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Alcol e minori: responsabile il titolare del pub anche se non li ha serviti

«L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno.»

Lo stabilisce l’art. 689 del Codice penale (somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente) e lo conferma la Corte di Cassazione con sentenza n. 3028 del 23 gennaio 2018, trovatasi a valutare l’assoluzione decisa dal Tribunale di Trieste nei confronti del titolare di un pub accusato di aver servito whisky a un gruppo di minori (successivamente, uno di questi aveva accusato un malore durante la serata).
Il verdetto della Suprema Corte è la condanna del titolare, resa incontrovertibile da un buon numero di testimonianze riguardanti la presenza effettiva dei minori all’interno del locale e delle consumazioni effettuate. Testimonianze contrastanti con quelle prese in esame precedentemente dal giudice di pace, il quale aveva dato risalto alle testimonianze di quanti avevano sì visto il ragazzo all’interno del locale, ma che lo avevano visto comprare i superalcolici al supermercato: una versione che scagionerebbe il gestore del locale, in quanto il locale sarebbe stato solo il luogo del malore.
Dice la Cassazione: «Sussiste a carico del titolare di un bar la responsabilità di cui all’articolo 689 del Codice penale, ancorché la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni sedici sia stata effettuata dai suoi dipendenti, stante la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione, che impone l’obbligo della diligenza, nell’accertamento dell’età del consumatore, innanzitutto al soggetto che gestisce l’esercizio commerciale di vendita di bevande alcoliche».
Diligenza come questione centrale per il giudizio. L’esercente, come tale, si trova infatti rivestito di un ruolo di “garante” in tutela degli interessi diffusi «in virtù della quale egli deve vigilare affinché i propri dipendenti svolgano diligentemente i loro compiti ed osservino scrupolosamente le indicazioni impartite in ordine all’accertamento dell’effettiva età del consumatore».
In breve: se sei il gestore di un locale, sei direttamente responsabile della disciplina lavorativa dei tuoi dipendenti.
 

Fonte: IlSole24Ore
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