Sentenze

Tirbunale Ordinario di Siena, Sez. Unica – Sentenza 4.05.2015 (Dott. P. Bernardini, G. Capannoli, A. Verzillo)

Successione testamentaria – testamento olografo

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE UNICA

Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
Giulia Capannoli Giudice
Alessandra Verzillo Giudice
nell’odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento contenzioso iscritto al n. 779/2010 R.G. promosso da Go. To., domiciliato presso lo studio dell’Avv. T.V., rappresentato e difeso dagli Avvocati A. e F. A.,

PARTE ATTRICE

CONTRO

An. Po., in proprio e quale rappresentante della srl Roccia di Cerbaia, domiciliati presso lo studio dell’Avv. M. L. C. che li rappresenta e difende,

PARTE CONVENUTA

W Real Estate (LLC) Limited, domiciliata presso lo studio dell’Avv. M. L. C. che la rappresenta e difende,

PARTE CONVENUTA

Notaio Ri. Co., domiciliato presso lo studio dell’Avv. F. P. che lo rappresenta e difende,

PARTE CONVENUTA

Lloyd’s of London, domiciliata presso lo studio dell’Avv. C. S., rappresentata e difesa dagli Avvocati M. F. e S. G.,

PARTE CONVENUTA

Ia. Mi., rappresentato dalla Curatrice Dr.ssa Al. Ar.,

PARTE CONVENUTA CONTUMACE

Ma. e Te. Go.,

PARTI CONVENUTE CONTUMACI

CONCLUSIONI DELLE PARTI
V. i rispettivi atti introduttivi, il verbale di udienza del 9/2/2015 e quanto segue.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’attore spiega di essere, come le sorelle Te. e Ma., figlio naturale di Ia. Mi. Go. ed An. Ru. La.; che la madre, di nazionalità australiana, è morta a Siena il -omissis-, lasciando l’esponente, all’età di cinque anni, sotto la responsabilità del padre il quale, manifestando da tempo gravi problemi di alcoolismo (tanto da essere stato inabilitato), ha completamente trascurato nel corso degli anni la prole. Evidenzia di essere venuto recentemente a conoscenza che la de cuius, il 18/10/94, aveva redatto un testamento olografo nominando erede per tutti i beni posti in Italia il compagno, espressamente onerato di provvedere all’educazione e mantenimento dei tre figli. Lamenta che il testamento è da considerare nullo in quanto non redatto personalmente dalla testatrice perché gravemente malata e ricoverata in ospedale (meno di un mese dopo sarebbe deceduta), così da non essere neppure in grado di intendere e di volere (pertanto, tale volontà testamentaria è comunque da annullare). D’altra parte, sottolinea, l’atto in questione ha completamente pregiudicato la legittima dei figli. L’attore stigmatizza, poi, la condotta del Notaio Co. che non ha provveduto a darne comunicazione agli altri chiamati all’epoca di pubblicazione del testamento (avvenuta nel novembre del 1995), nonostante la patente violazione dei loro diritti successori (ed analoga omissione sarebbe avvenuta in occasione dell’alienazione immobiliare di cui infra). Evidenzia che il padre nella propria qualità di erede esclusivo ha dilapidato, negli anni immediatamente successivi all’apertura di successione, tutti i beni presenti in Italia: cespiti mobili – un trattore, nove cavalli, legname, mobili antichi, opere d’arte e gioielli, depositi bancari – ed immobili – un complesso agrituristico posto in Sovicille, frazione Tegoia, località Poggiarello. Tale compravendita, in particolare, è stata fatta con rogito Notaio Co. del 19/4/2000 in favore della compagine statunitense convenuta ad un prezzo irrisorio; e, trattandosi di disposizione patrimoniale in base a titolo di provenienza nullo (il testamento), questa è priva di efficacia. Spiega che dietro l’anonima società straniera si cela il convenuto An. Po., titolare della compagine Roccia di Cerbaia, società affittuaria della struttura in questione, il quale ha consapevolmente approfittato delle minorate condizioni del venditore. In conclusione, chiede che il testamento venga privato di efficacia e che il nominato erede sia dichiarato indegno a succedere, così da dichiarare unici eredi i figli della de cuius; che gli atti di disposizione patrimoniale suddetti vengano a loro volta ed in conseguenza privati di effetto, condannando il padre dell’attore alla restituzione pro-quota del denaro ricavato dalle alienazioni nonché ordinando alla società compratrice la restituzione pro-quota del compendio immobiliare o del relativo controvalore. In subordine, chiede la riduzione delle disposizioni testamentarie così da condannare il nominato erede alla restituzione della corrispondente quota in denaro dell’asse ereditario. In ogni caso, domanda la condanna di tutti i convenuti in solido (eccezion fatta per le sorelle, a loro volta pretermesse dalla successione) al ristoro del pregiudizio patrimoniale e non derivato dalla complessa vicenda (indicandosi come congrua misura almeno E 500.000 – così chiarita in sede di prima memoria depositata ex art. 183 c.p.c.). In quest’ultimo atto adombra che la condotta del Notaio Co. sia aggravata dal fatto di essere stato presente al momento della materiale stesura dell’atto testamentario. Chiede, infine, la condanna dei convenuti per la temeraria resistenza alle proprie domande.

Nella contumacia degli altri componenti della famiglia Go., si è costituito il professionista convenuto spiegando che alla successione in questione si applica il diritto australiano il quale non contempla l’istituto della legittima e prevede tra i successibili anche il convivente more uxorio; in ogni caso, evidenzia che nel nostro ordinamento non esiste un obbligo per il Notaio, ricevente un atto testamentario, di verificare l’eventuale lesione dei legittimari né, una volta compiute le formalità di doverosa pubblicazione, è tenuto ad informare personalmente i chiamati all’eredità così pregiudicati. Del resto, sino a quando gli interessati non decidano di agire in giudizio per far tutelare i loro diritti successori, il testamento rimane perfettamente valido. Per gli stessi motivi respinge le accuse mossegli per le prestate funzioni in occasione della successiva compravendita immobiliare. Eccepisce, in ogni caso, la prescrizione.

Sottolinea, poi, che l’attore non ha neppure provato (dando consistenza all’intero patrimonio della de cuius) se effettivamente vi sia stata lesione della legittima rispetto alla disponibile. Spiega, poi, che la valutazione attuale sul compendio venduto non tiene conto dell’imponente ristrutturazione cui è stato sottoposto dalla parte compratrice. Contesta, infine, la quantificazione del danno. Quanto all’impugnativa del testamento, si dichiara estraneo alla relativa redazione, pur evidenziando come lo stesso attore ammetta che sia stato scritto di pugno dalla madre, seppur asseritamente guidata (circostanza questa che non comporterebbe comunque nullità alcuna); nega che vi sia prova inoltre della incapacità naturale della testatrice. In conclusione, chiede la condanna dell’attore al ristoro del danno per lite temeraria (quantificato in E 300.000). Il Notaio ha, peraltro, chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice (Lloyds of London) per essere se del caso tenuto indenne dall’eventuale accoglimento delle altrui pretese.

La società W Real Estate spiega di non aver avuto consapevolezza alcuna delle vicende successorie del proprio dante causa e che le trattative per la conclusa compravendita furono prolungate per il fattivo ruolo dello Ia. Mi. e della figlia Ma.; in ordine al prezzo finale spiega che questo fu superiore (lit. 955.000.000) a quelle dichiarato in rogito (lit. 772.000.000) in quanto teneva conto del valore stimato da un perito (in considerazione delle precarie condizioni di manutenzione del compendio – ristrutturato successivamente dall’esponente per un esborso superiore al milione di euro). Contesta la fondatezza delle altrui azioni, peraltro relative a diritti ormai prescritti, avanzando rilievi analoghi a quelli presentati dalla difesa del Notaio Co.. In ogni caso, la propria buona fede e la trascrizione ultradecennale del proprio atto di acquisto le rendono inopponibili le vicende inerenti alla successione ereditaria. In conclusione, chiede a propria volta la condanna dell’attore al ristoro ex art. 96 c.p.c. (indicato in 100.000). In via riconvenzionale subordinata, chiede che l’attore le rimborsi le spese sostenute per l’acquisto e la ristrutturazione del complesso immobiliare in parola.

An. Po., anche nella veste di rappresentante legale della società italiana convenuta, conduttrice del compendio agrituristico, eccepisce, in primo luogo, la propria carenza di legittimazione passiva e le genericità della richiesta restituzione dei frutti. Per il resto richiama le argomentazioni avanzate dalla società proprietaria del bene. Conclude per la condanna conseguente all’instaurazione di lite temeraria.

La compagnia assicuratrice chiamata in causa, richiama le difese del proprio assicurato. Eccepisce, in ogni caso, la franchigia assicurativa di E 10.000.

Le parti hanno lungamente discusso sul diritto applicabile alla controversia (si tratta infatti di successione ereditaria apertasi in Italia, ma relativa a cittadina straniera) ed il precedente Giudice istruttore ha nominato un esperto, in applicazione dell’art. 14 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (in forza del quale il giudice italiano può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali e delle informazioni acquisite tramite il Ministero della Giustizia, anche di quelle assunte tramite esperti o istituzioni specializzate).

Il Collegio ritiene che occorra distinguere in ordine alle materie successorie richiamate nell’atto di citazione.

Con riferimento alla contestata forma testamentaria (questione prioritaria sul piano logico-giuridico perché, se il testamento venisse privato di efficacia, rimarrebbe assorbito l’esame della domanda di riduzione per lesione di legittima) è irrilevante affrontare il tema intertemporale in quanto tanto l’art. 26 delle disposizioni sulla legge in generale quanto l’art. 48 della riforma del diritto internazionale privato (L. 31/5/1995 n. 218, entrata in vigore il 1° settembre 1995 ed abrogante gli artt. 17-31 delle disposizioni preliminari al codice civile) prevedono criteri alternativi legati alla nazionalità del testatore ovvero al luogo in cui l’atto è formato, nel palese intento di conservarne l’efficacia.

Pertanto, potendosi in ogni caso fare riferimento alla legge italiana (la quale prevede la figura del testamento olografo), si può affrontare il merito dell’affermata nullità del testamento di specie.

Sul punto, gli assunti dell’attore sono risultati privi di qualunque dimostrazione.

Invero, lo stesso interessato ha allegato una perizia grafica la quale nel marzo del 2010 afferma che l’autrice della scrittura olografa in atti sia propria la de cuius; il dubbio che viene mosso dall’esperto di parte (si noti in una successiva “integrazione” della perizia, svolta una settimana dopo, a seguito delle riferite condizioni di malattia della donna), è che la relativa mano sia stata guidata, ma tale supposizione (fondata genericamente sulla “grave malattia invalidante e con dolori”) avrebbe dovuto essere seguita da adeguata dimostrazione.

In realtà, come abbiamo avuto modo di anticipare in sede di ordinanza pronunciata il 27/1/2015, le uniche richieste istruttorie dell’attore sono date sul punto dal deferimento dell’interrogatorio formale al padre inabilitato (per di più su circostanza formulata non in maniera specifica ed univoca).

È evidente che, ammessa ma non concessa la facoltà di un soggetto relativamente incapace di poter rendere un atto di disposizione straordinaria quale la confessione giudiziale, le risposte non sarebbero attendibili (nella sentenza di inabilitazione di questo Ufficio dell’11/3/2009, si parla di soggetto affetto da infermità mentale per gravi disturbi di personalità borderline, sindrome da dipendenza da alcool con progressiva degenerazione cerebrale ed eccessiva prodigalità) e contrasterebbero seriamente col contenuto della cartella clinica relativa al ricovero ospedaliero della testatrice nel periodo in questione:

invero, alla data del 16 ottobre 1994 (ovvero soltanto due giorni prima della data di redazione del contestato atto di ultima volontà) la donna viene descritta come “sveglia, lucida, collaborante … non deficit di forza ai 4 arti” mentre l’assenza di riflessi osteotendinei (c.d. ROT: si pensi ad esempio al classico piegamento involontario del ginocchio, una volta percosso dal martelletto del medico) non ne impedisce “la sensibilità superficiale ed il senso di posizione né si notano note di debolezza ai muscoli”. Il 18/10/1994 nella stesso documento ospedaliero si dà atto che sono “migliorate le condizioni generali e in lieve regressione la dispnea …”.

Tali osservazioni consentono pure di escludere l’affermata (ma non dimostrata) incapacità di intendere e di volere della donna al momento di formazione del testamento (e diventa così superfluo approfondire il contenuto del diritto applicabile: il diritto australiano, trattandosi di aspetto sostanziale successorio – v. infra e la CTU).

Tale conclusione impone di passare all’esame della subordinata domanda di riduzione delle menzionate disposizioni testamentarie.

Al riguardo, il Collegio condivide pienamente le conclusioni cui è pervenuto il CTU in ordine all’individuazione del diritto applicabile.

Invero, la menzionata riforma del diritto internazionale privato è entrata in vigore successivamente all’apertura di successione di cui si discute e l’art. 72 detta delle espresse disposizioni transitorie, specificando che la novella si applica ai giudizi introdotti successivamente al primo settembre 1995, ma fa “salva l’applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato”.

Come ha avuto modo di evidenziare l’esperto, la successione ereditaria testamentaria di specie è stata accettata dall’erede nominato prima del settembre del 1995 (sul punto non vi sono specifiche contestazioni) e l’accettazione, per di più, retroagisce nei propri effetti ex art. 459 c.c. alla data di apertura della successione, consumandosi nello stesso momento anche la affermata lesione dei diritti successori degli altri chiamati (si richiama pure in tema di diritto transitorio la rassegna dottrinale contenuta nella relazione peritale depositata il 14/4/2014 nonché Cass. Sentenza n. 12538 del 12/11/1999; Sentenza n. 12176 del 15/09/2000; Sez. U, Sentenza n. 7865 del 11/06/2001; Sentenza n. 3100 del 03/03/20; Sentenza n. 18230 del 29/08/2007 sulla nozione di situazioni sostanziali che comunque abbiano già compiutamente realizzato i loro effetti).

Del resto, è pacifico che al settembre del 1995 non erano in corso contestazioni stragiudiziali o giudiziali con i chiamati pretermessi (cfr. Cass. Sentenza n. 8438 del 27/05/2003; Sentenza n. 5240 del 21/04/2000).

Né è possibile confondere sul tema i risultati cui pervenuta la giurisprudenza in materia di retroattività della declaratoria di incostituzionalità delle leggi rispetto al principio generale di irretroattività normativa sancito dall’art. 11 delle preleggi.

Ne consegue che alla controversia è ancora applicabile la vecchia disciplina del diritto internazionale privato ovvero l’art. 23 delle preleggi in forza del quale le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva al momento della morte la persona della cui eredità si tratta.

Il CTU ha accertato che il diritto australiano rinvia sul tema al diritto dello stato in cui si trovavano i beni al momento dell’apertura della successione (dunque, in Italia); tuttavia, di questo rinvio non si può tener conto perché l’art. 30 delle preleggi stabiliva che, quando ai termini degli articoli precedenti si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.

In conclusione, rimane applicabile il solo diritto australiano il quale pacificamente non contempla la figura dei legittimari né l’azione di riduzione esperita nella specie.

Come sottolineato dallo stesso CTU, poiché la carta costituzionale, all’art. 42, non fa riferimento alcuno ai legittimari, la quota riservata ai medesimi rappresenta un limite della successione legittima, ovvero delle disposizioni testamentarie, che il legislatore ordinario può modificare ed anche sopprimere;

pertanto l’istituto non rientra tra quelli che costituiscono l’ordine pubblico, cui si riferisce l’art. 31 delle disposizioni sulla legge in generale (Cass. Sentenza n. 5832 del 24/06/1996; Sentenza n. 8296 del 01/09/1997).

Pertanto, anche la domanda subordinata va respinta.

Tale conclusione assorbe l’esame delle altre domande (compresa l’indimostrata richiesta risarcitoria: si vedano i capitoli di prova articolati in circostanze generiche e valutative) e delle numerose questioni discusse tra le parti.

Le spese di causa seguono il criterio di sostanziale soccombenza.

Quasi superfluo rilevare che la complessità delle questioni di diritto internazionale privato affrontate e la singolarità della vicenda successoria di specie escludono in re ipsa la temerarietà dell’iniziativa processuale attorea.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando,

rigetta le domande attrici;
condanna l’attore principale al rimborso delle spese processuali in favore delle controparti che liquida, oltre a quelle già determinate di CTU, per ciascuna posizione difensiva in E 14.000 per compenso di Avvocato, oltre spese generali, Cap ed IVA come per legge.
Così deciso oggi in Siena, il 4 maggio 2015.
Depositata in cancelleria il 08/05/2015.

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