News giuridicheResponsabilità e risarcimento danniSentenze

L’azienda ospedaliera deve risarcire la signora caduta sul marciapiede sconnesso

Corte di Cassazione, sentenza n. 4035/2021

L’azienda sanitaria deve risarcire chi cade a causa del marciapiede sconnesso davanti al Pronto soccorso?

È quanto ha esaminato la Corte di Cassazione con sentenza n. 4035/2021, accogliendo il ricorso presentato da una donna che aveva già perso i precedenti due gradi di giudizio.
Il punto della situazione, come spiegato, è che la sola disattenzione non basta a escludere il pagamento del danno subito. La responsabilità della gestione e manutenzione degli spazi, infatti, è nelle mani della struttura, la quale non aveva provveduto a rimuovere o segnalare il pericolo nei pressi del marciapiede dissestato.

Non trova, quindi, fondamento quanto espresso dal Tribunale di Trieste prima e dalla Corte d’Appello poi:

  • il primo aveva stabilito che un pedone è tenuto non solo ad un comportamento normale ma diligente secondo la comune esperienza;
  • la seconda, invece, aveva confermato la non sussistenza del danno in quanto la donna non era riuscita a dimostrare l’esistenza del pericolo;

Secondo i giudici di Cassazione, la questione è molto semplice: se il marciapiede non fosse stato dissestato, il pedone non sarebbe caduto. Un marciapiede in simili condizioni esclude l’imprevedibilità e l’imprevenibilità del fatto, così da non interrompere il nesso di causalità che lega gli eventi.

In un caso simile, ricordano i giudici, il risarcimento può essere evitato solo quando il pedone che subisce un danno ha un comportamento talmente imprevedibile da rientrare nel caso fortuito.

itf dispositivi demo
Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button