Breve nota su aspetti amministrativi e procedurali in materia di project financing su proposta del privato
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Il nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 50/2016) disciplina tale fattispecie all’art. 183 co. 15 e ss.
La procedura è la seguente:
– Il privato presenta una proposta di realizzazione di un’opera pubblica in regime di finanza di progetto contenente: progetto di fattibilità con relativo documento che illustra le caratteristiche del servizio e della gestione successiva , piano economico-finanziario asseverato e bozza della convenzione atta a regolare il successivo rapporto concessorio, una cauzione provvisoria (anche se la legge contiene un refuso richiamando la definitiva) e l’impegno a prestare la cauzione del 2,5% del valore dell’investimento.
N.B.: serve anche una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti amministrativi necessari a partecipare alla procedura ed a realizzare la successiva opera: stante l’attuale normativa è sufficiente possedere un’attestazione SOA per categorie conformi all’opera che si vuole realizzare, la certificazione ISO 9001 oltre ad avere determinati requisiti patrimoniali di capitole sociale e fatturato medio [art. 95 comma 1 lett. a) e b) DPR 207/2010 non abrogato]. Di fatto, SOA a parte, i requisiti sono “neutri” e non peculiari all’opera proposta.
-presentata la proposta, entro il termine perentorio di 3 mesi, la P.A. la valuta, eventualmente invitando il proponente ad effettuare modifiche.
-se il proponente rifiuta la procedura si ferma e la proposta non può essere valuta. Diversamente, il progetto modificato è inserito nella programmazione e posto in approvazione.
-il progetto approvato viene quindi messo in GARA, alla quale è invitato il proponente che ha il diritto di prelazione
-la GARA si fa richiedendo ai partecipanti VARIANTI al PROGETTO. Se il promotore non risulta aggiudicatario potrà esercitare il diritto di prelazione, divenendo aggiudicatario alle condizioni offerte dal vincitore. Altrimenti se non esercita prelazione, ha diritto al rimborso delle spese sostenute (max 2,5%)
-dopo l’aggiudicazione, l’aggiudicatario può costituire una SOCIETÁ DI PROGETTO, che diviene la concessionaria dell’opera
-la convenzione stabilisce le modalità di cessione delle quote della società ; N.B.: è sempre ammesso lo smobilizzo di quote di banche e investitori che non hanno concorso a spendere i requisiti amministrativi in gara