Diritto amministrativo e sanzioniSport

Diritto dello Sport. Un primo passo per 'liberare' i tesserati dal vincolo illegittimo

Di grandissimo impatto per il sistema sportivo giovanile la sentenza con cui, nello scorso mese di Aprile, il Giudice del Tribunale Civile di Verbania ha confermato, in sede di Appello, una pronuncia del Giudice di Pace motivando come il tesseramento di un giovane atleta dilettante (nella fattispecie calciatore), in quanto pluriennale, e avente durata sino al compimento del venticinquesimo anno di età dello stesso, sia da ritenersi nullo, in mancanza di un’autorizzazione ad hoc del Giudice Tutelare.

Ciò in virtù del fatto che detto tesseramento rientra tra gli atti previsti dall’art 320 c.c. che, andando a modificare l’aspetto economico/patrimoniale riferito ad un minore, necessitano di detta autorizzazione, non essendo sufficienti le sottoscrizioni degli esercenti la potestà genitoriale.

Detto principio, che ad una prima lettura potrebbe sembrare accettabile se non addirittura pacifico, in realtà, pare destinato a sconvolgere l’intero sistema considerato come l’istituto del vincolo (ossia il legame che sino al venticinquesimo anno d’età impone al tesserato di non poter cambiare compagine d’appartenenza, se non con l’avvallo della società medesima) rappresenti da sempre un punto critico per gli esperti della materia e, spesso, venga utilizzato dalle società come una sorta di “ricatto” acché i tesserati, soprattutto quelli più promettenti in età giovanile, non passino ad altre compagini, costringendoli, in tal modo, a riscattare il loro cartellino, pagandolo fior di quattrini, per poterne pienamente disporre.

A seguito di detta pronuncia, anche i principali organi di stampa si sono occupati dell’argomento, invertendo un pericoloso indirizzo che li aveva portati a tralasciare in troppe occasioni la materia, per paura che gli effetti di un’eventuale abolizione del vincolo avrebbe potuto comportare, temendo, tra le alte cose, le reazioni delle Federazioni Sportive.

Il motivo menzionato dal Giudice di Verbania non è il solo a far pensare che il “vincolo” sia un istituto illegittimo; In realtà, la pronuncia de qua, condizionandolo all’autorizzazione del Giudice Tutelare, non ne certifica la nullità: di sicuro, però, pone un importante paletto nella fase pre-tesseramento e, soprattutto, ne condiziona la validità ad un assenso, quello per l’appunto del Giudice Tutelare, assolutamente inesistente nei tesseramenti in vigore.

Si potrà obiettare che, una volta ottenuta l’autorizzazione ad hoc, la questione tornerà sui binari di partenza, ossia caratterizzata dal vincolo pluriennale ma, nel frattempo, uno scossone importante è stato dato ai tesseramenti in corso.

Per i meno avvezzi alle tematiche giurisportive, si segnala come il vincolo di cui si dibatte altro non sia se non una clausola contrattuale che impone, al giovane atleta che intende tesserarsi per una qualsiasi società sportiva affiliata al CONI, di non poter liberamente cambiare la propria società sportiva di appartenenza sino al compimento del venticinquesimo anno di età.

E ciò in barba a qualsiasi esigenza di natura sociale, umana, ricreativa e, anche d’ambizione, rapportabile all’atleta sia che esso risulti particolarmente dotato e destinato ad una brillante carriera, sia che, più semplicemente, sia intento a praticare una disciplina sportiva al mero fine di soddisfare una passione ricreativo-sociale.

Chi scrive, da anni, sia nell’esercizio professionale che nelle riflessioni dottrinali a cui si è prestato, ritiene che quello indicato dal Giudice di Verbania sia solo uno dei motivi atti ad inficiare la normativa sul vincolo e, grazie agli studi dottrinali di chi l’ha preceduto, è in grado di indicare una serie di motivi atti ad indurre i Giudici Ordinari a decretarne definitivamente l’illegittimità.

Come accennato, tanti e giuridicamente importanti sono i motivi di doglianza in relazione alla presenza di un simile limite al libero tesseramento degli atleti giovani e/o dilettanti. Basti pensare al fatto che, non potendo svincolarsi a loro piacimento, i minori vengono privati del diritto alla pratica sportiva, dapprima come attività di sfogo e divertimento ed, in seconda battuta, come fonte di importanti garanzie costituzionali nonché di diritti consolidati a livello internazionale.

Impedire il recesso dal contratto di tesseramento (il cosidetto “cartellino”) ad un giovane atleta cozza, inoltre, con una serie di normative a tutela del “fanciullo”, definizione entro cui l’art. 1 della “Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia” riconduce tutti i soggetti che non abbiano ancora compiuto il 18? anno d’età.

Paradossale, peraltro, che detto vincolo, che per i professionisti è stato abolito sin dal 1981, rimanga in vigore per i giovani ed i dilettanti, ossia in contesti in cui, tendenzialmente, la pratica sportiva non è vista come fonte di guadagno ma mera attività ricreativa.

Il vincolo di cui alla fattispecie che si dibatte viola nell’ordine:

– il diritto al gioco spettante ad ogni minore stabilito dall’art 31 L. 27 maggio 1991, n. 176 che concede al minore la possibilità di dedicarsi al gioco e all’attività ricreativa proprie della sua età.

– il diritto di praticare senza difficoltà la propria attività agonistica rinvenibile nelle libertà sociali ed individuali di cui alla Costituzione e nell’art 1 L. 23 marzo 1981, n. 91 che rende “libero” l’esercizio dell’attività sportiva , sia essa svolta individualmente che in forma collettiva;

– la libertà d’associazione che comprende anche il “diritto di dissociazione”, tutelato dall’art 18 della Costituzione, nonché dall’art 11 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (L. 4 agosto 1955 n. 848) e, da ultimo, dall’art 22 del patto internazionale sui diritti civili e politici;

– il diritto di recedere dall’associazione qualora l’associato non abbia assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato, secondo quanto previsto dall’art 24 del codice civile (si vedrà in seguito come un vincolo fino al 25° anno di età non possa ritenersi congruo quale tempo determinato);

– il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art 3 della Costituzione data la parzialità del trattamento riservato illogicamente agli atleti professionisti per i quali l’art 16 L. 23 marzo 1981 ha disposto espressamente l’abolizione del vincolo sportivo;

– il principio che deve caratterizzare i nuovi statuti e regolamenti delle federazioni sportive, di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di parità e in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale (art. 16 co 1, D. Lgs 23 luglio 1999, n. 242).

Ad ogni modo, pur in presenza di alcune riserve che andranno affrontate e che renderanno il dibattito ancor più interessante a livello giuridico, la pronuncia del Tribunale di Verbania, riveste i dettami di un primo importante passo nella direzione di “liberare” i giovani atleti che, spesso, per poter praticare la loro disciplina preferita sono soggetti ai ricatti suindicati, senza dimenticare che, anche in costanza di detta abnorme normativa, è previsto un sistema di tutela, già vigente ancorché poco diffuso e poco conosciuto, ossia l’art. 108 NOIF che permette ai calciatori giovani-dilettanti di poter inserire, previa richiesta di apposito modulo, una clausola che prevede il libero svincolo al termine di ogni stagione sportiva, previo congiunto accordo tra il tesserato e la società di appartenenza.

A questo punto, ora che un primo paletto è stato posto in essere a mezzo della sentenza de qua, non resta che completare l’opera di “abbattimento” di detto vincolo utilizzando tutti gli spunti giuridici suesposti.

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Alessio Rui

Avvocato, Studio Legale AREA, San Don? di Piave (VE). Dopo l'esame di Stato ha maturato un'esperienza di 11 anni presso uno studio legale multidisciplinare a San Don? di Piave. Specializzato in diritto dello sport, ha frequentato nel 2004 un corso organizzato dall'Universit? degli Studi di Padova e nel 2012, il master Altalex in diritto dello sport e giustizia sportiva tenutosi a Padova, con appendice nel 2014, a seguito della riforma del Codice di Giustizia Sportiva. Ha preso parte a eventi e convegni sulla materia ed ? stato Presidente di un Collegio Arbitrale su nomina della Corte Federale della Federazione Ciclistica. Dal 2005 collabora con la rivista "Giustizia Sportiva".

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Commento

  1. Egregio Collega,
    anzitutto La ringrazio per aver portato alla luce questa pronuncia in materia di diritto sportivo, a suo modo molto interessante.
    Non v?? dubbio che l?anzidetta si inserisca all?interno di una disputa che va avanti, ormai, da lungo tempo, mettendo di fronte, su posizioni antitetiche, i sostenitori del vincolo sportivo e coloro, tra i quali sembrerebbe iscriversi anche Lei, che promuovono l?abolizione assoluta di quest?ultimo.
    Lungi dal connotare di vis polemica questo commento, ma anzi provando solo ad approntare un ragionamento diverso, mi permetto di dire anche la (umilissima) mia sull?argomento.
    Dalle poche informazioni rapidamente deducibili, con riferimento alla sentenza citata, questa sembrerebbe un improbabile ?colpo di tacco?, tanto scenografico quanto inutile, in cui di tanto in tanto si diletta la nostra giurisprudenza. E la ragione di tale affermazione ? duplice: in primis, da un punto di vista sistematico, richiamare l?art.320 del Codice Civile, sostenendo che la sottoscrizione del tesseramento con una societ? sportiva (evidentemente dilettantistica) modifichi l?aspetto economico/patrimoniale di un minore, sembra una forzatura estrema. In secondo luogo, in un paese in cui gli iscritti alle Federazioni o agli Enti di promozione sportiva raggiungono gli 11 milioni (dati CONI) ed in cui i tesserati nell?attivit? giovanile della sola FIGC sfioravano le 900 mila unit? (dati FIGC 2012), la semplice ipotesi di subordinare l?attivit? della pratica sportiva (latu sensu agonistica) all?autorizzazione di un giudice tutelare, con la conseguente inondazione di istanze negli uffici giudiziari, senza aver elementi per comprendere in base a cosa tale autorizzazione possa esser concessa o negata, sembrerebbe completamente disancorata dalla realt? pratica, con riflessi negativi anche relativamente alla libert? di associazione e alla pratica sportiva stesse.
    Qualora ci? non fosse sufficiente, subordinare il tesseramento alla procedura autorizzativa ora indicata scardinerebbe, oltre all?istituto del vincolo sportivo, anche l?impalcatura faticosamente costruita dal decreto legge 220 del 2003 e, quindi, il principio cardine dell?autonomia dell?ordinamento sportivo che, con i dovuti bilanciamenti, non va mai perso di vista.
    Per di pi?, mi sia permesso di obiettare che le motivazioni addotte per l?abolizione del vincolo sono piuttosto deboli, facilmente contrastabili (da parte di ogni federazione sportiva) e foriere di problemi diversi, per tacere del fatto che si protraggono accostamenti e similitudini che non hanno motivo di esistere, data la specificit? del fenomeno sportivo.
    Analizzando, nell?ordine, le supposte violazioni del vincolo sportivo, si pu? evidenziare quanto segue:
    i) far rientrare nel diritto al gioco, stabilito dall?art. 31 della l. n. 176/1991, anche l?attivit? agonistica, significa operare una interpretazione ?onnicomprensiva? del significato del termine ?gioco?, cos? come utilizzato all?interno della legge citata e rispetto alle finalit? intrinseche alla stessa legge, che non ha alcun riguardo all?attivit? agonistica, organizzata da ordinamenti che, seppur in dovere di non sconfinare nell?illegittimit?, sono e restano autonomi;
    ii) la legge 91/1981, nata nell?ottica di tutelare gli sportivi professionisti (prendendo le mosse, ovviamente, dall?attivit? calcistica), fa riferimento, all?art.1, all?attivit? sportiva in forma individuale e collettiva, ma non inerisce alle associazioni. L?incipit della legge, ed il termine ?libero? ivi utilizzato, ? il mezzo per equilibrare (ed evitare, per quanto possibile), l?intervento dell?ordinamento statale, da un lato, e di quello sportivo, dall?altro;
    iii) per ragioni similari, mi sembra del tutto scorretto l?ulteriore richiamo alla legge 91/81 per evidenziarne la violazione dell?art. 3 e del principio di uguaglianza sostanziale: gli atleti professionisti e gli atleti dilettanti, per definizione, non sono affatto equiparabili, poich? svolgono l?attivit? sportiva per fini profondamente diversi. La legge citata, infatti, aveva tra gli altri scopi quello di tutelare la posizione degli atleti professionisti in ambito lavorativo, posizione che, almeno in teoria e nel dibattito aperto, non riguarda certamente gli atleti dilettanti.
    Premesso questo, a scanso di ogni equivoco, si chiarisce che chi scrive non ? un fan del vincolo sportivo ma, anzi, ne ? stato personalmente ?vittima?, come in seguito si avr? modo di spiegare. Tuttavia, per realizzare l?opera di ?abbattimento? auspicata (ma che io preferirei chiamare di riforma), lo spunto da Lei suggerito che meglio si presta ad esser cavalcato ? quello relativo al diritto di associazione.
    Beninteso, anche in questo caso mi sento di prendere rapidamente le distanze da una immediata e integrale analogia con le associazioni come intese dall?ordinamento statale: come gi? spiegato, non si pu? tralasciare la profonda diversit? che connota le associazioni sportive (dilettantistiche) rispetto ad una qualsiasi associazione.
    Le associazioni sportive, infatti, diversamente dalle associazioni genericamente considerate nella Carta Costituzionale, mostrano un quid pluris che si sostanzia nel formare l?atleta, anche in vista di una auspicabile carriera professionistica. Remunerazione (in senso generico) per tale attivit?, ? il premio di preparazione, modulato e calcolato in maniera differente (almeno con riguardo alle norme della FIGC) con riguardo ai cd. ?professionisti ? giovani di serie? (art. 33 delle N.O.I.F.) ed ai cd. ?giovani dilettanti? (art. 32 delle N.O.I.F.). Presupposto fondamentale per il premio di preparazione, quindi, non pu? che esser l?esistenza del vincolo sportivo stesso. La sua eliminazione in toto comporterebbe una gravissima perdita per tutte le societ? che si occupano della crescita dei giovani atleti, alle quali si richiederebbe, in sostanza, di operare per la sola gloria: la possibilit? di recedere ad nutum dal rapporto senza l?eventualit? per l?associazione sportiva di origine di ottenere la corresponsione di un?indennit?, infatti, costituirebbe un forte ostacolo all?investimento nella promozione dello sport giovanile, non tanto in ottica di potenziale lucro derivante dalla gestione dell?associazione sportiva, quanto piuttosto sotto l?aspetto della copertura dei costi che la pratica sportiva inevitabilmente impone.
    Chiarito quanto precede, la revisione del vincolo sportivo per gli atleti dilettanti ? sicuramente quanto mai opportuna. Riallacciandomi, infatti, al principio di libert? associativa (e dissociativa), ? il vincolo a tempo indeterminato o di durata irragionevolmente lunga che deve esser attaccato e superato.
    L?esempio citato della scadenza del vincolo sportivo al compimento dei 25 anni, nonostante rappresenti, tra gli sport pi? popolari quello di durata inferiore (valido solo per la FIGC, e non per altre federazioni ove vengono sforati i 30 anni di et?, a meno di modifiche ad oggi, per me, ignote) ? gi? un dato di per s? sufficiente a dimostrare la sua irragionevolezza e la sua, conseguente, illegittimit?.
    Considerando che, mediamente, l?aspettativa di vita ?sportiva? di un atleta dilettante possa durare intorno ai 20/25 anni (dai 14 anni fino ai 40), non pu? essere ritenuto congruo un termine che renda impossibile per l?atleta stesso, se non con il consenso della societ? di appartenenza, ?svincolarsi? per circa la met? della propria ?carriera? sportiva.
    Senza aver la presunzione di fornire una soluzione al problema in queste poche righe, uno dei primi passi da compiere sarebbe senz?altro quello di superare definitivamente la netta (e ormai troppo semplicistica) bipartizione tra professionisti e dilettanti. Una tale divisione, infatti, non tiene conto di chi si avvicina all?attivit? agonistica senza aver fatto parte, ad es., di una scuola calcio (ente di ?formazione?); traendo spunto dalla citata vicenda autobiografica, entrare a far parte, a 17 anni, di una squadra militante in seconda categoria, non consente certamente di beneficiare (n? tantomeno di sostenere si sia beneficiato) della formazione che, invece, sicuramente, tocca chi si tessera per una scuola calcio. A fronte di questa evidente differenza, con riferimento ai primi non solo sembrerebbe irragionevole un vincolo sino all?et? di 25 anni, ma non pu? ritenersi legittimo alcun tipo di vincolo, poich? costoro, oltre ad esser destinati con buona verosimiglianza ad una carriera dai connotati marcatamente amatoriali, non debbono riconoscere a nessun addetto ai lavori la propria formazione tecnica (intesa come attivit? che da? diritto al premio di preparazione).
    Quanto agli atleti che, al compimento dei 14 anni, sottoscrivono il cd. tesseramento per le leghe dilettantistiche, un vincolo ridotto sino, ad es., ai 20 anni, sembrerebbe rientrare nell?orbita della ragionevolezza e della legittimit?, considerato anche che, in un mondo in cui, ormai, anche la sfera dilettantistica protende sempre pi? verso il professionismo, ? difficile ipotizzare che, superata la soglia di et? ora indicata, vi sia una societ? disposta a riconoscere il premio di formazione per atleti in l? con gli anni e che, pertanto, la persistenza di tale vincolo comporterebbe solamente una insopportabile (ed incomprensibile) compressione del piacere di praticare sport di un (comunque ancora giovane) atleta.
    Consapevole della complessit? del tema trattato, e senza la presunzione di aver riassunto ogni sua sfaccettatura in queste poche righe, mi auguro di aver offerto un contributo positivo ad una problematica che, pi? prima che poi, dovr? esser affrontata a risolta anche dagli organi deputati e porgo cordiali saluti.

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