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Amministrazione di sostegno e infermità – Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 278/2018, giudice Ricci

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – GIUDICE TUTELARE – INTERDIZIONE – RIGETTO
Il giudice tutelare può legittimamente segnalare la necessità di introdurre ricorso per interdizione in ipotesi in cui sia venuto a conoscenza di una situazione relativa al soggetto, per cui è stata chiesta la nomina di amministratore di sostegno, tale da ritenere invece opportuno procedersi con forme di protezione maggiori e più gravose.

CASSAZIONE 2364/2013
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – CRITERI DI ADOZIONE – ACCERTAMENTO DELLA MISURA – INFERMITÀ
L’amministrazione di sostegno è una misura protettiva che si compone di un duplice accertamento, il primo concernente la sussistenza di una infermità e il secondo riguardante l’incidenza di tali condizioni sulle capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi.

ARTICOLO 404 CODICE CIVILE: «La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.»



SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

F. Z. quale amministratore di sostegno del signor P. P. (C.F. X), patrocinato dall’avv. D. L.

attore opponente

contro

P. Spa () Patrocinata dagli avvocati L. B., P. R. e D. C.

convenuta opposta

F. M. srl Patrocinato dall’avvocato G. M.

Terzo chiamato

Svolgimento del processo

Con atto di citazione F. Z. in qualità di amministratore di sostegno del signor P. P. proponeva impugnazione avverso il decreto ingiuntivo n. 581/13 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno con cui veniva ingiunto al signor P. P. di pagare in favore della P. spa la somma di euro 52.721, 55 oltre interessi e spese di procedura, chiedendo di revocare e dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto; in subordine, previa autorizzazione alla chiamata in causa della M. srl, dichiarare l’annullabilità dei contratti di locazione finanziaria 4173, 4198, 41791 per incapacità naturale del signor P.; conseguentemente, condannare la convenuta unitamente alla M. srl a rifondere al P. tutto quanto dallo stesso versato in forza dei suddetti contratti, oltre al risarcimento del danno patito dal medesimo P.; in via ulteriormente subordinata, dichiarare la nullità dei predetti contratti in quanto contrari a norme imperative.

Deduceva l’opponente di aver appreso non tempestivamente della notifica del ricorso per ingiunzione e che era stata per l’appunto proposta opposizione tardiva anche a seguito della errata notifica del citato titolo direttamente al signor P., soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno.

Nel merito, parte opponente precisava che le condizioni di salute del signor P. erano da ritenersi tali che, alla data della stipula di contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di veicoli di ingente valore di cui all’oggetto della causa, il locatario non versava in condizioni psico-fisiche tali da potersi ritenere capace di intendere e di volere, con conseguente declaratoria di nullità, annullabilità degli atti compiuti e richiesta di risarcimento del danno.

Per tale ultimo motivo, parte opponente chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il venditore dei veicoli in questione, autorizzazione concessa dal Tribunale.

Si costituiva in giudizio la convenuta P. F. S. I. spa contestando la domanda di parte opponente perché infondata in fatto ed in diritto.

Si costituiva altresì in giudizio la M. srl contestando anche essa la domanda di parte opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Nel corso del processo il Tribunale riteneva la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria.

Prima che la causa venisse trattenuta in decisione, veniva dichiarato il Fallimento della M. srl e conseguentemente, il processo veniva dichiarato interrotto. Riassunto il processo, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

– Preliminarmente sulla ammissibilità dell’opposizione tardiva.

In tema di notifica di atto giudiziario nei confronti del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, la questione, portata anche al vaglio della Corte Costituzionale, ha avuto chiarimento con coordinanza dell’anno 2009 da parte del predetto Giudice delle leggi in riferimento a normativa relativa alla codice di procedura penale, evidenziando comunque il principio secondo cui la notifica va effettuata anche al curatore del solo interdetto, così prevede l’art. 166 cpp, salvo che – verificato l’effettivo grave stato mentale dell’imputato che non può rendersi conto di quanto sta lui accadendo -possa essere disposta la notifica anche nei confronti del tutore o dell’amministratore di sostegno.

In sostanza, il principio che ne deriva in via analogica ed interpretativa è quello secondo cui la notifica diretta dell’atto giudiziario possa essere effettuata anche soltanto al soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, fatta salva la valutazione delle condizioni dell’amministrato nel tempo dell’avvenuta notifica dell’atto giudiziario.

Nel caso di specie, la valutazione delle condizioni del P. possono essere desunte principalmente dal tenore e dai contenuti del provvedimento che dispone l’amministrazione di sostegno. Da quanto si desume dal provvedimento del Giudice Tutelare, risulta possibile che effettivamente il P. all’atto della notifica del decreto opposto potesse non valutare correttamente la possibilità di reazione all’atto stesso anche mediante impugnazione.

L’opposizione tardiva è pertanto ammissibile e la relativa proposizione sana ogni vizio della notifica stessa.

– Nel merito Il summenzionato principio della Corte Costituzionale vale per offrire elementi diretti ad esaminare la posizione del signor P. in seno alla sua capacità di intendere e di volere al momento della conclusione dei contratti ritenuti invalidi secondo l’assunto difensivo di parte opponente.

L’istituto dell’amministrazione di sostegno si sovrappone a quelli dell’interdizione e dell’inabilitazione.

L’interdizione presuppone una abituale infermità di mente di gravità tale da rendere la persona incapace di provvedere ai propri interessi; l’inabilitazione presuppone un’infermità di mente non così grave da richiedere l’interdizione, oppure altre situazioni, quali la prodigalità, l’abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti; l’amministrazione di sostegno ipotizza l’indebolimento delle facoltà intellettive, che non si traduca in una vera e propria malattia, sempre che non si tratti di un mero fatto episodico ma di uno stato d’alterazione o anomalia psichica, avente un carattere di stabilità, o infermità mentale di tipo temporaneo, o un’infermità mentale di tipo abituale, non grave al punto da rendere la persona totalmente inidonea alla cura dei propri interessi.

Quindi, le tutele tradizionalmente previste della interdizione e della inabilitazione sono integrate da “re quelle previste dall’istituto dell’amministrazione di sostegno.

È evidente che coloro che si trovano a contatto con il soggetto che versa in particolari condizioni psico-fisiche tali da ritenere necessario che si adottino dei provvedimenti di protezione (che sono il coniuge, i parenti entro il 4 grado, i responsabili dei servizi sanitari e sociale ed il P.M., che sono sostanzialmente gli stessi soggetti che possono domandare l’interdizione) ben conoscono l’entità della protezione che il soggetto in questione otterrebbe dalla nomina di un amministratore di sostegno rispetto a quella relativa all’interdizione.

Già da questo primo dato si deduce che colui che viene ammesso all’amministrazione di sostegno su ricorso di soggetti determinati ha una capacità di agire che seppur attenuata, non è esclusa.

Inoltre, il Giudice Tutelare può ben respingere il ricorso per la nomina di amministrazione di sostegno a lui rivolto, segnalando al P. M la necessità di introdurre ricorso per interdizione in ipotesi in cui sia venuto a conoscenza di una situazione relativa al soggetto, per cui è stata chiesta la nomina di amministratore di sostegno, tale da ritenere invece opportuno procedersi con forme di protezione maggiori e più gravose.

Allo momento della richiesta di amministratore di sostegno e del provvedimento che autorizzava l’amministrazione di sostegno è stato ritenuto quindi, dai familiari e dal Giudice Tutelare, che il signor P. non necessitasse di forme di protezione maggiori rispetto all’amministratore di sostegno.

Quanto appena argomentato tende ad escludere che il signor P. all’atto della stipula dei contratti impugnati non fosse capace di intendere e di volere e di non poter valutare, quindi, gli obblighi che stava assumendo, essendo la sua capacità di intendere e di volere soltanto attenuata.

– Passando a trattare ora questioni di natura più processualistica, occorre rilevare come i contratti di locazione finanziaria impugnati vennero stipulati nel maggio 2011, prima quindi del ricorso per amministrazione di sostegno.

Tale dato, ovviamente, pur esistente e apprezzabile, non è decisivo, atteso che tra la data della stipula dei contratti ed il ricorso, il relativo lasso di tempo intercorrente non è così decisivo ai fini di una valutazione di esclusione di una patologia comunque ritenuta sussistere circa 18 mesi dopo la stipula in questione.

Tuttavia, parte opponente sin dall’atto introduttivo del giudizio e nella costituzione nel giudizio stesso, non ha allegato o prodotto, rispettivamente, situazioni di fatto o documenti attestanti la sussistenza di una malattia od uno stato psico fisico del signor P. tale da poter ritenere la sussistenza di una incapacità di intendere e di volere o la necessità che venisse eventualmente addirittura accertata.

In termini istruttori, la c.t.u. richiesta dall’opponente è da ritenersi certamente di carattere esplorativo, intendendosi per tale la c.t.u. che tende a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di “re prove ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

La prova per testi articolata dall’opponente, poi, prevede sulla questione relativa allo stato psico fisico del P. circostanze dirette a far rendere ai testi dichiarazioni comportanti mere valutazioni.

Dagli elementi acquisiti al processo, pertanto, è da escludere che il P. al momento della sottoscrizione dei contratti impugnati non avesse la capacità di intendere e di volere nel senso di non comprendere il contenuto obbligatorio dell’atto sottoscritto, non sussistendo anche idonea prova al riguardo.

– Parte opponente, poi, non ha contestato i fatti costitutivi del diritto azionato dall’opposta in sede monitoria, riferiti ai patti negoziali sottoscritti, alla consegna dei veicoli, alla congruità del valore dei beni poi venduti a terzi; tale comportamento rileva anche ai fini dell’applicazione dell’art. 115 cpc. Ne consegue, che parte opposta ha provato il proprio diritto di credito proposto in via monitoria.

Pertanto, l’opposizione va respinta ed il decreto opposto va confermato in ogni sua parte.

– Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto della necessità di interpretazione di norme giuridiche e di situazioni di fatto, esse vanno parzialmente compensate, e liquidate in favore dell’opposta e della chiamata in causa in euro 3.500,00 per ciascuna parte, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede: – respinge l’opposizione; – conferma in ogni sua parte il decreto opposto; – condanna il signor P. P. a rifondere le spese di lite alla P. spa per euro 3.500,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge ed a rifondere le spese di lite al F. M. s.r.l. per euro 3.500,00 oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così è deciso in Ascoli Piceno, 28 febbraio 2018

Il Giudice
Roberto Ricci

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