L’azienda ospedaliera deve risarcire la signora caduta sul marciapiede sconnesso
Corte di Cassazione, sentenza n. 4035/2021
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L’azienda sanitaria deve risarcire chi cade a causa del marciapiede sconnesso davanti al Pronto soccorso?
È quanto ha esaminato la Corte di Cassazione con sentenza n. 4035/2021, accogliendo il ricorso presentato da una donna che aveva già perso i precedenti due gradi di giudizio.
Il punto della situazione, come spiegato, è che la sola disattenzione non basta a escludere il pagamento del danno subito. La responsabilità della gestione e manutenzione degli spazi, infatti, è nelle mani della struttura, la quale non aveva provveduto a rimuovere o segnalare il pericolo nei pressi del marciapiede dissestato.
Non trova, quindi, fondamento quanto espresso dal Tribunale di Trieste prima e dalla Corte d’Appello poi:
- il primo aveva stabilito che un pedone è tenuto non solo ad un comportamento normale ma diligente secondo la comune esperienza;
- la seconda, invece, aveva confermato la non sussistenza del danno in quanto la donna non era riuscita a dimostrare l’esistenza del pericolo;
Secondo i giudici di Cassazione, la questione è molto semplice: se il marciapiede non fosse stato dissestato, il pedone non sarebbe caduto. Un marciapiede in simili condizioni esclude l’imprevedibilità e l’imprevenibilità del fatto, così da non interrompere il nesso di causalità che lega gli eventi.
In un caso simile, ricordano i giudici, il risarcimento può essere evitato solo quando il pedone che subisce un danno ha un comportamento talmente imprevedibile da rientrare nel caso fortuito.