Sentenze

Tribunale di Gorizia, Sez. Civile – Sentenza n. 258/2016 del 21.06.2016 (Dott.ssa. A. Barzazi)

Azione negatoria servitutis

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Gorizia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. XXX/2010, promossa con atto di citazione notificato il 18.6.2010

DA

T. C., rappresentato e difeso dall’avv. F. A. del Foro di Venezia e dall’avv. F. L. G. del Foro di Gorizia, quest’ultimo domiciliatario, per procura a margine dell’atto e memoria di nomina di nuovo difensore depositato il 17.5.2013;

attore;

CONTRO

E. D. S.P.A., con sede legale in Roma, via , in persona del dirigente procuratore ing. F. R., rappresentata e difesa dagli avv. G. B. Z., C. F., F. O., quest’ultimo domiciliatario, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.10.2010;

convenuta;

CON L’INTERVENTO DI

E. S.P.A., con sede legale in Roma, , in persona del procuratore speciale E. D. s.p.a., e, per quest’ultima del dirigente procuratore ing. S. D., rappresentata e difesa dagli avv. G. B. Z., C. F., F. O., quest’ultimo domiciliatario, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata all’udienza del 16.9.2015;

interveniente volontaria;

in punto: azione negatoria servitutis; condanna alla rimozione dell’elettrodotto e al risarcimento del danno.

CONCLUSIONI
Per l’attore: in via preliminare: rigettarsi tutte le eccezioni preliminari svolte da E. D. Spa e da E. Spa, nelle rispettive comparse di costituzione e risposta; in via principale di merito: 1. Dichiarare che non esiste alcuna servitù di elettrodotto a carico del fondo di proprietà dell’attore T. C. ed a favore di E. Spa e/o E. D. Spa, in località Cassegliano Partita Tavolare n. 264, pp.cc. nn. 269/99 e 269/135; 2. Condannare le parti convenute E. Spa e E. D. Spa in solido tra loro, ovvero condannare quella tra le parti convenute che risulterà obbligata, a rimuovere a propria cura e spese, entro e non oltre il termine di 90 giorni dal deposito della sentenza, tutti i manufatti costituenti la linea di elettrodotto a media tensione colà esistente; 3. Condannare le parti convenute E. Spa e E. D. Spa in solido tra loro, ovvero condannare quella tra le parti convenute che risulterà obbligata, a risarcire i danni patrimoniali arrecati all’attore nella vicenda in oggetto come indicati e quantificati in atto di citazione, ovvero nella maggior o minor somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa; 4. Sulle domande riconvenzionali avversarie: Rigettarsi tutte le domande svolte da E. D. Spa in via riconvenzionale, nonché le medesime riproposte in via subordinata in via riconvenzionale anche da E. Spa. In subordine, in caso di accoglimento delle domande sopra indicate e nei limiti in cui sia ritenuto ammissibile, condannarsi E. Spa e E. D. Spa in solido tra loro, ovvero condannare quella tra le parti convenute che risulterà obbligata, al calcolo e al versamento della indennità dovuta per la costituzione della servitù e mai corrisposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con condanna generica al risarcimento dei danni; 5. condannare le parti convenute E. Spa e E. D. Spa in solido tra loro, ovvero condannare quella tra le parti convenute che risulterà obbligata, al rimborso delle spese di causa, con vittoria di diritti ed onorari; 6. In via istruttoria: si insiste sulla chiesta CTU, come chiesta in atti con la prima memoria 186, VI comma c.p.c. depositata il 04.05.2011 e nella terza memoria 186, VI comma c.p.c. depositata il 22.06.2011, volta ad accertare e quantificare i danni arrecati all’attore.
Per la convenuta E. D. S.P.A.: In via preliminare dichiararsi la nullità dell’atto di citazione; sempre in via preliminare dichiararsi il difetto di giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria, in quanto la controversia è soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; nel merito respingersi, adversis reiectis, la domanda attorea; in via riconvenzionale, previa revoca della ordinanza di data 18.6.2014 nella parte in cui viene ritenuta la ammissibilità della produzione documentale di controparte avvenuta nel corso della udienza tenutasi nella stessa data: a) Accertarsi e dichiararsi, previe le declaratorie tutte del caso, che in virtù della scrittura privata di data 5.11.1964 è stata costituita una servitù di elettrodotto a favore di E. S.p.A. (ora E. D. S.p.A.) a peso delle particelle indicate nella medesima scrittura privata (ora pp.cc. 269/135 e 269/99, c.t. 1° della PT 264 di Cassegliano) di proprietà dell’attore ed a favore della PT 1583 di San Pier d’Isonzo, c.t. 1°, p.c. 747, di proprietà di E. D. S.p.A. con sede in Roma, come da piano allegato alla c.t.u. del geom. R. R. di data 24.7.15-28.8.15; b) In via subordinata ed alternativa pronunciarsi sentenza che faccia gli stessi effetti del contratto di data 5.11.1964 e conseguentemente dichiararsi la costituzione di servitù di elettrodotto come al punto che precede; c) In via ulteriormente subordinata ed alternativa dichiararsi l’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di elettrodotto di cui al punto a); d) In via di estremo subordine dichiararsi la costituzione di servitù coattiva di elettrodotto come al punto a); in ogni caso con favore di spese.
Per l’interveniente E. S.P.A.: in via preliminare dichiararsi l’inesistenza e/o nullità della citazione di E. S.P.A. corrente in Roma e avente codice fiscale e partita  IVA . In via preliminare subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di E. S.P.A. come sopra identificata. Sempre in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, in quanto la controversia è soggetta alla giurisdizione esclusiva del  giudice amministrativo. In via subordinata, per la denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni preliminari sopra esposte, nel merito respingersi, adversis reiectis, la domanda attorea. Sempre in subordine, chiede accogliersi le domande proposte in via riconvenzionale da E. D. s.p.a..
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione avanti all’intestato Tribunale, notificato il 18.6.2010, T. C. ha evocato in giudizio E. s.p.a. con sede in Roma via . e P.I. , chiedendo l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di elettrodotto a peso del fondo di sua proprietà in località Cassegliano, censito nella P.T. 264, pp.cc. nn. 269/99 e 269/135, la rimozione dei manufatti, costituenti una linea di elettrodotto a media tensione, insistenti sul suo fondo, la condanna di E. S.P.A. al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all’installazione dei predetti manufatti, danni consistenti nella perdita delle piante distrutte da E. S.P.A. nel corso degli interventi manutentivi e nel danneggiamento di altre piante prossime alla fascia di asservimento, nella perdita del contributo europeo per il mancato mantenimento ventennale delle piante messe a dimora, nell’occupazione abusiva del fondo dal 1946 all’attualità, nel mancato guadagno per sedici anni di mancata coltivazione.
Si è costituita tempestivamente E. D. S.P.A., eccependo preliminarmente la nullità dell’atto di citazione, stante l’incertezza sul reale destinatario delle domande; infatti, nonostante fosse stata indicata come convenuta E. S.P.A., società distinta, in luogo della sede legale della stessa era stata menzionata la sede legale di E. D. S.P.A. e presso tale sede era stata notificata la citazione. La convenuta ha precisato di essere succeduta a titolo particolare ad E. S.P.A., in forza di un conferimento del ramo d’azienda avente ad oggetto la distribuzione e vendita di energia elettrica ai clienti vincolati; la linea indicata nella citazione era gestita da E. D. S.P.A.. La convenuta ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo la linea elettrica della quale si chiedeva la rimozione un’opera di pubblica utilità. Nel merito, ha sostenuto l’infondatezza delle domande attoree, esponendo che in data 5.11.1964 la Società F. di per azioni aveva stipulato con il padre dell’odierno attore un contratto che, pur essendo stato formalmente intestato come contratto preliminare, era in realtà un contratto definitivo, con effetti vincolanti per l’erede odierno attore, anche in difetto della formale intavolazione. La convenuta ha chiesto in via riconvenzionale gradata: -l’accertamento dell’intervenuta costituzione della servitù di elettrodotto in forza della scrittura privata del 5.11.1964; -la pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c. di costituzione della servitù, in relazione alla quale erano già state versate le indennità di legge; -l’accertamento dell’acquisto per usucapione della servitù; -la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto lungo il tracciato esistente. Contestata la fondatezza della domanda risarcitoria, la convenuta ha rassegnato le conclusioni riportate nell’epigrafe.
All’esito della prima udienza, il giudice istruttore, sentite le parti, ha disposto la rinnovazione della notifica della citazione ad E. S.P.A..
Nell’udienza fissata per la decisione sulle istanze istruttorie, ai sensi dell’art. 184 c.p.c., il procuratore attoreo ha rinunciato al mandato, venendo sostituito da altro difensore. Mutato il giudicante, parte attrice ha prodotto ulteriore documentazione che ha sostenuto essere stata formata in data successiva alla scadenza dei termini per le memorie autorizzate ex art. 183 c 6 c.p.c., assegnando alla controparte termine per controdedurre. Altro giudice istruttore subentrato a seguito di nuova riassegnazione, il sottoscritto magistrato, ha disposto consulenza tecnica d’ufficio volta a verificare il posizionamento dell’elettrodotto sul fondo attoreo ed il permanere del suo esercizio, nonché ad acquisire la rappresentazione grafica dell’impianto e delle fasce di rispetto laterali, con tutte le indicazioni necessarie ai fini dell’eventuale intavolazione. Successivamente al deposito della relazione da parte del consulente d’ufficio, si è costituita E. S.P.A., rassegnando le conclusioni riportate nell’epigrafe. Respinte le richieste attoree di integrazione dell’indagine tecnica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Deve preliminarmente essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta.
L’attore, infatti, ha proposto l’azione negatoria servitutis in relazione all’asservimento del suo fondo avvenuto nell’incontestata carenza di un provvedimento ablatorio, avendo al tempo la Società F. di Elettricità per azioni (cui succedette E.) optato per la soluzione della costituzione convenzionale della servitù di elettrodotto, anche se al contratto preliminare prodotto non fece seguito la stipulazione dell’atto pubblico previsto dallo stesso preliminare ai fini della pubblicità immobiliare.
L’apprensione (o il mantenimento) senza titolo del fondo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un manufatto comportante una servitù di fatto “sia che la realizzazione dell’opera non sia stata autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di un provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali “in re aliena”, ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per intervento giudiziale) rimosso il manufatto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita regolare servitù; ciò anche nell’ipotesi in cui siano realizzate condutture per il transito delle acque o dei liquami, ovvero altri manufatti necessari a consentirlo, posto che, per il verificarsi dell’occupazione espropriativa, è necessario che si realizzi la irreversibile trasformazione del fondo appreso nell’opera pubblica e si determini l’impossibilità giuridica dell’utilizzazione futura del bene, in conformità alla sua precedente destinazione” (così Cass., sez. I civ., 2.12.2013, n. 26965, in relazione alla realizzazione di una condotta fognaria entro un fondo di proprietà privata). La dichiarazione di pubblica utilità in difetto di un provvedimento di asservimento conseguente non può determinare alcun aftievolimento del diritto reale del privato.
Non è prospettabile alcuna nullità dell’atto di citazione in relazione all’individuazione della parte convenuta; certo all’attore è ascrivibile l’incompleta indicazione della denominazione della società evocata, ma che quest’ultima fosse proprio la convenuta E. D. s.p.a., che ha infatti accettato il contraddittorio, è reso evidente dalle convergenti indicazioni del numero di codice fiscale e partita IVA di tale società e della sua sede. La mera notifica dell’atto di citazione ad E. S.P.A.
presso la sua sede, disposta dal precedente istruttore, non può valere ad attribuire a quest’ultima la posizione di soggetto convenuto o chiamato iussu iudicis, atteso che la vocatio e l’editio actionis risultavano rivolte alla società controllata E. D. s.p.a. e che il giudice si è limitato a disporre “di rinnovare la notifica della citazione nei confronti di E. s.p.a.”. Come ricordato dalla stessa convenuta e dall’intervenuta E. S.P.A., il D.L.vo 16.3.1999 n. 79, attuativa della direttiva comunitaria 96/92/CE, ha previsto la costituzione, da parte di E. S.P.A., di società separate per lo svolgimento delle attività di produzione di energia elettrica, di distribuzione e vendita di energia elettrica ai clienti vincolati, di vendita ai clienti idonei, di esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione, nonché il conferimento a dette società, di tutti i beni e i rapporti giuridici relativi all’oggetto delle loro attività. Il conferimento dei rami d’azienda è stato pertanto imposto dalla legge e l’elettrodotto di cui si discute è stato trasferito alla convenuta. L’ingresso (tardivo, rispetto alle preclusioni) di E. S.P.A. nella causa deve pertanto essere ricondotto all’intervento volontario.
Venendo al merito della causa, la domanda attorea di accertamento negativo deve essere disattesa, risultando fondata la domanda riconvenzionale della convenuta di accertamento dell’acquisto del diritto di servitù per usucapione.
L’attore ha prodotto il “preliminare di concessione di servitù di elettrodotto”, datato 5.11.1964, che indica quali parti la Società F. di Elettricità per azioni, asseritamente rappresentata “congiuntamente dal Direttore ing. L. G. e da un Capo Servizio” e l’ing. S. C., padre dell’odierno attore. La scrittura, redatta su fogli “uso bollo” reca nell’ultima pagina la sottoscrizione di S. C., nella fotocopia si intravedono dei segni sulla parte sinistra di tale pagina, fuori del margine laterale. L’attore ha sostenuto trattarsi di una mera bozza di contratto mai perfezionatosi, non sottoscritto dai due funzionari che avrebbero dovuto rappresentare la predetta società; per contro, la convenuta non è stata in grado di produrre la copia eventualmente in suo possesso, ma ha sostenuto la vincolatività della scrittura per l’attore.
Ostano all’accoglimento della tesi della convenuta le condivisibili considerazioni svolte dalla Suprema Corte in due pronunce, la prima delle quali relativa ad una scrittura nella quale si prevedeva la costituzione di un diritto di abitazione: “In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ”ad substantiam”, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti ”ex nunc” e non ”ex tunc”, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano; ne consegue che tale meccanismo non opera se l’altra parte abbia “medio tempore ” revocato la proposta, ovvero se colui che aveva sottoscritto l’atto incompleto non sia più in vita nel momento della produzione, determinando la morte, di regola, l’estinzione automatica della proposta (art. 1329 c.c.), non più impegnativa per gli eredi” (Cass., sez. I civ., 24.3.2016, n. 5919; Cass., sez. II civ., 17.10.2006, n. 22223).
Lo stesso attore, a pag. 1 della memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., riconosce che l’elettrodotto per cui è causa venne costruito nel 1964 e ciò del resto trova conferma nella lettura dei provvedimenti prodotti dalla convenuta sub 2) e 3); nessuna contestazione è stata svolta dall’attore nelle memorie autorizzate ex art. 183 c. 6 c.p.c. in ordine ai presupposti fattuali dell’invocata usucapione, che, come noto, rappresenta una vicenda acquisitiva extratavolare, rispetto alla quale l’intavolazione nel libro fondiario assume valenza meramente dichiarativa. La servitù di elettrodotto è per certo dotata del requisito dell’apparenza, ove si consideri la presenza di due tralicci che reggono i cavi ed il taglio delle piante lungo il percorso dei cavi (si vedano le fotografie allegate alla relazione del consulente d’ufficio).
Ne consegue che può ritenersi provato l’acquisto a titolo originario, per usucapione, in ragione del possesso ultraventennale, del diritto di servitù di elettrodotto a peso delle particelle catastali di proprietà attorea indicate dal geom. R. nel suo elaborato, lungo il tracciato individuato sulla base della situazione di fatto, la cui larghezza è stata individuata sulla base dello stato dei luoghi e della normativa secondaria tecnica richiamata dalle disposizioni primarie. L’accertamento dell’acquisto per usucapione del diritto di servitù di elettrodotto deve essere pronunciato in favore dell’odierna convenuta, in applicazione dell’art. 1146 c. 2 c.c., ritenuto applicabile dalla giurisprudenza di legittimità anche nel sistema tavolare (Cass., sez. II civ., 14.6.2013, n. 15020; Cass., sez. II civ.)
Si dissente dalla decisione del precedente istruttore di ammettere la produzione della documentazione offerta dall’attore all’udienza del 18.6.2014, dovendo ritenersi la stessa manifestamente tardiva, in quanto ottenuta a fronte di una richiesta attorea del 3.4.2014, a termini per le integrazioni istruttorie ampiamente scaduti. La documentazione risulta comunque irrilevante, in quanto evidentemente non può riferirsi all’elettrodotto oggetto di causa, insistente sulla proprietà attorea, dal momento che essa si riferisce ad un elettrodotto demolito. In relazione all’acquisto per usucapione, peraltro, l’eventuale fatto estintivo del non uso avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepito.
Il ventennio necessario ai fini dell’acquisto per usucapione deve ritenersi maturato alla fine del 1984. La retroattività degli effetti dell’acquisto per usucapione al momento dell’iniziale esercizio del possesso corrispondente all’esercizio del diritto di servitù esclude ab origine l’illiceità permanente della condotta dell’usucapente e quindi anche la tutela risarcitoria (così Cass., sez. III civ., ord. 8.9.2006, n. 19294; Cass., sez. II civ., 25.3.1998, n. 3153), tutela che, comunque, sarebbe pacificamente prescritta, come tempestivamente eccepito dalla convenuta, con richiamo all’art. 2497 c.c., tenuto conto della mancata prova del compimento di atti interruttivi prima della promozione della presente causa. Se tale argomentazione assume rilievo decisivo ed assorbente, deve ulteriormente osservarsi che all’accoglimento della domanda risarcitoria relativamente alle altre poste di danno osterebbe comunque la completa genericità delle richieste, mai implementate entro il verificarsi delle preclusioni rispetto alle mere enunciazioni contenute nell’atto di citazione.
Gli oneri della consulenza tecnica d’ufficio, come liquidati con decreto di questo giudice di data, debbono essere posti definitivamente a carico della convenuta, essendo funzionali all’interesse della stessa all’intavolazione del diritto di servitù.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra l’attore e la convenuta, mentre possono essere integralmente compensate nei rapporti tra l’attore ed E. S.P.A., avendo il primo notificato la citazione su ordine del giudice, senza svolgere domande nei confronti della predetta società, costituitasi oltre il verificarsi delle preclusioni per aderire alla richieste della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Gorizia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
1) rigetta le domande attoree, nonché le domande riconvenzionali di cui ai punti a) e b delle conclusioni della convenuta;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale di cui al punto c) delle conclusioni della convenuta, accerta e dichiara a favore della convenuta E. D. S.P.A., l’acquisto a titolo originario, per usucapione, della servitù di elettrodotto a peso dei fondi di proprietà attorea pp.cc. 269/135 e 269/99, censiti nel c.t. I della P.T. 264 di Cassegliano, lungo il tracciato rappresentato nel piano di servitù allegato 2 alla relazione del consulente tecnico d’ufficio geom. R. R., di data 24.7.2015;
3) pone definitivamente a carico di E. D. S.R.L. gli oneri della consulenza tecnica d’ufficio, come liquidati con decreto di questo giudice di data 3.3.2016;
4) condanna l’attore a rifondere le spese processuali in favore della convenuta E. D. S.P.A., che liquida in € 4.500,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al C.P.A. e all’I.V.A..
Gorizia, 21 giugno 2016.
Il Giudice
dott.ssa Barzazi  Annalisa

VUOI CONSULTARE TUTTE LE SENTENZE
DEL TUO TRIBUNALE?

logo-grande

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button