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Commento a sentenza: Tribunale di Ravenna, n. 32/2018

La sentenza n. 32/2018 del Tribunale di Ravenna ha oggetto la richiesta di revoca di un provvedimento d’urgenza emanato da un Condominio. In particolare, il condomino si oppone alla rimessione in pristino di alcuni lavori di realizzazione di un secondo bagno che aveva compromesso la portata statica di una trave, causando pericolo di crollo e nocumento ai danni dell’unità immobiliare sottostante.
Controparte, d’altro canto, ha chiesto sic et sempliciter la conferma di quanto richiesta in precedenza.
Dal punto di vista codicistico si ricade nell’alveo dell’art. 1171 codice civile, secondo cui «il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all’autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio». In sostanza, si richiede la messa in ripristino dei luoghi, primaria forma di risarcimento che può essere surrogata, laddove impossibile, dal risarcimento per equivalente.
Passando al merito, la consulenza tecnica di ufficio ha accertato come l’inserimento della tubazione abbia ridotto, fino quasi ad annullare, la resistenza della trave; urgeva, quindi, un ripristino della sezione resistente già esistente. Non ad avviso dell’opponente.
Sebbene le conseguenze di tale situazione fossero di seria entità, pur senza comportare un pericolo immediato, l’opponente ha deciso di optare per un altro procedimento di urgenza, volto a ottenere la sospensione dei lavori di messa in sicurezza ordinati con il precedente provvedimento cautelare urgente.
Il fatto che i lavori avessero a oggetto una migliore fruizione dei servizi igienici per la figlia cerebrolesa, seppur umanamente comprensibile, non giustifica la messa in pericolo della staticità dell’edificio.
A nulla è servito dichiarare che non vi fosse, in realtà, una costruzione di un secondo bagno ma un mero cambio di tubatura. La domanda attorea non trova quindi accoglimento.

dott. Michel Simion

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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