Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. Lavoro – Sentenza 192/2015 del 17.7.2015 (Dott.ssa Bassi)

Qualificazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona
Sezione Lavoro

nella persona del Giudice dott. Maddalena Bassi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 28.7.2011

DA

A.A., comparso in causa a mezzo dell’avv. P. B. del foro di Como e degli avv.ti R. C. e M. P. del foro di Verona per mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimi in Verona,

CONTRO

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, comparso in causa ai sensi dell’art. 417 bis cpc a mezzo del funzionario dott. N. N. ed elettivamente domiciliato in Roma,
OGGETTO: qualifica – pagamento somme
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 25.3.2015
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:

Accertarsi e dichiararsi, per i titoli di cui in narrativa, che il ricorrente ha svolto le mansioni di dirigente presso la Prefettura di Verona dal 16 maggio 2007 al 22 ottobre 2010 e per l’effetto condannarsi il Ministero convenuto a corrispondere al dott. A.A. la somma di € 158.393,51 a titolo di differenze retributive tra l’inquadramento formale attribuito (C3 S) e le mansioni dirigenziali adempiute (dirigente di II fascia) (o quella somma diversa, maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia) oltre alla maggior somma tra gli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data della nascita del diritto al saldo.

Spese ed onorari rifusi.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:

Rigetto in toto del ricorso introduttivo;

si eccepisce la prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 1948 c.c., dell’eventuale riconoscimento delle differenze retributive richieste dal ricorrente;

in via subordinata, per mero tuziorismo, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, si chiede che la fattispecie venga sussunta nell’istituto della “sostituzione” di cui all’art. 11 del CCNL 1998-2001 per il personale del Comparto Ministeri;
in via gradatamente subordinata la fattispecie va sussunta nell’istituto della “reggenza” con applicazione della disciplina giuridica di cui all’art. 20, comma 1°, lettera b) del DPR 8 maggio 1987, n. 266, ed art. 5, comma 2° del DPR n. 44/1990 nonché dell’art. 61 del CCNL 2002-2005 relativo al personale Dirigente dell’Area I, previa decurtazione delle indennità accessorie già percepite dal ricorrente, ai sensi del principio di omnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 24, comma 3, del d. l.vo n. 165/2001;

in via ulteriormente subordinata, si contesta il quantum debeatur determinato sulla base della retribuzione dirigenziale di II fascia, in quanto alla controparte spetterebbe soltanto la retribuzione dirigenziale tabellare con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato, oltre allo scomputo delle indennità accessorie già percepite durante il periodo di riferimento nonché lo scomputo delle somme corrispondenti ai giorni di assenza per: malattia, ferie, aspettative, permessi e festività non coincidenti con il giorno di riposo obbligatorio ed altro, così come da tabella innanzi esposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Espone il ricorrente di essere dipendente del Ministero dell’Interno presso la Prefettura di Verona con la qualifica di Direttore Amministrativo Contabile area C – posizione economica C3 Super e di aver svolto a decorrere dal 16.5.2007, a seguito del collocamento a riposo della dirigente del Servizio di Contabilità e Gestione Finanziaria, mansioni di dirigente di detto servizio, fino al 22.10.2010, quando la qualifica veniva formalmente assegnata al dott. Noviello e che nonostante il rango delle prestazioni eseguite sino al 22.10.2010 ha continuato a percepire la retribuzione propria del livello C3 Super, senza beneficiare di alcun adeguamento economico. Agisce, quindi, in giudizio ai fini dell’accertamento dello svolgimento di mansioni di dirigente di seconda fascia presso la Prefettura di Verona nel periodo dal 16.5.2007 al 22.10.2010 e della condanna del Ministero convenuto alla corresponsione della somma di € 158.393,51 a titolo di differenze retributive.

Si è costituito il Ministero dell’Interno contestando quanto ex adverso dedotto, eccependo la prescrizione quinquennale e deducendo che l’A.A. ha sempre svolto le mansioni rientranti nel proprio profilo professionale di Direttore Amministrativo C3, assumendo l’incarico annuale di posizione organizzativa ai sensi dell’accordo collettivo 31.1.2001 stipulato tra Ministero dell’Interno e OOSS e in via subordinata rilevando che la fattispecie debba essere inquadrata nell’ambito dell’istituto della reggenza. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata istruita oralmente e documentalmente e così decisa, mediante pubblica lettura del dispositivo, all’udienza del 25.3.2015.

Il Ministero convenuto nella propria memoria difensiva non contesta specificatamente le deduzioni attoree in punto di fatto, in ordine alle attività che il ricorrente assume aver svolto, dapprima quale vicario in caso di assenza del dirigente titolare del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria e, quindi, a seguito del pensionamento di detto dirigente, in via stabile e continuativa, fino alla nomina del nuovo dirigente del servizio e di cui fornisce ampia prova documentale. Ed in ogni caso i testi escussi hanno confermato che l’A.A., a seguito del pensionamento della dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria, signora De Domizio Carla, ha svolto in via continuativa e prevalente fino all’insediamento del nuovo dirigente del servizio, dott. Noviello, le funzioni da quest’ultimo attualmente ricoperte. In altri termini il ricorrente per tutto il periodo oggetto di causa ha firmato gli ordinativi di spesa, con conseguente relativa assunzione della responsabilità contabile e ha assunto il controllo della gestione contabile della Prefettura di Verona, svolgendo il ruolo di referente all’interno dell’ufficio (teste Maria Sangiovanni).

Lo svolgimento delle mansioni su descritte risulta inoltre comprovato documentalmente dalle copie degli ordinativi di pagamento in atti firmati dal ricorrente in qualità di dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria. Deve, quindi, ritenersi accertato lo svolgimento da parte dell’A.A. dei compiti propri del dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria nel periodo in oggetto.

Ciò posto, il Ministero convenuto esclude che all’A.A. possa essere riconosciuto il trattamento economico spettante ai dirigenti di 2° fascia, ritenendo, da un lato, che le mansioni dallo stesso espletate rientrassero nell’ambito dell’incarico di posizione organizzativa ai sensi dell’accordo collettivo 31.1.2001, tale da far escludere la sussunzione della fattispecie nella previsione normativa dell’art. 52 comma 3 d.lgs. 165/2001 e, dall’altro lato, in via subordinata, ritenendo che la fattispecie oggetto di causa debba essere inquadrata nell’ambito dell’istituto della reggenza.

In via preliminare, si rileva che la giurisprudenza assolutamente dominante ammette l’applicabilità dell’art. 52 d.lgs. 165/2001 anche alle mansioni dirigenziali. Si veda, in particolare, ex multis Cass. n. 7342 del 26/03/2010 nella quale si afferma che “in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni rientranti in una qualifica superiore, pur non avendo effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore, rileva, alle condizioni stabilite dalla legge (cfr, da ultimo, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), ai fini della maturazione del diritto alle relative differenze retributive, anche nel caso in cui le mansioni non rientrino nella qualifica immediatamente superiore ma in quelle ulteriori, dovendo essere corrisposta al lavoratore in ogni caso una retribuzione proporzionata al lavoro prestato quale derivato dall’art. 36 Cost., sicché nessuna norma, ne’ di contrattazione, ne’ di legge, può disattendere tale regola e le norme applicabili debbono essere interpretate in modo tale da non risultare contrastanti con il dettato costituzionale (cfr, Cass., n. 4367/2009). … Ne discende che l’assegnazione di mansioni dirigenziali a dipendente non in possesso della relativa qualifica esula dalle ricordate previsioni pattizie e, siccome illegittima, resta regolata dal disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, con conseguente diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico (cfr, ex plurimis, Cass., n. 13597/2009)”.

Ciò posto il Ministero convenuto vorrebbe imputare le mansioni svolte dall’A.A. nell’ambito dell’incarico di posizione organizzativa. La tesi non è, ad avviso del giudicante, condivisibile.

Come stabilito nell’accordo collettivo del 31.1.2001, richiamato da parte convenuta, la posizione organizzativa riguarda il personale dell’area C che svolga nel settore amministrativo – contabile funzioni di direzione di unità organizzativa con elevato grado di autonomia nonché compiti di elevata responsabilità, laddove, invece, come sopra rilevato, nel periodo oggetto di causa l’A.A. ha svolto mansioni non rientranti nell’ambito delle funzioni di appartenenza, bensì funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 165/2001, occupandosi, in particolare, della gestione dell’ufficio “Servizio di Contabilità e Gestione Finanziaria”, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, svolgendo attività di direzione, coordinamento e controllo dell’ufficio.

Né, infine, può essere accolta l’eccezione sollevata dal Ministero secondo cui la fattispecie oggetto di causa andrebbe inquadrata nell’ambito dell’istituto della reggenza.

Si richiama al riguardo la giurisprudenza della Cassazione che da ultimo ha affermato che “Il profilo lavorativo relativo alla posizione economica C3, di cui all’allegato A del c.c.n.l. del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, non ricomprende tra le proprie funzioni l’espletamento di quelle di reggenza della superiore posizione lavorativa dirigenziale per vacanza del relativo posto, atteso che – in base al principio secondo il quale la volontà delle parti va ricostruita, in primo luogo, attraverso il senso letterale delle parole utilizzate – deve ritenersi che i contraenti, omettendo l’indicazione della reggenza tra le mansioni proprie della qualifica della posizione economica C3, abbiano inteso consapevolmente escludere tale figura dalla relativa declaratoria” (Cass. n. 21243 del 08/10/2014). Ed in effetti il ccnl di settore annovera nel livello C3 i lavoratori che “sostituiscono in caso di assenza il dirigente, e che coordinano o dirigono attività di più unità organiche di livello non dirigenziale ovvero partecipano, per l’elevato livello professionale, ad attività specialistiche, svolgono attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza”. Esula, quindi, dal predetto livello di inquadramento lo svolgimento di funzioni di reggenza e solamente “il carattere vicario delle mansioni svolte preclude il diritto del sostituto all’inquadramento nella qualifica superiore del sostituito e lo stesso diritto alla maggiore retribuzione per il periodo della sostituzione” (Cass. n. 16469 del 26/07/2007).

Ciò posto, è da escludere nel caso di specie che l’A.A. abbia svolto mera attività di sostituzione del dirigente assente, posto che, come dimostrato, a seguito del pensionamento della dirigente del servizio, egli, per quasi quattro anni, ha espletato funzioni di vera e propria reggenza della superiore posizione lavorativa dirigenziale per vacanza del relativo posto.

A fronte dello svolgimento da parte dell’A.A. di funzioni dirigenziali questi ha diritto a percepire ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 165/2001 le relative differenze retributive maturate dal 16.5.2007 al 22.10.2010, calcolate sulla retribuzione dirigenziale composta dal trattamento economico fisso e dalla retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile), esclusa la retribuzione di risultato in assenza di prova dei risultati di gestione conseguiti coerentemente agli obiettivi e determinate nel conteggio allegato al ricorso e non contestato dal Ministero quanto alla quantificazione delle singole voci ivi indicate, in € 134.758,03, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accerta che A.A. ha svolto mansioni superiori di dirigente di seconda fascia dal 16.5.2007 al 22.10.2010 e per l’effetto condanna il Ministero dell’Interno a pagare in suo favore la somma lorda di € 134.758,03 a titolo di differenze retributive, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;

2. condanna il Ministero convenuto al rimborso delle spese legali che liquida in € 5.000 per compensi ed e 330 per spese, oltre iva cpa e rimb.forf.15%,
3. ai sensi dell’art 429 c.p.c. fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60.
Verona, 25/03/2015

Il giudice

Dr.ssa Maddalena Bassi

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button