Lavoro e previdenza

Attività extraprofessionale durante la malattia e doveri di correttezza e buona fede

La pronuncia in commento riguarda la legittimit? di un licenziamento per giusta causa motivato dalla violazione dei doveri di correttezza e buona fede in dipendenza dell?espletamento di attivit? extraprofessionale da parte del lavoratore assente per malattia. La Suprema Corte riprende un consolidato filone giurisprudenziale secondo il quale lo svolgimento di attivit? extra-lavorativa durante la malattia giustifica il recesso se il datore di lavoro prova che l?attivit? espletata ritarda o pregiudica la guarigione del dipendente oltre a dimostrare la simulazione della malattia. In particolare si evidenzia come sia il giudice di merito a dover verificare, in concreto, la compatibilit? tra la malattia e l?attivit? extraprofessionale esercitata. La sentenza offre lo spunto, da un lato, per ripercorrere la nozione di malattia di cui all?art. 2110 c.c., dall?altro, per riflettere sull?importanza dei criteri di ripartizione dei carichi probatori.

L?attivit? extralavorativa durante la malattia non sempre giustifica il recesso. Nella sentenza in commento la Suprema Corte ? stata chiamata a pronunciarsi circa la legittimit? di un licenziamento per giusta causa intimato da un datore di lavoro a seguito di valida contestazione disciplinare e motivato dalla circostanza che il dipendente era stato visto in abiti da cacciatore durante il corso di tre giorni in cui era assente dal lavoro per malattia, documentata da idonea certificazione medica.

A tal proposito, sia durante il giudizio di primo grado che nel corso del giudizio d?appello, la societ? datrice di lavoro aveva infruttuosamente insistito per la legittimit? del licenziamento sostenendo che il dipendente, svolgendo attivit? venatoria durante l?assenza per malattia, avrebbe messo a repentaglio la propria salute ritardando la guarigione. Tale circostanza sarebbe stata asseritamente idonea a incrinare il vincolo fiduciario tra le parti e, dunque, a giustificare il recesso datoriale dal rapporto per giusta causa.

Nel corso del giudizio di legittimit? la societ? ricorrente, con un unico motivo, assumeva che la corte territoriale avrebbe omesso di considerare la violazione dei doveri di correttezza, buona fede, diligenza e fedelt? da parte del lavoratore, soffermandosi sulla sola proporzionalit? della sanzione, nonch? trascurato il profilo del pregiudizio alla guarigione nella sua dimensione potenziale, indipendentemente dal suo concreto avverarsi.

La Suprema Corte dichiara infondato il ricorso e rigetta la tesi datoriale richiamandosi in particolare a quel consolidato filone giurisprudenziale per cui l?espletamento di altra attivit?, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante l?assenza per malattia, ? inidonea a giustificare il recesso datoriale per violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell?adempimento dell?obbligazione lavorativa, salvo che il datore di lavoro non provi che l?attivit? espletata in costanza dell?evento morboso sia atta a ritardare o pregiudicare la guarigione del dipendente oltre a essere dimostrativa della simulazione dell?infermit? (1).

Tale argomento suggerisce, da un lato, che per il diritto ? ??malattia?? anche un disturbo che consente, entro certi limiti, l?esercizio di attivit? ludiche o lavorative e, dall?altro, che anche durante l?evento sospensivo della prestazione il lavoratore rimane soggetto a una serie di obblighi verso il datore di lavoro. I due aspetti, sebbene connessi, meritano separata considerazione.

?La nozione giuridica di malattia

Per la scienza medica, la malattia si definisce come uno stato di alterazione morfologica e/o funzionale di parti dell?organismo o dell?organismo nel suo complesso (2) ovvero delle normali condizioni o del normale equilibrio psico-fisico dell?individuo (3). Tuttavia questo concetto, pur rappresentando un termine di riferimento imprescindibile per il diritto (4), non coincide esattamente con la nozione di malattia tutelata dall?art. 2110 c.c. E infatti la dottrina ha avuto modo di sottolineare come la nozione giuridica di malattia escluda, ad esempio, condizioni patologiche anche di una certa entit? per il sol fatto di non determinare un impedimento allo svolgimento della mansione a cui ? preposto il dipendente (5), ovvero, all?opposto, vi includa ipotesi in cui il lavoratore, pur non clinicamente affetto da malattia, si assenti legittimamente dal lavoro in virt? non di uno stato invalidante ma per esigenze di vario genere ascrivibili al concetto costituzionale di salute, strumentale al pieno sviluppo della persona (6).

E cos?, da un lato, si ? escluso che rientrino nella nozione di malattia ideona a giustificare l?astensione dal lavoro casi in cui il disturbo (lombalgia) non fosse di entit? tale da costituire impedimento totale al lavoro (7), ovvero in cui la patologia (la distorsione del dito mignolo della mano sinistra di una centralinista) non implicasse la concreta e accertata impossibilit? di proseguire nella prestazione (8), ovvero in cui il lavoratore avesse dimostrato, nel corso dell?udienza ex art. 700 c.p.c., un aspetto particolarmente ??sano?? accompagnato da un contegno tale da escludere l?impedimento alla mansione (9).

Dall?altro, valorizzando una lettura dell?art. 2110 c.c. costituzionalmente orientata alla tutela di un concetto pi? ampio di salute (10), si ? ritenuto che rientrino nella nozione giuridica di malattia casi in cui il lavoratore si assenti per sottoporsi ad accertamenti diagnostici o a terapie somministrabili solo durante l?orario di lavoro (11), ovvero in cui lo stato morboso ? mancante dal punto di vista clinico ma il lavoratore ? ancora convalescente (12), oppure nell?ipotesi in cui il disturbo non possa essere clinicamente considerato malattia ma determini concretamente l?impossibilit? di prestare attivit? lavorativa (13). Parimenti, possono essere fatti rientrare nel concetto di malattia ex art. 2110 c.c. periodi di assenza dal lavoro giustificati dalla necessit? di effettuare interventi di chirurgia estetica ??resisi necessari al fine di rimuovere vizi funzionali connessi ad un difetto estetico??, dovendosi invece escludere interventi eseguiti allo scopo di eliminare un difetto meramente estetico, e salva l?ipotesi in cui il difetto sia stato determinato da motivi sanitariamente apprezzabili debitamente comprovati (14). Parte della dottrina ritiene altres?` che un?assenza lavorativa motivata da interventi finalizzati all?adeguamento di sesso (15) potrebbe rientrare nella nozione giuridica di malattia nell?ipotesi in cui il trattamento fosse necessario per risolvere reali situazioni di disagio esistenziale, di cui la stessa decisione di intraprendere un trattamento cos? invasivo potrebbe legittimamente rappresentare un sicuro indice (16).

Alla luce del quadro sopra brevemente delineato risulta dunque astrattamente ammissibile lo svolgimento di attivit? venatoria durante l?assenza per malattia, non potendosi ridurre l?infermita` tutelata dall?art. 2110 c.c. alle sole ipotesi di totale inabilit? a qualunque tipologia di attivit?, lavorativa e non. Ci si potrebbe tuttavia chiedere se incida sulla nozione di giuridica di malattia, al fine di escluderne la sussistenza, l?eventualit? in cui il lavoratore si sia colposamente o dolosamente cagionato l?infermit? . Sul punto, la dottrina appare divisa. Da un lato, vi ? chi sostiene che l?infermit? cagionata dalla condotta dello stesso lavoratore trovi comunque accoglimento nella nozione di malattia tutelata dall?art. 2110 c.c. ??dovendosi ritenere che il principio della sicurezza dal bisogno in caso di malattia, sancito dalle norme in esame, prevalga sui principi di diritto comune in materia di responsabilita` contrattuale?? (17). Peraltro, l?art. 2110 c.c. sarebbe frutto di una precisa scelta normativa del legislatore italiano di non qualificare la malattia come ??incolpevole??, circostanza che invece non si riscontra in altre esperienze comparate (18). Secondo altra parte della dottrina, a quanto consta minoritaria ma con tesi non priva di pregio, esisterebbe una soglia oltre la quale la protezione codicistica verrebbe meno e sarebbe costituita non solo dalle ipotesi in cui la malattia abbia carattere doloso (19), ma anche da quelle in cui sussista una colpa grave del lavoratore consistente nella violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline (20).

Attivit? extraprofessionale durante la malattia: quando il recesso del datore di lavoro ? legittimo?

La dottrina ha ampiamente dibattuto circa l?inquadramento dogmatico della malattia, chiedendosi se l?effetto sospensivo sul rapporto di lavoro che essa comporta (21) determini un?ipotesi di impossibilit? sopravvenuta della prestazione, priva per? delle conseguenze usuali nei contratti sinallagmatici (22), ovvero di inesigibilit? della prestazione (23), concetto che alcuni ritengono privo di riscontri positivi (24), e che altri invece sostengono abbia piena cittadinanza nel nostro ordinamento ??ove esso venga inteso […] come sinonimo di delimitazione contrattuale dell?estensione dell?obbligazione in riferimento a determinate possibili sopravvenienze?? (25). Secondo alcuni autori aderenti a questo secondo filone, la circostanza che durante la malattia il lavoratore rimanga destinatario di tutta una serie di doveri normalmente connessi al contratto di lavoro, deporrebbe a favore della tesi per cui l?evento morboso sospende la sola esigibilit? della prestazione ma non il rapporto di lavoro inteso come insieme di obbligazioni intercorrenti tra le parti (26). E infatti, a prescindere dalle ? pur necessarie ? categorizzazioni dogmatiche, sul piano pratico vale sottolineare come durante il periodo di malattia il rapporto di lavoro rimanga caratterizzato dagli usuali obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), diligenza (art. 2104 c.c.) e fedelta` (art. 2105 c.c.). Questi obblighi si traducono in un dovere del lavoratore di adoperarsi per conseguire una pronta guarigione a cui fa da contrappunto il divieto di svolgere attivit? lavorativa o extralavorativa nella misura in cui questa possa pregiudicare la guarigione stessa.

Come sottolineato dalla Suprema Corte nel caso in commento, il recesso del datore di lavoro ? tuttavia giustificato laddove sussistano due condizioni: la prima, ovvero che, mediante un giudizio ex ante, l?attivit? espletata costituisca indice di scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute e ai relativi doveri
di cura e di non ritardata guarigione; e la seconda, ovvero che l?attivita` svolta dimostri il carattere non assoluto dello stato di malattia. Sul punto la casistica ? estremamente varia. Ad esempio, ? stato ritenuto che lo svolgimento con buona assiduit? di attivit? fisica e lavorativa ? quale quella edile presso un fondo di propriet? del lavoratore ? durante il periodo di malattia non sia idoneo a mettere concretamente in pericolo l?equilibrio fisico del dipendente e pregiudicare o ritardare la sua guarigione, n? la sua capacit? di adempiere correttamente alla sua prestazione lavorativa (27). Similmente, l?aiuto prestato dal lavoratore ammalato alla gestione del chiosco della moglie (e consistente in attivit? saltuaria di servizio ai tavoli e pulizia dei locali) ? stato ritenuto compatibile con lo stato di malattia per trauma distorsivo alla caviglia essendo, nella specie, meno gravoso rispetto allo sforzo richiesto dalle mansioni di giuntista a cui era adibito il dipendente, e anzi risolvendosi in condotte parificabili a quelle tenute di norma nella propria casa e utili a scongiurare i problemi derivanti da una lunga immobilit? (28). Nello stesso senso, la Suprema Corte ha ritenuto che l?attivit? di pittrice svolta da una dipendente assente per malattia determinata da stato ansioso depressivo fosse di natura distrattiva tale da poter costituire valido rimedio alla malattia stessa, anzich? ritardare la guarigione, mentre in alcun modo, dallo svolgimento dell?attivit? stessa si sarebbe potuto evidenziare una simulazione dell?infermit? (29). O ancora la Cassazione ha confermato l?illegittimit? del licenziamento intimato a un lavoratore, operaio generico e assente per epatopatia cronica evolutiva, che aveva prestato aiuto a un proprio parente presso un?agenzia immobiliare durante il periodo di malattia, ritenendo anzi l?attivit? funzionale a una pi? pronta guarigione (30).

Al contrario, la circostanza che il dipendente, assente per coxo-artrosi dell?anca, fosse stato sorpreso al mare a fare il bagno nonch? a guidare una moto di grossa cilindrata e l?autovettura, ? stata ritenuta in contrasto con gli obblighi di cura e di riposo e idonea a compromettere l?interesse del datore di lavoro a una pronta guarigione del lavoratore (31). Parimenti, ? stato riconosciuto legittimo il licenziamento di un dipendente che prestava attivit? di carico e scarico merci e servizio ai tavoli nel circolo ricreativo gestito dalla moglie durante un periodo di assenza dal servizio per distorsione al ginocchio (32). Vale altres? segnalare che, in un caso assimilabile a quello in commento limitatamente ai fatti posti alla base del licenziamento, il giudice ha ritenuto che l?attivit? venatoria praticata dal lavoratore assente per lombalgia cronica contrasti con i doveri di correttezza e buona fede in quanto idonea a pregiudicare il ripristino della piena capacit? lavorativa. Invero, l?esposizione del dipendente al freddo e all?umidit? del periodo autunnale e l?effettuazione di manovre proprie della caccia col fucile sarebbero state idonee a determinare episodi di riacutizzazione della lombalgia cronica (33).

Il ruolo dirimente del criterio di ripartizione dei carichi probatori

In tutte queste ipotesi, le valutazioni in ordine alla compatibilit? tra la malattia del lavoratore e l?attivit? lavorativa o extralavorativa svolta durante l?assenza sono riservate al giudice di merito all?esito di un accertamento da svolgersi non in astratto, ma in concreto. Ovviamente, la valutazione operata dal giudice non potr? che basarsi sulle prove offerte dalle parti, per cui il criterio processuale di ripartizione dei carichi probatori sembra giocare in questo contesto un ruolo dirimente. La giurisprudenza non offre tuttavia un criterio univoco di ripartizione.

In alcuni casi ? stato ritenuto che sia il dipendente sorpreso a svolgere attivit? lavorativa presso terzi ovvero attivit? ludica a dover provare la compatibilit? di quest?ultima con lo stato di malattia e l?inidoneit? della medesima a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche (34). In altri casi, invece, il predetto onere probatorio ? stato posto in capo al datore di lavoro il quale dovr? fornire la prova dell?inesistenza della malattia o che comunque l?attivit? prestata ? idonea ad aggravare l?infermit? ovvero a ritardare la guarigione (35).

In questo secondo filone va inquadrata la sentenza che si annota, in cui la Suprema Corte sottolinea come sia a carico del datore di lavoro la prova della incidenza della diversa attivit? lavorativa o extralavorativa nel ritardare o pregiudicare la guarigione ai fini del rilievo disciplinare di tale attivita` nel corso della malattia. Tuttavia vale osservare come nella pratica, posto che non esiste un divieto assoluto di svolgere delle attivit? durante la malattia, risulter?? pi? agevole per il lavoratore fornire la prova della compatibilit? tra l?attivit? svolta e la malattia, mentre il datore di lavoro potrebbe incontrare ostacoli in questo senso, determinati anche dalla eventuale mancanza di elementi utili a definire con certezza i contorni e l?importanza dell?alterazione che affligge la salute del dipendente.

1 Tra le pi? recenti, Cass., 15 ottobre 2013, n. 23365; Id., 8 marzo 2013, n. 5809; Id., 22 febbraio 2013, n. 4559; Id., 6 dicembre 2012, n. 21938, in Mass. Giur. Lav., 2013, 314, con nota di Tamburro; Trib. Milano, 19 febbraio 2013, n. 433.
2 Del Punta, La sospensione della prestazione di lavoro, in Vallebona (a cura di), I contratti di lavoro, in Trattato dei contratti diretto da Rescigno, Gabrielli, I, Torino, 2009, 813 e segg., in particolare 817.
3 Zilio Grandi, La sospensione del rapporto, in Carinci (a cura di), Il lavoro subordinato, in Tratt. Dir. Priv. diretto da Bessone, XXIV, II, Torino, 2007, 492-493.
4 Del Punta, op. cit., 817.
5 Si pensi, ad esempio, alle ipotesi di disturbi cardiaci meno gravi o circolatori cronici, menomazioni comuni alla vista, disturbi dell?apparato riproduttivo, malattie odontoiatriche e cos? via; cos?, Ichino, Il contratto di lavoro, Tratt. Dir. Civ. Comm. diretto da Cicu-Messineo, III, Milano, 2003, 51; Zilio Grandi, op. cit., 493; Tatarelli, La malattia nel rapporto di lavoro, Padova, 1993, 31, secondo cui ??l?incapacit? lavorativa non va intesa in senso assoluto e generico, ma relativo e specifico, dovendo essere rapportata all?attivit? che l?ammalato altrimenti dovrebbe svolgere, con pregiudizio alla sua salute??. In giurisprudenza, Cass., 19 dicembre 2000, n. 15916, in Notiziario giurisprudenza Lav., 2001, 294; Cass., Sez. un., 23 febbraio 1998, n. 1947, in Lav. Giur., 1998, 473, con nota di Zavalloni.
6 Del Punta, La sospensione del rapporto di lavoro, in Comm. C.C. a cura di Schlesinger, sub art. 2110 c.c., Milano, 1992, 23; Vianello, La sospensione della prestazione di lavoro, in Martone (a cura di), Contratto di lavoro e organizzazione, in Tratt. Dir. Lav. diretto da Persiani-Carinci, IV, I, Padova, 2012, 1084.
7 Cass., 5 maggio 2000, n. 5622, in Riv. It. Dir. Lav., 2000, IV, 695, con nota di Covi.
8 Pret. Milano, 3 febbraio 1989, in Riv. It. Dir. Lav., 1989, II, 298, con nota di Del Punta.
9 Pret. Torino, 19 gennaio 1989, in Riv. It. Dir. Lav., 1989, II, 298, con nota di Del Punta.
10 In questo senso si giustificherebbe anche la disciplina dei permessi per cure idrotermali di cui all?art. 16, L. n. 412/1991. Cos?`, Del Punta, La sospensione della prestazione di lavoro, in Vallebona (a cura di), I contratti di lavoro, in Trattato dei contratti diretto da Rescigno-Gabrielli, I, Torino, 2009, 821; Del Punta, Le cure idrotermali secondo la vecchia normativa e secondo la l. 30 dicembre 1991 n. 412, in Riv. It. Dir. Lav., 1992, II, 601 e segg.; Ichino, op. cit., 56-58.
11 Corte cost., 18 dicembre 1987, n. 559, in Foro It., 1988, I, 1, con nota di Pizzorusso; Pret. Massa, 14 aprile 1995, in Riv. It. Dir. Lav., 1995, II, 881, con nota di Pera; Trib. Roma, 27 giugno 1989, in Notiziario giurisprudenza Lav., 1989, 308, che si riferisce a un caso di cure fisioterapiche; Pret. Abbiategrasso, 19 febbraio 1986, in Lavoro 80, 1986, 624, relativo al caso di un lavoratore che necessitava di trattamenti di emodialisi. Sul punto anche Zilio Grandi, op. cit., 495, il quale ritiene che il lavoratore debba pi? correttamente usufruire dei permessi anziche? invocare l?art. 2110 c.c. nell?ipotesi in cui ??non abbia concrete ragioni di supporre l?esistenza di una malattia, quantomeno a parere del medico, ma voglia ugualmente sottoporsi ad esami particolari??. In tale occasione secondo l?A. si sarebbe ??al di fuori di una qualsiasi definizione di malattia per quanto latamente intesa. Ci? non perch? la prevenzione non abbia un?importanza fondamentale ma perch? non pu? essere considerata a carico del contratto di lavoro??.
12 Cass., 4 giugno 1998, n. 5509, in Riv. It. Dir. Lav., 1999, II, 77, con nota di Vallauri; Id., 4 aprile 1997, n. 2953, ibidem, 1997, II, 779, con nota di Angelini; Id., 6 febbraio 1988, n. 1293, in Foro It., 1988, I, 784.
13 Cass., 27 marzo 1991, n. 3332, in Mass. Giur. Lav., 1991, 413, con nota di Dondi.
14 Circ. INPS, 7 marzo 1991, n. 63. Analoghe considerazioni possono essere sviluppate relativamente ai casi di donazioni d?organo, di prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo infusione per successivi trapianti, ritenute indennizzabili dall?INPS per le giornate di effettiva degenza e, se necessario, di convalescenza per il recupero delle energie lavorative; cfr., Circ. INPS, 7 ottobre 1996, n. 192. La medesima circolare precisa altres? che le assenze per fruire di prestazioni sanitarie in regime di ??day hospital??, equiparabili non tanto all?ipotesi del ricovero ospedaliero quanto piuttosto alle prestazioni specialistiche di tipo ambulatoriale, rientrano nella nozione giuridica di malattia solo se, nel caso concreto, sussista uno stato di effettiva incapacit? lavorativa. Tuttavia, sul punto, anche Messaggio INPS, 12 febbraio 2008, n. 3701, nonche? Gremigni, Day service ambulatoriale e trattamenti di malattia, in Guida al Lav., 2008, 8. In giurisprudenza per l?equiparazione del ricovero in ??day hospital?? al normale ricovero ospedaliero, Trib. Varese, 16 settembre 2011.
15 L. n. 164/1982.
16 Vianello, op. cit., 1088-1089. Peraltro la Corte Europea dei Diritti dell?Uomo ha ritenuto che violi l?art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libert? fondamentali lo Stato contraente che non consente alla persona di ottenere un completo mutamento di sesso; cos?`, Corte Europea dei Diritto dell?Uomo, 11 settembre 2007, definitiva 31 marzo 2008, ricorso n. 27527/03, L. v. Lituania.
17 Ichino, op. cit., 59.
18 Come il ? 616, 1? comma, BGB, ove invece si richiede che la malattia non sia determinata da un comportamento negligente del lavoratore; testualmente, Del Punta, La sospensione del rapporto di lavoro, in Comm. C.C. a cura di Schlesinger, sub art. 2110 c.c., Milano, 1992, 97. Conformemente anche Zilio Grandi, op. cit., 508, il quale fa leva sul principio per cui il lavoratore ha diritto di gestire come meglio crede il proprio tempo libero senza limiti derivanti dalla condizione di subordinazione, con la precisazione che, nei casi di colpa grave o dolo che abbiano determinato la malattia, il lavoratore potra` legittimamente essere soggetto a sanzione disciplinare. In giurisprudenza, Cass., Sez. un., 17 gennaio 1994, n. 374, in Giust. Civ. Mass., 1994, 34; Cass., 13 febbraio 1997, n. 1314, in Riv. It. Dir. Lav., 1997, II, 539, con nota di Ichino.
19 Pandolfo, La malattia nel rapporto di lavoro, Milano, 1991, 95 e segg. nonch? 111 e segg.
20 Vianello, op. cit., 1098.
21 Squeglia, Sospensione della prestazione lavorativa e diritti del lavoratore, Torino, 2006; Rusciano, voce ??Sospensione del rapporto di lavoro (cause di)??, in Enc. Giur. Treccani, XXX, Roma, 1993, 3; Santucci, La sospensione del rapporto di lavoro: spunti ricostruttivi, in Lav. e Dir., 1989, 389; Dell?Olio, voce ??Sospensione del rapporto di lavoro??, in Digesto Comm., XVI, Torino, 1988, 2; Vaccaro, La sospensione del rapporto di lavoro, Napoli, 1983.
22 Mengoni, Note sull?inadempimento involontario dell?obbligazione di lavoro, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1957, 47; Riva-Sanseverino, Disciplina delle attivit? professionali ? Impresa in generale, in Comm. C.C. a cura di Scialoja, Branca, sub art. 2110 c.c., 1977, 433; Vaccaro, op. cit., 7; Del Punta, La sospensione del rapporto di lavoro, in Comm. C.C. a cura di Schlesinger, sub art. 2110 c.c., Milano, 1992, 38; Renzi, Caratteri generali, in Diritto
del lavoro, Commentario, diretto da Carinci, II, Torino, 2007, 1597-1598; Del Punta, La sospensione della prestazione di lavoro, in Vallebona (a cura di), I contratti di lavoro, in Trattato dei contratti diretto da Rescigno-Gabrielli, I, Torino, 2009, 820; Schiavone, L?impossibilita` sopravvenuta della prestazione lavorativa, in Riv. It. Dir. Lav., 2010, I, 153.
23 Smuraglia, La persona del prestatore nel rapporto di lavoro, Milano, 1967, 238 e segg.; Ichino, op. cit., 11 e segg., Zilio Grandi, op. cit., 491 e segg.; Vianello, op. cit., 1063 e segg.
24 Del Punta, op. ult. cit., 820. 25 Ichino, op. cit., 11.
26 Vianello, op. cit., 1133.
27 Cass., 6 dicembre 2012, n. 21938, cit.
28 Cass., 14 settembre 2012, n. 15476.
29 Cass., 7 giugno 1995, n. 6399.
30 Cass., 15 ottobre 2013, n. 23365, cit.
31 Cass., 21 aprile 2009, n. 9474, in Mass. Giur. Lav., 2009, 516,
con nota di Battista.
32 Cass., 1? luglio 2005, n. 14046, in Notiziario giurisprudenza
Lav., 2006, 66.
33 Cass., 22 febbraio 2013, n. 4559, cit.
34 Cass., 19 dicembre 2000, n. 15916, in Notiziario giurisprudenza Lav., 2001, 294; Id., 13 aprile 1999, n. 3647, in Giust. Civ. Mass., 1999, 839; Id., 21 ottobre 1991, n. 11142, in Giust. Civ. Mass., 1991, fasc. 10; Id., 14 aprile 1987, n. 3704, in Giust. Civ., 1987, I, 2574, con nota di Mariani; Id., 1? agosto 1986, n. 4957, in Riv. Giur. Lav., 1986, II, 266; App. Torino, 8 gennaio 2009, in Giur. Piemontese, 2008, 3, 426.
35 Cass., 11 giugno 1991, n. 6588, in Giust. Civ. Mass., 1991, fasc. 6; Id., 18 aprile 1985, n. 2572, in Giust. Civ. Mass., 1985, fasc. 4.

Da La Giurisprudenza Italiana 8/9 2014

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