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Cassazione: non punibilità bloccata solo da sentenza definitiva

Il caso è quello di un contribuente condannato, sia in primo grado sia in appello, a 5 mesi di reclusione per aver omesso l’IVA dalla dichiarazione, pur avendo in corso un piano di rateizzazione atto al versamento dell’intera somma (comprensiva di interessi e sanzioni) che sarebbe terminata a breve.
Fatto il ricorso in Cassazione, il contribuente lamenta la non applicazione della causa di non punibilità – introdotta dal D.lgs 158/2015 – e prevista dall’art. 13 del D.lgs 74/2000. Il principio citato specifica che: per quanto riguarda i reati di omesso versamento di ritenute (siano esse IVA o indebite compensazioni di crediti), scatta la non punibilità se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari siano stati estinti mediante pagamento integrale.

A nulla è valso il verdetto della Corte d’Appello, la quale aveva ritenuto inapplicabile il principio di non punibilità in quanto il procedimento era già al secondo grado di giudizio. La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del contribuente.
È quanto espresso dalla sentenza n. 52640/2017: la non punibilità è applicabile anche a procedimenti in corso alla data di entrata in vigore (22 ottobre 2015) del decreto sopra citato. E anche se il dibattimento è già aperto, purché non ci si trovi innanzi a una sentenza definitiva.

Citando Il Sole 24 Ore: «La natura assegnata al pagamento del debito, riguardante la punibilità del reato, comporta la sua applicazione a tutti i procedimenti in corso, anche ove sia stato oltrepassato il limite temporale previsto dalla norma. Il principio di uguaglianza vieta trattamenti differenti per situazioni uguali ed impone così che il pagamento assuma la medesima efficacia estintiva per i procedimenti in corso all’entrata in vigore della norma. Se così non fosse, vi sarebbe un’ingiustificabile disparità di trattamento per le quali potrebbe prospettarsi una questione di illegittimità costituzionale.»

In conclusione, è giusto dire che la Cassazione non si è espressa in tali termini solo questa volta. Il principio di non punibilità era già stato fatto valere nelle sentenze n. 40314/2016 e n. 11417/2017. AL contrario, era risultato inapplicabile nella sentenza n. 30139/2017.
 
Fonte: IlSole24Ore

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