di un cane e notoriamente amante degli stessi, un cane dal medesimo ritenuto inadatto a essere presentato a gare o concorsi».
Da ciò deriva che la ricorrente abbia diritto alla consegna del pedigree; nulla è detto, nella donazione, su una possibile elisione della documentazione globale.
È respinta, invece, la richiesta del risarcimento del danno, non essendo provato il danno patrimoniale.

dott. Michel Simion

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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