Coppie di fatto: dal 22 giugno negoziazione assistita per affidamento e mantenimento figli
Dal 22 giugno anche le coppie di fatto potranno avvalersi della negoziazione assistita per stabilire mantenimento e affidamento dei figli
![affidamento della prole, Assegno mantenimento, coppie di fatto, Diritto di Famiglia, Famiglia, mantenimento dei figli, negoziazione assistita, news giuridiche](/wp-content/uploads/2022/06/coppie-di-fatto-negoziazione-affidamento-figli-780x470.jpg)
A partire dal 22 giugno le coppie di fatto potranno avvalersi della «convenzione di negoziazione assistita» nel caso dovessero trovare un accordo su affidamento e mantenimento dei figli (Legge 206/2021).
In questi termini la negoziazione assistita ha dato già prova di funzionare per le coppie sposate: da quando è stata introdotta nel 2014 (decreto legge 132), il suo utilizzo è aumentato fino a raggiungere l’85% delle intese stipulate nel 2019 (dati CNF); da segnalare l’aumento dell’8,8% nel 2021 rispetto al 2019 (dati Istat).
Ora anche i conviventi potranno formalizzare gli aspetti legati a una eventuale separazione nella quale siano coinvolti dei figli.
Nel dettaglio, il comma 35 dell’articolo unico prevede che la convenzione di negoziazione assistita può essere utilizzata anche tra i genitori non sposati per concordare:
- modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio;
- modalità di mantenimento dei figli maggiorenni nati fuori dal matrimonio e «non economicamente autosufficienti»;
- l’assegno di mantenimento chiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
- gli alimenti;
- una modifica alle condizioni già stabilite.
Per le coppie di fatto esisterà comunque la possibilità di rivolgersi a un giudice per chiedere di stabilire le modalità di mantenimento, di visita e frequentazione dei figli.
Come funziona
Una volta sottoscritta la convenzione di negoziazione, gli avvocati dovranno raggiungere un accordo in cui sia allegata tutta la documentazione da presentare al Pm.
Sottoscritto l’accordo da entrambe le parti e dagli avvocati, ci saranno 10 giorni di tempo per trasmetterlo al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente; deposito che può avvenire anche in via telematica all’Ufficio del pubblico ministero presso gli affari civili.
Il Pm esaminerà l’accordo e, se lo riterrà soddisfacente per gli interessi del minore, lo autorizzerà così da renderlo attivo. In caso contrario l’accordo si trasmetterà entro 5 giorni al Presidente del Tribunale, il quale fisserà entro 30 giorni la comparizione delle parti.
Nel caso l’accordo fosse valido, non sarà necessario trasmetterlo al Comune di residenza. Nei registri di stato civile, infatti, non sono indicate le convivenze.