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Affidamento minori e violazione dovere di lealtà processuale – Tribunale di Verona, decreto n. 2919/2018 del 13/11/2018

AFFIDAMENTO MINORI – REVISIONE DELLE CONDIZIONI – RICHIESTA DI COLLOCAMENTO PARITARIO – MANCATA ALLEGAZIONE DI SPECIFICHE ESIGENZE DEI MINORI – DIRITTO DEI MINORI AD UN RAPPORTO CONTINUATIVO CON ENTRAMBI I GENITORI – NON AUTOMATICA SALVAGUARDIA CON COLLOCAMENTO PARITARIO – RIGETTO
(Art. 337 quinquies c.c.)

Non è condivisibile l’asserzione secondo la quale un regime di collocamento dei figli minori perfettamente paritetico sarebbe maggiormente idoneo a salvaguardare il diritto dei minori a mantenere rapporti continuativi ed armoniosi con entrambe le figure genitoriali.
Nel caso di specie, il padre ha chiesto di ottenere, in sede di modifica del decreto relativo al mantenimento ed affidamento figli minori, il collocamento paritario degli stessi, senza peraltro allegare specifiche esigenze in tal senso. Il Collegio ha rigettato tale richiesta, ritenendo che il collocamento paritario non fosse automaticamente più tutelante delle relazioni genitoriali e ritenendo altresì che il ricorso di fatto dissimulasse l’intento di ottenere una riduzione dell’assegno di mantenimento.

VIOLAZIONE DOVERE DI LEALTÀ PROCESSUALE – MANCATA INFORMAZIONE CIRCA LA PROPOSIZIONE DI PRECEDENTE RICORSO – OMESSA PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FISCALE E BANCARIA AGGIORNATA – INTENTO DISSIMULANTE – CONDANNA AI SENSI DELL’ART. 96, comma III, c.p.c.
(Artt. 88 e 96 c.p.c.)

È meritevole di condanna ai sensi dell’art. 96. comma III, c.p.c. la condotta di chi, violando il dovere di lealtà processuale previsto dall’art. 88 c.p.c., non informa il Tribunale di un precedente ricorso di modifica proposto pochi mesi prima; merita la medesima condotta anche chi non produce la documentazione fiscale e bancaria aggiornata, ravvisandosi in tale comportamento processuale un intento dissimulante delle proprie attuali e concrete condizioni economiche.
Nel caso di specie, Il Tribunale, oltre a rigettare il ricorso con condanna al pagamento delle spese legali, ha altresì condannato parte ricorrente ai sensi dell’art. 96. comma III, c.p.c. per non aver informato il Tribunale del ricorso di modifica già proposto sei mesi prima ed estintosi per inattività delle parti e per non aver prodotto la documentazione fiscale e bancaria aggiornata, in violazione del Protocollo vigente presso il Tribunale di Verona, con il chiaro intento di nascondere la realtà delle proprie condizioni economiche)

DECRETO RECLAMATO IN CORTE D’APPELLO: in attesa di provvedimento.

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