Sentenze

Tribunale di Rovigo, Sez. Civile – Sentenza n. 1050/2016 del 30.11.2016 (Dott. F. M. Saga)

Divisione ereditaria

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. XXX R.G. promossa
C. A., C. E., C. L. e C. R. E., rappresentati e difesi in giudizio dall’avv.to B. E.;

ATTORI

contro

C. C., rappresentata e difesa dall’avv.to B. C.;

CONVENUTA

Oggetto: divisione ereditaria.
Il Procuratore di parti attrici ha concluso:
‘€œVoglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
I) Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto gli immobili cosi’€™ come di seguito censiti e meglio indicati nell’€™elaborato peritale del CTU CATASTO F FG 28 N.74 SUB 4 VIA CL.l VANI 4,5 VALORE 11.300,00 CATASTO F FG. 28 N.303 CATASTO T FG.28 N.302 VALORE 85,00 CATASTO T FG.28 N.307 VALORE 65,00 CATASTO T FG.28 N.71 CATASTO T FG.28 N.303 CATASTO F FG.33 N. 240 SUB 4 CLASSE 2 VANI 3 VALORE 4.900,00 CATASTO T FG.33 N.236 VALORE 155,00 CATASTO T FG.33 N.240 e ove gli stessi non siano comodamente divisibili, l’€™attribuzione congiuntamente e per intero agli attori C. A., C. L., C. E. e C. E. con addebito dell’€™eccedenza in valore cosi come quantificata nell’€™elaborato peritale del CTU ossia € 12.976,74 o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia ai sensi e per gli effetti dell’€™art. 720 c.c.;
2) accertare che la sig.ra C. C. è debitrice nei confronti di C. A., C. E., C. L. e C. E. dell’€™importo di Euro 660,00, pari al rimborso di 1/5 della quota della retta della Casa di Riposo corrisposta dagli attori nonché dell’€™importo di Euro 280,00 mensili, pari a 4/5 del canone di locazione, dal 06.03.05 fino al momento dell’€™assegnazione, o quella diversa maggiore o minore somma mensile che verrà stabilita nell’€™espletanda istruttoria, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze maturate sino al saldo. Conseguentemente detrarre gli importi risultanti dal conguaglio in denaro da corrispondersi a C. C. per effetto dello scioglimento della comunione e dell’€™attribuzione degli immobili agli attori.
Ordinarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rovigo la trascrizione dell’€™emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità.
3) Con vittoria di spese diritti cd onorari con distrazione a favore del procuratore’€.
Il Procuratore di parte convenuta ha concluso all’€™udienza del 25.5.2016:
‘€œIn via principale: rigettare tutte le domande perché infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse dovuta un’€™indennità di occupazione, porre in compensazione le somme di cui ai docc. 4,5 e 6 pari ad ‘£ 9.512,55. In caso di vendita liquidare l’€™eccedenza ex art. 720 c.c. in favore della convenuta per quanto esposto in memoria costitutiva, ossia per l’€™attività di cura svolta in favore dei S. G., oltre agli interessi legali, maturati e maturandi dalla domanda al saldo, alla rivalutazione monetaria nonché ai compensi avvocato ex D.M. n. 55/201 e successive occorrende’€.
Il Procuratore di parte convenuta ha concluso in comparsa conclusionale:
‘€œIn via principale rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate per i motivi esposti; in via riconvenzionale
1) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare sui beni come di seguito individuati: catasto F fg 74 sub 4 di via vani 4,5; catasto F fg. 28 n. 303; catasto T fg 28 n. 302; catasto T fg 28 n. 307; catasto F fg 33 . 240 sub 4 di via Passetto cat. A/5 classe 2 vani 3; catasto fg 33 n 236; catasto fg 33 n. 240e conseguentemente disporre l’assegnazione/attribuzione per intero della sola abitazione sita in Crespino, via alla sig.ra C. C. con addebito dell’eccedenza ex art. 720 c.c.;
2) accertato che i sig.ri A. ed E. C. erano cointestatari del libretto di deposito a risparmio nominativo 600/100540 emesso dalla Casa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. e dei titoli obbligazionari di proprietà della sig.ra G. S., condannare i sig. A. e C. a rendere il conto dell’€™amministrazione dei predetti beni mobili rimasti in loro possesso;
3) accertare che nell’€™asse ereditario erano cadute anche le somme di denaro versate nel libretto a risparmio nominativo 600/100540 emesso dalla Casa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. per € 6.548,79 e i titoli obbligazionari gestiti dal medesimo Istituto per € 21.000,00 e, conseguentemente, disporre l’€™assegnazione/attribuzione della quota spettante a ciascun erede pari ad 1/5 del predetto, ossia € 5.509,75 o quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia e conseguentemente condannare gli attori C. A., L., E. e E. al pagamento delle predetta quota a favore della convenuta, C. C.;
4) dichiarare la compensazione in casi di assegnazione dell’€™immobile sito in Crespino, via alla sig.ra C. C. dell’€™eccedenza di cui all’€™art. 720 cc con le somme spettanti a titolo di quota ereditaria sugli altri cespiti ereditari.
In via subordinata:
nella denegata ipotesi un cui l’€™On. Giudice adito ritenesse che la sig.ra C. C. debba corrispondere una somma a titolo di indennizzo per l’€™abitazione sita in Crespino, via dalla data del decesso della signora S. G. () sino all’€™assegnazione, Voglia dichiarare la compensazione con le somme spettanti alla sig.ra C. C. e derivanti dalla divisione ereditaria di tutti i cespiti caduti nella massa € 5.509,75, e previa decurtazione delle spese sostenute dalla stessa per la manutenzione deirimmobile pari ad € 4.002,80, per una totale da porre in compensazione di € 9.512,55 (docc. 4, 5 e 6).
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari di lite, oltre accessori di legge. Integrale compensazione nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda, in considerazione dei tentativi di soluzione bonaria della questione, tutti rimasti privi di riscontro’€.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I quattro attori e la convenuta sono i cinque figli della coppia coniugata C. C.-S. G.: il padre C. è venuto meno in data 2.1.1983; la madre Gorizia ha lasciato i figli in data 6.3.2005.
Orbene, si tratta di tipico procedimento successorio-divisorio, con annesse questioni restitutorie/risarcitorie reciproche.
Dal punto di vista processuale, il processo ha seguito le forme del c.d. rito ordinario di cognizione (artt.163 ss. c.p.c.) con concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e di cui alTart. 190 c.p.c.: le parti, quindi, hanno avuto amplissimo modo di contraddire (forse troppo, visto che le difese sono alquanto ripetitive).
Da un punto di vista istruttorio, è stata svolta una consulenza tecnica d’€™ufficio a firma del geom. M. C. e depositata in data 5.6.2014: non sono stati espletati altri mezzi istruttori.
In particolare, la consulenza c.d. percipiente (come si dice in dottrina e in giurisprudenza) ha avuto la finalità di valutare la possibilità ex art. 720 c.p.c. di procedere alla divisione, mediante assegnazione di lotti, del compendio immobiliare lasciato dal de cuius.
Prima operazione è individuare l’€™asse ereditario.
Pacifica è l’€™inclusione in tale patrimonio di una serie di beni immobili siti in quel di Crespino (RO).
E’€™ pacifico tra le parti che tra i beni immobili intestati prò quota alla madre vi deve essere una ripartizione paritaria di 1/5 in capo a ciascun figlio-condividente.
Il c.t.u., geom. M., ha proceduto all’€™individuazione catastale degli stessi e all’accertamento della non comoda divisibilità degli immobili: su entrambi i punti all’€™udienza in cui si è proceduto alla discussione dell’€™elaborato (quella del 29.10.2014) non vi sono state contestazioni.
Una considerazione, però, c dovuta: all’€™udienza suddetta del 29.10.2014, la convenuta ha rappresentato l’€™evento-morte della controparte C. L..
Correttamente la difesa di parti attrici ha evidenziato, sempre in quella udienza, che l’€™interruzione del processo non può essere pronunciata in assenza di formale dichiarazione del difensore della parte costituita venuta meno.
Il problema, poi, si ripropone pure per la signora A. visto che dalla richiesta del suo amministratore di sostegno depositata in data 30.4.2015 risulta che la stessa è beneficiaria della relativa misura di protezione.
Ci si permetta di non indugiare sul punto, abbastanza pacifico, se non altro perché la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 15295/2014) ha chiarito che in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta,
giusta la regola dell’€™ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’€™impugnazione (il M. C. poi si dilunga su questioni inerenti le fasi di impugnazione che qui non interessano).
Il processo, quindi, correttamente, è proseguito.
Ritornando al merito della vicenda, il c.t.u. ha proceduto a quantificare il valore dell’€™intero compendio immobiliare in € 64.500,00, quantificando in € 13.476,74 (€12.976,74 + € 500,00) la quota spettante alla condividente-convenuta: all’€™udienza del 29.10.2014 non vi sono state contestazioni sul punto.
Parte convenuta, nella comparsa conclusionale, afferma che la valutazione non è attuale: il c.t.u. ha depositato la perizia a metà 2014 e dopo un anno e mezzo è veramente arduo sostenere che le valutazioni non sono attuali (semmai i prezzi stanno scendendo e non salendo, ma tale considerazione andrebbe a detrimento della stessa parte che la sollecita tenuto presente quanto segue in ordine alPattribuzione del compendio).
Leggendo le conclusioni delle parti emerge che i quattro attori sono formalmente disponibili a conseguire l’€™attribuzione dell’€™intero compendio con liquidazione della quota in favore della sorella-convenuta C..
Quest’€™ultima intenderebbe, invece, conseguire esclusivamente l’€™attribuzione del fabbricato in cui vive, quello sito in via.
Parti attrici fanno valere il fatto che, insieme, raggiungono la ‘€œquota maggiore’€ del 75% (v. art. 720 c.c.).
Parte convenuta afferma, sin dalla comparsa di costituzione, che la sua richiesta sarebbe giustificata dal fatto che non avrebbe altra casa in cui abitare, visto che la sua pensione e quella del marito ammontano, sommate, ad € 960,00 e che la stessa, anziana (23.3.1938), ha problemi di salute.
Nel caso di specie, non vi sono ragioni di derogare al criterio-principe dell’€™attribuzione alla quota maggiore.
Infatti, a ben vedere, è la stessa convenuta ad affermare che l’€™immobile in cui vive ha “grossi problemi di umidità e infiltrazioni’€ che richiedono ingenti interventi di ristrutturazione c manutenzione (pag. 7 comparsa di costituzione).
Ora, prima la convenuta afferma di avere problemi di salute e di carattere finanziario poi allega di voler abitare in un immobile con infiltrazioni e necessitante di costosi lavori: la contraddizione è palese, anche considerato che la convenuta medesima chiede il cespite di maggior valore e che, quindi, sarebbe lei a dover versare i conguagli agli altri in caso di attribuzione del bene richiesto.
Inoltre, l’attribuzione soltanto del fabbricato di via sconvolgerebbe il criterio dell’€™omogeneità delle assegnazioni visto che il lotto residuo (terra cortiliva in sostanza e alcune pertinenze) non è paragonabile a quello agognato dalla condividente convenuta.
L’€™intero compendio immobiliare, quindi, ex art. 720 c.c., va attribuito agli attori in quote uguali del 25% (1/4).
Gli attori, però, in solido, saranno tenuti a versare alla signora C. la somma di € 13.476,74 a titolo di conguaglio, con interessi nella misura legale dalLapertura della successione al saldo (è da escludere una rivalutazione degli immobili dall’€™apertura della successione ad oggi vista la crisi del mercato immobiliare).
Si tratta, ora, di comprendere se vi sono altri cespiti nell’€™asse.
Parte convenuta, nella prima difesa (comparsa di costituzione), ha allegato che:
– la defunta S. G. era titolare presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. Agenzia di Crespino del libretto di deposito nominativo n. cointestato anche ai figli E. ed E. C. con ulteriore delega ad operare con firma disgiunta anche a favore della moglie di E., tale R. C.;
– in data 6.3.2005 il saldo attivo corrispondeva ad € 6.548,79;
– in data 7 e 8 marzo 2005 sono stati fatti due prelievi da € 6.000,00 ciascuno;
– in data 11.1.2005 è stata effettuata un giro dal deposito amministrato appoggiato al libretto suddetto al deposito per un ammontare di € 21.000,00 relativo alle cedole.
Orbene, nella presente parte della motivazione si sta determinando l’€™asse (c.d. classificazione): eventuali pretese relative a condotte degli attori precedenti o successivi all’€™apertura della successione rileveranno per determinare l’€™esatto e preciso saldo dei ‘€œconti’€ pecuniari reciproci.
Parti attrici affermano che le somme suddette di € 6.548,79 e di € 21.000,00 in quanto relative ad conto cointestato, laddove dimostrate esistenti nell’€™asse, vadano imputate all’€™eredità per 1/3 essendo i rimanenti 2/3 da imputare agli altri due cointestatari.
Parte convenuta ritiene che le intere somme vadano imputate nell’€™eredità.
Ritiene questo Giudice che non ha senso logico-giuridico ritenere che la somma di € 21.000,00 sia da imputare nell’€™asse e ciò perche tale somma, pacificamente, è uscita dal patrimonio della signora S. prima dell’€™apertura della successione: non sono state formulate azioni aventi di mira la caducazione del trasferimento dei valori suddetti sicché devono ritenersi non più esistenti nel patrimonio ereditario.
Parti attrici non hanno contestato specificamente nella prima memoria utile che la somma di € 6.548,79 era quanto esistente al momento dell’€™apertura della successione.
Una contestazione specifica era necessaria perché tra gli attori figurano i cointestatari del conto e quindi persone aventi nella propria disponibilità dati e informazioni specifiche da contrastare alle allegazioni di controparte.
La somma suddetta non risulta più esistente nel libretto perché erosa da prelievi e da trasferimenti successivi all’€™apertura della successione (fatto anch’€™esso pacifico).
Secondo questo Giudice, nel caso di specie, la presunzione semplice per la quale le somme sul conto cointestato appartengono prò quota a tutti i cointestatari è superato da questi elementi:
– sul libretto confluivano le somme percepite dalla madre a titolo di pensione;
– parti attrici nulla hanno allegato circa eventuali movimenti di denaro da loro provenienti e diretti nel libretto suddetto (comportamento processuale valutabile come argomento di prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c.);
– parte attrici non hanno contestato specificamente nella prima difesa utile il fatto che il conto era cointestato per aiutare la madre e non per altre esigenze (contestazione ampiamente nella disponibilità degli attori).
Parte convenuta, quindi, ha diritto ad ottenere dagli attori, a beneficio dei quali evidentemente le somme sono state prelevate (elementi in contrario non sono stati addotti), un quinto della somma esistente nell’€™asse e cioè € 1.309,76, con interessi legali a partire dal momento dall’€™apertura della successione.
Per quanto riguarda la somma di € 21.000,00 in conto a titolo di cedole, parte convenuta non ha formulato domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione o meramente accertativa del credito restitutorio (‘€œla condanna al pagamento della quota’€ sta a significare altro e cioè che la somma dovrebbe considerarsi esistente nella massa) ma si deve considerare, in via interpretativa delle difese della convenuta, che sia implicita nelle sue difese l’€™eccezione di compensazione delle somme dovute a credito per illecito arricchimento degli attori.
Orbene, tale eccezione è infondata.
Parte convenuta chiede l’€™esibizione della documentazione bancaria ma:
– il giudice può negare l’€™ordine di esibizione discrezionalmente, anche senza motivare (Cass. n. 10357 del 17/05/2005; Cass. n. 4375 del 23/02/2010; Cass. n. 4375 del 23/02/2010; Cass. n. 24188 del 25/10/2013);
– parte convenuta non ha dato prova dell’€™indispensabilità della documentazione richiesta (v. art. 210 c.p.c.): infatti, la giurisprudenza tende ad interpretare il requisito della necessità in senso restrittivo, richiedendo che la situazione processuale sia tale che la prova non possa essere fornita con alcun altro mezzo o in alcun altra maniera, se non appunto mediante l’esibizione (Cass. 19319/2016; Cass. 14656/2013; Cass. 1266/2013; Cass. 9522/2012; Cass. 10043/2004; Cass. 5908/2004; Cass. 149/2003; Cass. 13721/2002; Cass. 9514/1999; A. Roma 6.12.2013; T. Padova 17.2.2015; T. Foggia 8.3.2012; T. Potenza 17.8.2011; T. Roma 1.6.2010).
Si badi: è la stessa convenuta ad aver depositato documentazione bancaria inerente la fu madre, con ciò dimostrando che non le era preclusa (in assenza di elementi di prova in senso contrario) la possibilità di approfondimenti.
Parte convenuta non dimostra che la cessione delle cedole è avvenuta contro la volontà della madre (le prove orali richieste vertevano su altro) ed eventuali domande di nullità o eccezioni di nullità dovevano essere formulate espressamente non potendo il Giudice spingersi con l’€™interpretazione fino a sostituirsi alle difese delle parti.
Le parti non hanno indicato altri cespiti da dividere.
Rimangono, però, le domande inerenti a specifici aspetti restitutori (c.d. resa dei conti ex art. 723 c.c.).
Iniziamo, in ordine di ‘€œcomparizione’€, con le domande attoree.
Parti attrici, in primo luogo, chiedono racccrtamento del debito della signora C. nei confronti degli attori avente ad oggetto l’€™importo di Euro 660,00, pari al rimborso di 1/5 della quota della retta della Casa di Riposo corrisposta dagli attori medesimi. Sostengono, gli attori, che dopo la morte della madre hanno provveduto al pagamento della retta della Casa di Riposo relativa al periodo di degenza per un importo complessivo di € 3.300,00: la convenuta, a parere loro, non avrebbe voluto in alcun modo corrispondere alcunché a titolo di contributo per il pagamento della retta.
La convenuta, all’€™opposto, sostiene, in sintesi, che il pagamento delle rette sia stato effettuato con denaro della madre e non con quello loro personale.
La domanda attorea in esame va rigettata.
Mai parti attrici hanno dimostrato di aver pagato con denaro proprio la retta in esame.
Si tenga presente che mancano documenti sul punto e che le prove orali richieste dagli attori nella memoria n. 2 vertono su altro.
Per completezza si evidenzia che:
– parte convenuta, soltanto nella comparsa conclusionale, ragiona sulla validità dell’€™impegno, come garante, del fratello E. (doc. 3 parte attrice): tali deduzioni, oltre che manifestamente tardive, sono superflue o comunque la loro valutazione è assorbita da quanto appena detto sulla prova (mancante) del pagamento con fondi personali;
– molte sono le parole spese negli atti processuali di parte sulla paternità della decisione di ricoverare la signora Gorizia nella Casa di Riposo: non è dimostrato che la signora fosse incapace di intendere e di volere al momento del ricovero sicché si deve ritenere che la stessa avrebbe potuto andarsene dalla Casa se avesse voluto, con ciò volendo dire che le difese sul punto sono superate dal fatto compiuto del ricovero/alloggio.
Ancora, parti attrici chiedono che venga accertato che la convenuta sia debitrice nei confronti degli attori dell’€™importo di Euro 280,00 mensili, pari a 4/5 del canone di locazione, dal 06.03.05 fino al momento dell’€™assegnazione della casa, più volte citata, di via.
In effetti, è ammesso dalla convenuta che l’€™immobile in questione dall’€™apertura della successione in poi sia goduto esclusivamente dalla signora C. (si v., per esempio, quanto detto sulla richiesta di attribuzione di tale bene ex art. 720 c.c.).
Tuttavia, la richiesta attorea, secondo questo Giudice, va rigettata.
Si considerino le deduzioni attoree.
Parti attrici sostengono al riguardo che la convenuta si è trasferita, con il marito, tale F. L., nella casa di via verso la fine del 2003 come conseguenza del fatto che la signora Gorizia si era ammalata e necessitante di assistenza giornaliera (pag. 2 dell’atto di citazione); casa, si precisa, dove, naturalmente, viveva la madre.
Parti attrici, poi, deducono che il signor E. (uno degli attori), subito dopo la morte della madre, si era recato da C. invitandola di pagare un canone di locazione: invito cui sarebbe seguito un netto rifiuto.
La tesi della convenuta è quella per cui, a seguito del decesso della madre, la stessa si è era offerta di pagare un canone di locazione ma gli attori mai hanno precisato quanto intendessero conseguire, da ciò arguendosi la costituzione di un comodato tra le parti.
A parere di questo Giudice, la tesi del comodato è fondata per una serie di ragioni:
– come si evince dalla perizia del geom. M., e dai suoi allegati (in primis, visure c.d. ipo-catastali), emerge che il fabbricato di via , dal 1987 è intestato in capo alla C. e ai quattro attori, oltre che ovviamente alla madre Gorizia;
– mai i fratelli si sono opposti al godimento dell’€™immobile quando la madre era in vita: anzi, ex professo, ne erano ben a conoscenza e mai è stato messo in discussione la debenza del c.d. canone mentre Gorizia era in vita;
– è pacifico che C. sia andata a vivere dalla madre per aiutarla (v. le stesse allegazione degli attori), fermo che, si è sicuri (ma è irrilevante), che pure i fratelli-attori avranno in qualche modo aiutato l’€™anziana madre;
– la morte di uno dei comodanti-comproprietari (la madre nella specie) non estingue il pre-esistente comodato;
– se le parti. avessero voluto instaurare un contratto di locazione avrebbero dovuto regolare la cosa con atto scritto (v. art. 1 comma 4 L. n. 431/1998 e S.U. Cass. n. 18214/2015);
– una novazione oggettiva del rapporto dovrebbe essere provata per scritto tra le parti (art. 2721 c.c.): 1 unico principio di prova scritta in materia de qua è una raccomandata del 18.12.2007 dell’€™avv. B. in cui alcuna richiesta di restituzione dell’€™immobile viene richiesta e nessun pagamento di canone in una misura precisa ed anzi gli attori chiedono di acquistare la quota di immobile della convenuta (doc. 3 attori), con la conseguenza che il documento non può essere inteso atto idoneo a novare il rapporto originario;
– la gratuità del rapporto originario si presume, poi, dal vincolo di parentela stretta tra le parti.
Il rapporto di comodato continua, fermo che nella domanda di attribuzione del bene, naturalmente, è implicita ma chiara la restituzione del bene, da disporsi.
La richiesta attorea indennitaria (di canoni in assenza di esplicita pattuizione non si può ragionare tecnicamente) è quindi da rigettare.
Si consideri ora la domanda riconvenzionale della convenuta relativa al sostenimento di una spesa di € 4.002,80 per interventi sulla caldaia e sulPimpianto elettrico, nonché per l’€™acquisto della ghiaia necessaria per il cortile interno e per il box auto (v. doc. 6 della convenuta).
Parti attrici replicano che si tratta di spese personali e non necessarie.
In effetti, parte convenuta non ha dato dimostrazione di quanto, in concreto, tali lavori andrebbero ad incidere in melius sul valore dell’€™immobile e così neppure ha dato la prova specifica della necessità ed urgenza per ottenere il rimborso ai sensi dell’€™art. 1808, secondo comma, c.c. (è la stessa convenuta che invoca lo schema contrattuale del comodato e comunque in tal senso si è pronunciato il Giudice).
Per completezza, si fa notare come questo Giudice abbia preso posizione su tutte le questioni sollevate dalle parti nel processo, ritenendo la causa matura per la decisione definitiva: d’altronde è ben noto agli operatori giuridici che la rimessione della causa in decisione è potenzialmente sempre decisiva ed totale (con parole migliori si legga l’€™art. 189, secondo comma, c.p.c.).
Inoltre, si rappresenta che questo Giudice ha preso posizione, nella sostanza, sulle domande ed eccezioni che parte convenuta ha espresso nella comparsa conclusionale e non esclusivamente quelle proposte in sede di ultima udienza vuoi per dare carattere esauriente alla decisione vuoi perche la Suprema Corte, nelle ultime pronunce, sempre meno spazi dà alla valutazione come rinuncia alle domande alla mancata reiterazione delle domande in sede di precisazione delle conclusioni (v. Cass. n. 25725/2014: questo orientamento a sommesso avviso di questo Giudice è fonte di troppe ambiguità interpretative, ma si prende atto).
Ecco le conclusioni indicate nella comparsa conclusionale, che ricalcano quelle della fase introduttiva:
In via principale rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate per i motivi esposti; in via riconvenzionale
1) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare sui beni come di seguito individuati: catasto F fg 74 sub 4 di via vani 4,5; catasto F fg. 28 n. 303; catasto T fg 28 n. 302; catasto T fg 28 n. 307; catasto F fg 33 . 240 sub 4 di via classe 2 vani 3; catasto fg 33 n 236; catasto fg 33 n. 240e conseguentemente disporre l’€™assegnazione/attribuzione per intero della sola abitazione sita in Crespino, via alla sig.ra C. C. con addebito dell’eccedenza ex art. 720 c.c.;
2) accertato che i sig.ri A. ed E. C. erano cointestatari del libretto di deposito a risparmio nominativo emesso dalla Casa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. e dei titoli obbligazionari di proprietà della sig.ra G. S., condannare i sig. A. e E. C. a rendere il conto deH’€™amministrazione dei predetti beni mobili rimasti in loro possesso;
3) accertare che nell’€™asse ereditario erano cadute anche le somme di denaro versate nel libretto a risparmio nominativo 600/100540 emesso dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. per € 6.548,79 e i titoli obbligazionari gestiti dal medesimo Istituto per € 21.000,00 e, conseguentemente, disporre l’€™assegnazione/attribuzione della quota spettante a ciascun erede pari ad 1/5 del predetto, ossia € 5.509,75 o quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia e conseguentemente condannare gli attori C. A., L., E. e E. al pagamento delle predetta quota a favore della convenuta, C. C.;
4) dichiarare la compensazione in casi di assegnazione dell’€™immobile sito in Crespino, via alla sig.ra C. C. dell’€™eccedenza di cui all’€™art. 720 cc con le somme spettanti a titolo di quota ereditaria sugli altri cespiti ereditari.
In via subordinata:
nella denegata ipotesi un cui l’€™On. Giudice adito ritenesse che la sig.ra C. C. debba corrispondere una somma a titolo di indennizzo per l’€™abitazione sita in Crespino, via dalla data del decesso della signora S. G. (06/03/2005) sino all’€™assegnazione, Voglia dichiarare la compensazione con le somme spettanti alla sig.ra C. C. e derivanti dalla divisione ereditaria di tutti i cespiti caduti nella massa € 5.509,75, e previa decurtazione delle spese sostenute dalla stessa per la manutenzione dell’€™immobile pari ad € 4.002,80, per una totale da porre in compensazione di € 9.512,55 (docc. 4, 5 e 6)
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari di lite, oltre accessori di legge. Integrale compensazione nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda, in considerazione dei tentativi di soluzione bonaria della questione, tutti rimasti privi di riscontro’€.
Si ritiene, come già più volte ripetuto, di aver dato risposta ad ogni richiesta della convenuta.
Quanto alle spese di lite, non possono sorgere dubbi sulla compensazione piena delle stesse per soccombenza reciproca.
Quanto alle spese di c.t.u., le stesse vengono ripartite tra le parti in ragione di metà per ciascun centro di interesse, considerando gli attori, appunto, un unico centro: una suddivisione prò quota sarebbe in contrasto con l’€™esito della perizia che ha accertato l’€™impossibilità di una divisione per lotti omogenei per quantità e natura.
La suddivisione a metà , poi, tiene conto del fatto che la perizia è andata anche a vantaggio degli attori, visto il suo espletamento nel comune interesse all’€™accertamento della verità.
In conclusione, poi, ritiene il Giudice individuare i cespiti immobiliari così come individuati catastalmente, con l’€™ausilio delle apposite visure allegate, dal c.t.u. a pagine 3 e 4 della perizia depositata in data 5.6.2014.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa n. XXX R.G.:
– dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto i cespiti immobiliari indicati catastalmente a pagine 3 e 4 della c.t.u. del geom. M. C., depositata in data 5.6.2014, e, visto l’€™art. 720 c.c., per i motivi di cui sopra, attribuisce l’€™intero compendio suddetto a parti attrici per la quota di % ciascuna, con condanna della convenuta all’immediata restituzione dell’€™immobile goduto finora nello stato in cui si trova;
– per l’€™effetto, a titolo di conguaglio, condanna gli attori, in solido, a versare a parte convenuta la somma di € 13.476,74, con interessi nella misura legale dall’€™apertura della successione al saldo;
– condanna gli attori, in solido, a versare a parte convenuta la somma di € 1.309,76, con interessi legali a partire dal momento dall’€™apertura della successione al saldo, a titolo di restituzione della quota ereditaria spettante sul saldo del libretto di deposito nominativo n. presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. Agenzia di Crespino esistente al momento dell’€™apertura della successione di S. G. e da dichiararsi interamente di spettanza di quest’€™ultima;
– rigetta le domande, istanze ed eccezioni attoree relative ai c.d. canoni locazione e al rimborso del pagamento della Casa di Riposo;
– rigetta le domande, istanze ed eccezioni formulate dalla convenuta relative al trasferimento di cedole per € 21.000,00 e al rimborso delle spese sostenute per l’€™appartamento di cui è causa;
– compensa tra le parti le spese di lite;
– pone le spese di c.t.u., liquidate come da decreto del 10.9.2014, tra le parti in misura del 50% a carico di parte convenuta e nella misura del 50% a carico degli attori.
Rovigo, lì 11.11.2016.
Il Giudice
dott. Fabio Massimo Saga

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