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Voli e ritardi: cosa prevede il regolamento europeo n. 261/2004

In tema di disagi legati al volo, il regolamento europeo n. 261/2004 obbliga le compagnie aeree a indennizzare i passeggeri sia per cancellazioni che per i ritardi oltre soglie ben specifiche in proporzione alla distanza coperta. Se le circostanze vengono rispettate, l’indennizzo è quindi la regola e dimostrare il contrario spetta solo alla compagnia interessata.
Il maltempo è una scusa molto usata quando si tratta di ritardi e cancellazioni, in quanto giudicata una variabile non prevedibile. Il giudice di pace di Alcamo, però, non è d’accordo, e ha condannato Ryanair all’indennizzo di un passeggero che, dopo aver subito 3 ore di ritardo, si è visto negare il suo diritto alla restituzione di 250 euro proprio a causa della pioggia. La sentenza, giudicando i fatti, non lascia spazio a dubbi: nel caso in esame, il maltempo è una circostanza ordinaria e prevedibile, e ogni compagnia aerea deve attrezzarsi per poterla affrontare. Nulla di definitivo, comunque, in quanto la sentenza è di primo grado e Ryanair farà sicuramente ricorso.
C’è una bella differenza tra situazioni eccezionali e prevedibili. Come sottolinea l’avvocato della difesa, «il vulcano islandese che qualche anno fa ha riempito di cenere i cieli di mezza Europa è una circostanza eccezionale» e «anche una vera e propria bufera lo sarebbe. Ma un po’ di pioggia no, e neanche quel po’ di nebbia con cui a volte i vettori aerei provano a giustificarsi».
Con la sentenza di primo grado, il passeggero ha ottenuto sì l’indennizzo di 250 euro, ma anche il rimborso delle spese legali.
Un invito giunge dall’avvocato difensore, il quale invita le vittime di disagi a non demordere nelle richieste di indennizzo, se queste, ovviamente, giustificate e legittime.
La norma europea
La tutela garantita dall’Unione Europea prevede:

  • In caso di cancellazione del volo senza preavviso di almeno 2 settimane (7 giorni se offerte delle alternative), il passeggero può ottenere il rimborso del biglietto e un risarcimento tra i 250 e i 600 euro;
  • In caso di un ritardo compreso tra le 2 e le 4 ore, non comunicato al passeggero con 24 ore di anticipo, il passeggero ha diritto a pasti, eventuale sistemazione in albergo, rimborso del biglietto e di parte della vacanza non goduta (solo nei casi di pacchetti) se, a causa del disagio, il viaggio viene reso inutile.

Tutto ciò, sempre in base alla distanza coperta dal volo.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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