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Cassazione: a proposito di privacy e consenso alle newsletter

La Corte di Cassazione lancia un forte segnale verso la comunicazione tramite newsletter. Con la sentenza n. 17278/2018 viene accolto il ricorso presentato dal Garante della privacy, col quale si vuole fermare la raccolta e il trattamento dei dati tramite newsletter, senza che queste operazioni siano state accettate dall’utente o senza che se ne siano specificati i soggetti terzi che riceveranno i dati stessi.
Il caso ha visto coinvolta una società, la quale offriva informazione gratuita tramite una newsletter. Per l’accesso al servizio l’utente doveva fornire i propri dati e accettare il servizio tramite spunta su una checkbox, la quale era obbligatoria per poter procedere. Per accedere alla normativa sulla privacy, l’utente doveva aprire un’altra pagina web, nella quale veniva specificato il modo in cui i dati sarebbero stati utilizzati: ovvero non solo per la newsletter, ma anche per il ricevimento di comunicazioni e promozioni varie da parte di soggetti terzi (senza, però, la specifica del tipo di informazioni che si sarebbero ricevute).
Tale meccanismo era stato ritenuto legittimo da parte del Tribunale. La Cassazione, però, è molto più severa sul concetto di ‘consenso informato’, il quale deve essere «libero e specifico» e senza compressioni di sorta. Un consenso non donato in tal senso rafforza ancora di più la posizione di debolezza nel quale versa l’utente, senza fornirgli i mezzi per tutelarsi da tecniche commerciali aggressive. In questo caso, poi, il trattamento dei dati all’infuori della newsletter non è un passaggio necessario per il ricevimento della newsletter stessa, e ciò entra in contrasto con l’art. 23 del Codice della privacy.
Il punto della questione è la trasparenza, necessaria quando un utente fornisce i propri dati per ricevere un servizio. L’ordinamento, infatti, non vieta lo scambio di dati con soggetti terzi; questo, però, deve essere specificato in ogni suo sfaccettatura e, non secondariamente, essere facile da consultare. Non dimenticando il fatto che il consenso a tali pratiche deve essere chiaro e non conquistato tramite sotterfugi. Tutto deve essere indicato nel momento dell’iscrizione tramite relative spunte e specifiche.
 
 

Fonte: IlSole24Ore
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emanuelesecco

Dottore in Editoria e Giornalismo. Appassionato di scrittura, editoria (elettronica e digitale), social media, musica, cinema e libri. Viaggio il più possibile, ma Budapest è sempre nel cuore.

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