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Affido a rischio quando si compromette la relazione tra il figlio e l’ex coniuge

Corte d'Appello di Roma – sentenze n. 2596/2022 e 2879/2022

Il genitore che compromette il rapporto tra il figlio minore e l’ex coniuge rischia di perdere l’affidamento.
È la linea stabilita dalla Corte d’Appello di Roma con le sentenze n. 2596/2022 e 2879/2022.

Corte d’Appello di Roma – sentenza n. 2596/2022

Con questa prima sentenza si respinge l’appello di una donna contro la decisione del Tribunale di Civitavecchia, con la quale era stata stabilito il decadimento della responsabilità genitoriale e il pagamento di 40mila euro come risarcimento danni al figlio e all’ex marito. Inoltre, la Corte invia alla Procura della Repubblica una copia della pronuncia al fine di stabilire un’adeguata misura di protezione a tutela del minore.

La conclusione arriva dopo un procedimento iniziato nel 2012 con un provvedimento di affido del figlio ai servizi sociali. Nonostante fosse stata sospesa dalla responsabilità genitoriale, la madre impediva che il bambino incontrasse il padre, non lo sottoponeva a visite mediche e ne interrompeva la frequentazione scolastica.
Vista la documentazione, il Tribunale di Civitavecchia decise di collocare il figlio presso il padre. La reazione della donna non si fece mancare: si presentò a casa dell’ex impugnando un falso decreto del Tribunale per i minorenni che intimava il rientro del figlio presso di lei.

Riscontrata la presenza di un rapporto madre-figlio «improntato a una pericolosa simbiosi, alla pregiudizievole forte pressione operata dalla madre per un patologico rapporto di alleanza con il minore inducente in quest’ultimo, fra l’altro, la suggestione di un grave disagio psicologico legato alla frequentazione del padre». Il rischio di tale rapporto, secondo gli esperti, è quello di una «sindrome di Munchausen per procura».

Corte d’Appello di Roma – sentenza n. 2879/2022

In questa sentenza si respinge l’appello avanzato da una madre contro una sentenza decretante l’affido esclusivo della figlia al padre.
La madre, si legge, «ha palesemente inteso condizionare, fino alla totale compromissione, il rapporto della figlia con l’altro genitore, facendo della minore lo strumento delle sue rivendicazioni nei confronti del coniuge, ponendo in essere ininterrottamente una infinita serie di ostacoli al loro rapporto»; inoltre, «ha ulteriormente esposto a rischio la serenità della bambina riportando, peraltro in termini del tutto di parte, gli estremi della vicenda sui social media».

Conclusione

Le sentenze della Corte d’Appello di Roma confermano quanto affermato nell’ordinanza di Cassazione n. 6538/2022: «tra i requisiti di inidoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena».

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