Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. III Civile – Sentenza n. 2121/2015 del 25.07.2015 (Dott.ssa Martello)

Servitù

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Dal Martello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10020312/2006 promossa da:
G. T. (C.F.), detto anche G. T., con il patrocinio dell’avv. L. L. e dell’avv. V. D. S. M. e dell’avv. D. N., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lelio Limoni, sito in Legnagno (Vr), giusta procura a margine dell’atto di citazione
G. P. (C.F.),
A. P. (C.F.),
A. B. (C.F.),
tutti con il patrocinio dell’avv. P. F. e C. C., con domicilio eletto presso il loro studio sito in Verona, via , giusto mandato a margine della comparsa di costituzione e di risposta

CONVENUTO/I

con la chiamata in causa di

T. L.,

TERZA CHIAMATA – contumace

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso all’udienza del 23 aprile 2015 come segue:
PER PARTE ATTRICE G. T.

1) Accertati i confini tra i fondi di cui ai terreni contrassegnati al NCT del Comune di Oppeano Fg. 3 mapp. 4 – 7 – 16 di proprietà di G.T. e i terreni contrassegnati al Fg. 3 mapp. 377 e 29 di proprietà dei convenuti A. P. – A. B. (usufruttuari) e G. P. (nudo proprietario) autorizzare G.T. ad apporre materialmente i termini sul confine così come accertato dal CTU Geom. A. C. ed indicato nell’elaborato grafico dallo stesso redatto e depositato unitamente alla perizia – con le coordinate dei punti di confine;

2) Accertati i confini tra i fondi di cui ai terreni contrassegnati al NCEU del Comune di Oppeano Fg. 3 mapp. 45 di proprietà di G.T. ed il terreno contrassegnato al Fg. 3 mapp. 377 di proprietà dei convenuti A. P. – A. B. (usufruttuari) e G. P. (nudo proprietario) autorizzare G.T. ad apporre materialmente i termini sul confine così come accertato dal CTU Geom. A. C. ed indicato nell’elaborato grafico dallo stesso redatto e depositato unitamente alla perizia – con le coordinate dei punti di confine;

3) Accertato che a carico dell’appezzamento di terreno (capezzagna) di proprietà di G.T. contraddistinto al Catasto Enti Urbani del comune di Oppenao Fg3 mapp 45 non esiste alcuna servitù di passo, né pedonale, né carraio, a favore del terreno distinto a NCT del Comune di Oppeano fg. 3 mapp 377 e 29 di proprietà dei convenuti A. P. – A. B. (usufruttuari) e G. P. (nudo proprietario), per l’effetto disporre che venga inibito ai convenuti il passaggio pedonale e carraio;

4) Accertato che a carico dell’appezzamento di terreno di proprietà di G.T. contraddistinto al NCT del Comune di Oppenao Fg3 mapp 4 – 7 16 non esiste alcuna servitù di passo , né pedonale, né carraio, a favore del terreno distinto a NCT del Comune di Oppeano fg. 3 mapp 377 e 29 di proprietà dei convenuti A. P. – A. B. (usufruttuari) e G. P. (nudo proprietario), per l’effetto disporre che venga inibito ai convenuti il passaggio pedonale e carraio;

Autorizzarsi, altresì, l’attore ad apporre materialmente i termini sul confine così come identificato rendendolo visibile e riconoscibile con condanna di parte convenuta a concorre alla spese ex art. 951 c.c.
In via istruttoria ci si oppone alla richiesta dei convenuti di integrazione di CTU.
Spese e compenso di causa oltre 15% forfettario e spese e compenso di CTU rifusi.
PER PARTE CONVENUTA G. P., A. P., A. B.

Nel merito, in via principale:

– respingersi le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto;

– accertato e dichiarato che il confine tra i mappali distinti in NCT Comune di Oppeano Foglio 3 mappali n. 377 e quelli distinti in NCT Comune di Oppeano Foglio 3 mappali n. 45 e 5 è posto in corrispondenza della linea tratteggiata con colore rosso nella planimetria in atti, autorizzarsi i convenuti ad apporre materialmente i termini sul confine così come sopra identificato, rendendolo visibile e riconoscibile, con condanna di parte attrice a concorrere alle spese ex art. 951 c.c.;

– accertarsi l’intervenuto possesso pacifico, ininterrotto per venti anni, del passaggio sulla capezzagna posta a cavallo dei mappali n. 45 e n. 377, a piedi e con mezzi meccanici, da parte dei convenuti e dei loro predecessori e danti causa a titolo particolare ed universale, tenuto conto anche dell’accessione del possesso ai sensi dell’art. 1146 c.c., e, quindi, dichiararsi l’acquisto, per usucapione, del diritto di servitù di passo pedonale e carraio a carico del terreno contraddistinto al NCT Comune di Oppeano Foglio 3 mappale n. 45 (ex 5/b), lungo la striscia sulla quale insiste la capezzagna medesima, a favore dei mappali n. 377 e 29;

– accertato e dichiarato che il confine tra i mappali distinti in NCT Comune di Oppeano Foglio 3 mappali n. 45, n. 5, n. 7, n. 16 e n. 4 è posto in corrispondenza della linea tratteggiata con colore rosso nella planimetria in atti, accertarsi l’intervenuto possesso pacifico, ininterrotto per venti anni, del terreno posto tra il limite delle serre situate sui fondi individuati in NCT Comune di Oppeano Foglio 3 mappali n. 377 e n. 29 ed il limite della soprascarpata, da parte dei convenuti e dei loro predecessori e danti causa a titolo particolare ed universale, tenuto conto anche dell’accessione del possesso ai sensi dell’art. 1146 c.c., e, quindi, dichiararsi l’acquisto, per intervenuta usucapione, del diritto di proprietà di tale porzione di terreno, a favore dei convenuti, nonché autorizzarsi i convenuti ad apporre materialmente i termini sul confine conseguentemente identificato, rendendolo visibile e riconoscibile, con condanna di parte attrice a concorrere alle spese ex art. 951 c.c.;

Nel merito, in via subordinata:

– accertato l’intervenuto possesso pacifico, ininterrotto per venti anni, del passaggio sulla capezzagna posta a cavallo dei mappali distinti in NCT Comune di Oppeano Foglio 3 mappale n. 377 e n. 29 e dei mappali individuati in NCT Comune di Oppeano Foglio 3 mappale n. 5, n. 7, n. 16 e n. 4, a piedi e con mezzi meccanici, da parte dei convenuti e dei loro predecessori e danti causa a titolo particolare ed universale, tenuto conto anche dell’accessione del possesso ai sensi dell’art. 1146 c.c., dichiararsi l’acquisto, per usucapione, del diritto di servitù di passo pedonale e carraio, a favore dei convenuti, lungo la striscia sulla quale insiste la capezzagna medesima, a carico dei terreni contraddistinti al NCT Comune di Oppeano Foglio 3 mappale n. 5, n. 7, n. 4 e n. 16 a favore dei mappali distinti in NCT Comune di Oppeano Foglio 3 mappale n. 377 e n. 29;

– accertarsi e dichiararsi che a carico degli appezzamenti di terreno che risulteranno di proprietà dei convenuti non esiste alcuna servitù di passo, né pedonale né carraio, a favore dei terreni distinti al NCT Foglio 3 mappali n. 45, 5, 7, 16 e 4 e quindi inibirsi ai rispettivi proprietari di tali fondi qualsivoglia passaggio sui fondi dei convenuti;

– autorizzarsi la trascrizione dell’emananda sentenza presso i Registri dell’Agenzia del Territorio di Verona, con esonero della responsabilità a carico del Conservatore;

– con vittoria di spese e compensi di causa, 12,5% rimborso spese generali, CPA ed IVA;

In via istruttoria: omissis…
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Richiamato il contenuto del novellato art. 132 c.p.c., che esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall’art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

Richiamante le ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;

anticipato sin d’ora che, quanto alla CTU originaria ed alle successive integrazioni disposte (si rimanda integralmente ai quesiti formulati nelle rispettive ordinanze dal giudice allora designato), a firma del geom. A. C., se ne condividono nel complesso gli accertamenti (così come via via cristallizzati ed ulteriormente motivati nei progressivi accertamenti integrativi), in quanto frutto di sopralluoghi, esame di documenti e di argomentazioni prive di vizi logici, sulla scorta, altresì, delle indicazioni di volta in volta fornite dal giudice;

ritenuto, quindi, che, quanto alle osservazioni critiche mosse da parte convenuta in ordine alle risultanze della CTU e delle relative integrazioni, le stesse non siano condivisibili e, anzi, debbano

La conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c., e l’osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito.

Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145

ritenersi superate alla luce delle integrazioni disposte e, ancora, alla luce delle spiegazioni fornite dal CTU anche in ordine alle osservazioni critiche dei CTP;

OSSERVA

1) Linea di confine ed apposizione dei termini
Nelle conclusioni formulate nell’ultima udienza, come evidenziato da parte convenuta parte attrice ha introdotto sub 2 una domanda ulteriore rispetto a quelle di cui all’atto di citazione (non è stata depositata la memoria n. 183 n. 1 c.p.c. da TOAIARI). Nell’atto introduttivo, infatti, l’azione di regolamento di confini era esperita dall’attore unicamente in relazione ai propri terreni di cui al Comune di Oppeano, NCT, foglio n. 3 mapp. 7, 16, 4, ed ai terreni di cui ai mappali n. 377 e n. 29 dei convenuti (domanda corrispondente a quella precisata all’udienza 23 aprile 2015 sub 1): nessuna domanda era invece svolta – quale actio finium regundorum – rispetto ai confini di cui al mappale 45 (ex 5/b). Tuttavia, va tenuto conto della peculiare natura dell’azione, di cui all’art. 950 c.c., caratterizzata dalla finalità di “rimozione di una situazione di incertezza” (Cass. 344/1997). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “poiché il giudizio ha per oggetto l’accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, le posizioni dell’attore e del convenuto sono sostanzialmente uguali” (Cass. sez. II, 03/09/2013, n. 20144). Ciò vale, in particolare, in ordine al riparto dell’onere della prova, che, in questo tipo di giudizio, grava su ambo le parti in pari misura a prescindere dalla qualifica formale di attore o convenuto, ma anche nel senso che, una volta introdotta in giudizio la domanda, a prescindere da chi proponga formalmente l’actio finium regundorum, il relativo accertamento diviene thema decidendum comune.

Nel caso di specie parte convenuta formula in via riconvenzionale domanda di accertamento dei confini anche in ordine ai terreni “distinti in NCT Comune di Oppeano Foglio 3 mappali n. 377 e quelli distinti in NCT Comune di Oppeano Foglio 3 mappali n. 45 e 5”, e, ancora, “mappali n. 45, n. 5, n. 7, n. 16 e n. 4”. Invero, una volta introdotta in giudizio l’azione ex art. 950 c.c. (in questo caso anche dell’azione per apposizione di termini ex art. 951 c.c.), prevale rispetto alla formale posizione delle parti la funzione di porre fine all’incertezza circa il posizionamento del confine, sé che, anche se non vi fosse esplicita domanda di tutte le parti in causa, comunque l’accertamento va operato nel senso di individuare l’esatta posizione del confine e le parti si trovano rispetto a tale accertamento nella medesima posizione.

Ciò è a dirsi a prescindere dal dato letterale della domanda giudiziale. Nel caso di specie parte convenuta chiede che si accerti il posizionamento dei confini “in corrispondenza della linea tratteggiata con colore rosso nella planimetria in atti”, ma ciò, soprattutto a fronte delle contestazioni di controparte, non implica che, nel caso il giudicante non ritenga che i confini non siano quelli indicati, si rigetti tout court la domanda senza esprimersi e deliberare in ordine all’esatto posizionamento dei confini (tale principio si trae anche da Cass. 20/07/1979, n. 4330: mentre nel caso che il convenuto aderisca all’indicazione dei confini contenuta nella domanda di apposizione di termini il “thema decidendum” resta limitato al punto relativo all’obbligo di creare o ripristinare a spese comuni i segni esteriori del confine, nel caso, invece, che il convenuto contesti l’indicazione dei confini data dall’attore, detto “thema” si sviluppa in tutta la sua implicita estensione, già potenzialmente compresa nell’atto introduttivo, e si ha un’azione di regolamento di confini. La contestazione di parte attrice rispetto al posizionamento della linea di confine, così come indicata in via riconvenzionale da parte convenuta (quanto, in particolare, ai confini rispetto al mappale 45), è palese stanti le domande attoree (negatoria servitutis) logicamente inconcepibili con le domande riconvenzionali di parte convenuta.

L’eccezione di inammissibilità della domanda sub 2, così come precisata da parte attrice, va respinta sulla scorta di quanto sopra.

Va altresì anticipato sin d’ora, rispetto all’actio finium regundorum, nonché all’azione di regolamento di confini, che proprio in ragione della peculiarità delle azioni, non può accogliersi la domanda – formulata da ambo le parti reciprocamente – che il giudice autorizzi la parte richiedente a provvedere alla materiale apposizione dei termini, con condanna di controparte alla partecipazione alle spese. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. III, 18/09/1979, n. 4794), “Nel procedimento per apposizione di termini la sentenza di condanna, che lo conclude, non può indicare, nel dispositivo, le parti obbligate in quanto queste possono trovarsi nella medesima posizione processuale, e così entrambe destinatarie della condanna ad apporre i termini e facultate a chiederne l’esecuzione. Conseguentemente, lo stesso obbligo, ancorché non espressamente sancito da tale sentenza a carico dell’una o dell’altra parte, deve ritenersi imposto a ciascuna di esse, così che, per converso, ciascuna parte è legittimata a domandarne l’esecuzione fissata”. Del resto è intuibile come l’accoglimento delle istanze delle parti sul punto, con anticipazione alla fase di cognizione di una

fase propriamente attuativa, sarebbe foriera di ulteriori contrasti in sede di esecuzione, sia quanto al materiale posizionamento dei termini in loco, sia quanto ad individuazione delle spese da ripartire, sì che appare necessario che dette attività avvengano nel contraddittorio tra le parti (spontaneo o in sede di procedura di esecuzione).

Tanto premesso, nel merito si condividono, come anticipato, le risultanze della CTU e delle successive integrazioni. Come evidenziato sul punto nella comparsa conclusionale di parte attrice (alle pagine 10/11), il CTU ha seguito nelle operazioni di individuazione dei confini, anche in ragione delle indicazioni in corso di causa date dal giudice designato, i dettami di cui all’art. 950 c.c., posto che ha esaminato i titoli a base degli acquisti delle parti, ha tenuto conto dello stato dei luoghi e dell’unico cippo ivi rinvenuto, ha tenuto conto – come rilevato nelle contro osservazioni ai rilievi dei CTP – di ulteriori punti di riferimento fissi (sia pure non quelli indicati da parte convenuta), nonché della mappa d’impianto e dei successivi frazionamenti motivando adeguatamente in ordine alle risultanze dell’attività di accertamento. Né coglie nel segno la censura di non avere considerato altri elementi, quale la canaletta interrata di irrigazione, posto che si tratta di elementi di per sé non univocamente significativi della linea di demarcazione dei confini. Considerate, quindi, le caratteristiche dei luoghi e le considerazioni svolte dal CTU (alle quali si rimanda integralmente), se ne condividono le risultanze. Pertanto il confine è quello individuato negli elaborati grafici redatti dal CTU, con particolare riguardo all’elaborato grafico è allegato a (denominazione posta in alto a sinistra dell’elaborato medesimo) e nell’elaborato grafico “n. 1”, con le coordinate dei punti di confine poste dal CTU a base di detti elaborati.

2) Actiones negatoriae servitutis – Domande riconvenzionali di accertamento dell’usucapione del diritto di proprietà e delle servitù di passaggio sulle capezzagne

Per ragioni di ordine logico vanno preliminarmente esaminate le domande riconvenzionali aventi ad oggetto l’accertamento dell’acquisto per usucapione ultraventennale, rispettivamente, del diritto di proprietà e del diritto di servitù di passaggio, sui terreni meglio descritti nelle conclusioni precisate da parte convenuta e sopra riportate.

Dette domande riconvenzionali vanno respinte, in quanto non è stata fornita la prova del possesso utile ad usucapionem ex art. 1158 c.c., ossia pacifico, pubblico, continuo e non interrotto per almeno vent’anni.

A prescindere dalle divergenti deposizioni in punto possesso (uti dominus o corrispondente alla titolarità del diritto di passaggio) rese dai testimoni introdotti dalle parti contrapposte (decisamente negato dai testi introdotti da parte attrice, e, di contro affermato dai testi di parte convenuta), ciò che appare decisivo è che, a fronte delle contestazioni attoree, parte convenuta non ha dimostrato che l’attività asseritamene svolta sulle porzioni di terreno oggetto delle domande (attività corrispondenti in apparenza all’esercizio del diritto di proprietà o, ancora, all’esercizio della servitù di passaggio) possa qualificarsi come possesso avente tutte le caratteristiche sopra menzionate. In particolare non risulta dimostrata la continuità del passaggio o del possesso uti dominus, che, per come descritto anche dai testi, parrebbe non continuo, ma limitato ad esempio allo svolgimento di determinate attività di coltivazione non sempre presenti.

Al riguardo si richiama l’orientamento giurisprudenziale di recente ribadito da Cass. sez. VI 04/02/2015 n. 2044, che richiama “ex plurimis” Cass. 11000/2001, sentenza quest’ultimo, di cui, per comodità, si riporta uno stralcio della motivazione: è opportuno rilevare, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, che ai fini della configurabilità di un possesso “ad usucapionem” è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l’intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “jus in re aliena”, e quindi una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda l'”animus” che il “corpus”; occorre pertanto che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa, e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (vedi tra le tante pronunce in tal senso Cass. 13.12.1994 n. 10652).

Neanche l’estensione “fisica” dei diritti pretesi da parte convenuta è meglio identificata e dimostrata. A fronte delle dichiarazioni dei testi di parte attrice, che collocano il posizionamento delle serre da parte dei convenuti nell’attuale posizione solo dopo la ristrutturazione dell’edificio rurale indicato dalle parti, e, quindi, in tempo comunque non utile per invocare l’usucapione (la data di ristrutturazione dell’edificio è riscontrabile dalla documentazione acquisita ex art. 210 c.p.c., nonchè dalle foto riproducenti il cartello dei lavori), anche laddove parte convenuta ed i testi asseriscono la preesistenza

di serre anche in passato, non viene adeguatamente dimostrato che dette serre insistessero (da tempo utile ai fini dell’usucapione) sul medesimo sedime di quelle attuali. Né, ancora, può dirsi che il passaggio sulle capezzagne da parte dei convenuti sia di necessità basato su di un possesso ad usucapionem, posto che è pacifico e dimostrato che parte attrice utilizza quelle capezzagne per le proprie attività agricole, anziché sulla mera tolleranza da parte attrice.
Debbono quindi rigettarsi le domande riconvenzionali svolte sul punto da parte convenuta e, di contro, accogliersi le corrispondenti domande di negatoria servitutis proposte dall’attore.

Parte convenuta formula altresì nel merito ed in via subordinata domanda di negatoria servitutis, che si riporta per comodità espositiva: “accertarsi e dichiararsi che a carico degli appezzamenti di terreno che risulteranno di proprietà dei convenuti non esiste alcuna servitù di passo, né pedonale né carraio, a favore dei terreni distinti al NCT Foglio 3 mappali n. 45, 5, 7, 16 e 4 e quindi inibirsi ai rispettivi proprietari di tali fondi qualsivoglia passaggio sui fondi dei convenuti”. La lettura della domanda, peraltro non ulteriormente e tempestivamente precisata nel corso del giudizio, ne rivela l’estrema genericità, in quanto basata su di un accertamento non attuale (“…. a carico degli appezzamenti di terreno che risulteranno di proprietà dei convenuti non esiste alcuna servitù di passo… “), senza che sia descritta, né altrimenti individuabile con la concretezza necessaria a garantire anche l’altrui diritto di difesa l’asserita condotta di controparte, la cui legittimità si contesta. Tale domanda riconvenzionale va dichiarata inammissibile.

“Infine, quanto al riferimento alla trascrizione della presente sentenza, deve osservarsi che non appare consentito all’Organo giurisdizionale di imporre prescrizioni vincolanti all’Autorità Amministrativa in tema di attività discrezionali della P.A., in assenza di esplicite norme che ciò consentano, come ad esempio l’art. 2668, primo comma, cc. In tal senso, si è espressa sia la giurisprudenza di merito (si veda anche il principio affermato dal Trib. Spoleto, 3/5/1996: “il giudice non può “ordinare” al conservatore dei RR.II. di effettuare alcuna forma di pubblicità, giacché il conservatore – cui è rimesso, di norma, il diritto-dovere di verificare la assoggettabilità a pubblicità di un titolo – non può essere esautorato da tale potere”), sia la giurisprudenza di legittimità (Cass. 16853/2005: “Poiché, ai sensi dell’art. 2651 c.c., il conservatore ha l’obbligo di trascrivere l’atto anche senza l’ordine del giudice, il capo della sentenza contenente tale ordine non ha fra le parti un autonomo contenuto decisionale che lo renda suscettibile di impugnazione, giacché – in caso di rifiuto del conservatore – il diritto alla trascrizione è diversamente tutelato dalla procedura prevista dagli art. 2674 c.c., 113 bis disp. att. c.c. e 745 c.p.c.”). Del resto, si può aggiungere, ai sensi del secondo comma dell’art. 2674 cc, che il Conservatore non potrà certo rifiutare senza giusto motivo di eseguire le trascrizioni che gli vengano ritualmente richieste. Va altresì rilevato, quanto alle domande respinte, che non risulta in atti la loro trascrizione.

3) Spese di lite

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti ed in accoglimento di quanto richiesto nella nota depositata dalla difesa attorea, ritenuta condivisibile, seguono la soccombenza che va ravvisata in capo a parte convenuta, tenendo conto dell’azione di azione di regolamento di confini, che è comunque posta nell’interesse di ambo le parti, nonché del rifiuto di accettare la proposta conciliativa a suo tempo formulata dal giudice designato.

Le spese di CTU, che sono connesse strettamente alle domande di accertamento dei confini e di apposizione dei termini, liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico di ambo le parti in misura del 50% ciascuna (ferma restando la solidarietà esterna di ciascuna parte nei confronti del CTU).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

– Accerta che la linea di confine tra i fondi, di seguito descritti:

o NCT del Comune di Oppeano Fg. 3 mapp. 4 – 7 – 16 di proprietà di G.T. e i terreni contrassegnati al Fg. 3 mapp. 377 e 29 di proprietà dei convenuti A. P. – A. B. (usufruttuari) e G. P. (nudo proprietario); o NCEU del Comune di Oppeano Fg. 3 mapp. 45 di proprietà di G.T. ed il terreno contrassegnato al Fg. 3 mapp. 377 di proprietà dei convenuti A. P. – A. B. (usufruttuari) e G. P. (nudo proprietario);

– quella individuata e descritta dal CTU geom. A. C. nei propri elaborati grafici prodotti, con particolare riguardo all’elaborato grafico “allegato a” e nell’elaborato grafico “n. 1” (denominazioni poste in alto a sinistra degli elaborati medesimi), secondo le coordinate dei punti di confine poste dal CTU a base di detti elaborati;

– Dispone che le parti appongano i termini a delimitazione dei fondi sopra descritti, secondo il confine così come sopra accertato, con spese da porsi al 50% a carico di ciascuna;

– Rigetta le domande riconvenzionali di accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di proprietà e delle servitù di passaggio;

– Accertata che a carico del fondo di proprietà di G.T. contraddistinto al Catasto Enti Urbani del comune di Oppeano Fg3 mapp 45 non esiste servitù di passo, né pedonale, né carraio, a favore del terreno distinto a NCT del Comune di Oppeano fg. 3 mapp 377 e 29 di proprietà dei convenuti A. P. – A. B. (usufruttuari) e G. P. (nudo proprietario), e, per l’effetto, ordina ai convenuti di astenersi dal passaggio pedonale e carraio;

– Accerta che a carico del terreno di proprietà di G.T. contraddistinto al NCT del Comune di Oppeano Fg3 mapp 4 – 7 16 non esiste alcuna servitù di passo, né pedonale, né carraio, a favore del terreno distinto a NCT del Comune di Oppeano fg. 3 mapp 377 e 29 di proprietà dei convenuti A. P. – A. B. (usufruttuari) e G. P. (nudo proprietario), e, per l’effetto, ordina ai convenuti di astenersi dal passaggio pedonale e carraio;

– Dichiara l’inammissibilità della negatoria servitutis formulata in via riconvenzionale dai convenuti;

– Condanna i convenuti G. P., A. P., A. B. in solido tra loro a rifondere all’attore G.T. le spese di lite, che si liquidano in euro 11.500,00 per compensi, oltre ad euro 274,93 per spese imponibili, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA come per legge;

– Spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti in misura del 50% ciascuna, ferma restando la solidarietà esterna verso il CTU.

Verona, 24 luglio 2014

Il Giudice

Claudia Dal Martello

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