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Sinteticità atti processuali: limiti e specifiche tecniche

Tramite decreto n. 127 del 16 ottobre 2017, il Presidente del Consiglio di Stato ha apportato alcune modifiche al decreto n. 167 del 22 dicembre 2016, in materia di disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi del processo amministrativo.
Modifiche che vanno a specificare un campo d’opera piuttosto nebuloso per quanto riguarda il Codice di Procedura Civile. Esso, infatti riporta una prescrizione di sinteticità solo con richiamo agli atti del giudice (nei riferimenti alla “concisa” esposizione e alla “succinta” motivazione contenuti negli artt. 132 e 134 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.). Per gli atti di parte, invece, opera la libertà delle forme (fissata dall’art. 121 c.p.c.).
LIMITI DIMENSIONALI (riassumendo)
decreto 127/2017 del 16 ottobre
Per quanto riguarda l’atto introduttivo del giudizio, ricorso incidentale, motivi aggiunti, atti di impugnazione principale e incidentale della pronuncia di primo grado, revocazione e opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, atto di costituzione, atto di intervento, regolamento di competenza, memorie di replica (in virtù delle modifiche portate dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 127/2017), si applica:

  • limite di 30.000 caratteri (corrispondenti a circa 15 pagine nel formato di cui all’art. 8) nel caso di «rito dell’accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo (sia ricorso che opposizione), elettorale di cui all’art. 129 c.p.a., dell’ottemperanza per decisioni rese nell’ambito dei suddetti riti, dell’ottemperanza a decisioni del giudice ordinario, e in ogni altro rito speciale»;
  • limite di 70.000 caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine nel formato di cui all’art. 8) nel caso di «rito ordinario, rito abbreviato comune di cui all’art. 119, rito appalti, rito elettorale di cui all’art. 130 e seguenti c.p.a., giudizi di ottemperanza a decisioni rese nell’ambito di tali riti».

Per domande di misure cautelari autonomamente proposte successivamente al ricorso e domande ex art. 111 c.p.a., si applica:

  • limite di 10.000 caratteri (corrispondenti a circa 5 pagine nel formato di cui all’art. 8) nel caso di «rito dell’accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo (sia ricorso che opposizione), elettorale di cui all’art. 129 c.p.a., dell’ottemperanza per decisioni rese nell’ambito dei suddetti riti, dell’ottemperanza a decisioni del giudice ordinario, e in ogni altro rito speciale»;
  • limite di 20.000 caratteri (corrispondenti a circa 10 pagine nel formato di cui all’art. 8) nel caso di «rito ordinario, rito abbreviato comune di cui all’art. 119, rito appalti, rito elettorale di cui all’art. 130 e seguenti c.p.a., giudizi di ottemperanza a decisioni rese nell’ambito di tali riti».

Le parti degli atti escluse dai limiti dimensionali (ex art. 4, decreto n. 167/2016) sono:

  • l’epigrafe;
  • l’indicazione delle parti e dei difensori e relative formalità;
  • l’individuazione dell’atto impugnato;
  • il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente 4.000 caratteri (corrispondenti a circa 2 pagine nel formato di cui all’art. 8), che sintetizza i motivi dell’atto processuale;
  • l’indice dei motivi e delle questioni;
  • le ragioni, indicate in non oltre 4.000 caratteri (corrispondenti a circa 2 pagine nel formato di cui all’art. 8), per le quali l’atto processuale rientri nelle ipotesi di cui all’art. 5 e la relativa istanza ai fini di quanto previsto dall’art. 6;
  • le conclusioni dell’atto;
  • le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre dichiarazioni richieste o consentite dalla legge, ivi compresa l’eventuale istanza di oscuramento dei dati personali ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 196/2003;
  • la data e il luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
  • l’indice degli allegati;
  • le procure a rappresentare le parti in giudizio;
  • le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni.

Le specifiche tecniche (ex art. 8, decreto n. 167/2016) riguardanti la redazione dei documenti, invece, sono le seguenti:

  • non computare gli spazi vuoti nel numero massimo di caratteri;
  • redarre su equivalente digitale di foglio A4 nonché su foglio A4 per le copie o gli originali cartacei prescritti dalle disposizioni vigenti, mediante caratteri di tipo corrente e di agevole lettura (ad es. Times New Roman, Courier, Garamond) e preferibilmente di dimensioni di 14 pt, con un’interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina);
  • non sono consentite note a piè pagina;
  • è consentito l’utilizzo di caratteri, spaziature e formati diversi da quelli specificati, ma ne deve essere possibile la conversione in conformità alle specifiche tecniche riportate sopra. Rimane, ovviamente, valido il limite massimo di caratteri.
Fonte: Pluris
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Redazione interna sito web giuridica.net

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