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Vittime del terrorismo: l’applicabilità delle liquidazioni

Corte di Cassazione – sentenza n. 6214/2022, sez. Unite Civile

Corte di Cassazione – sentenza n. 6214/2022, sez. Unite Civile
Tema: Assistenza pubblica
Presidente: G. Raimondi
Relatore: C. Marotta

VITTIME DEL TERRORISMO – ART. 6, COMMA 1, DELLA L. N. 206 DEL 2004 – NATURA SELETTIVO-REGOLATIVA – CONSEGUENZE – LIQUIDAZIONI SUCCESSIVE ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE – APPLICABILITÀ – CRITERI PREVISTI DAGLI ARTT. 3 E 4 DEL D.P.R. N. 181 DEL 2009

«Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, in tema di speciali elargizioni per le vittime del terrorismo, hanno affermato che l’art. 6, comma 1, della l. n. 206 del 2004 ha una funzione, non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni effettuate successivamente alla sua entrata in vigore, e i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati, devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009.»

Fonte: Corte di Cassazione
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